§ 3.1.16 - Legge Regionale 22 dicembre 1971, n. 59.
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/12/1971
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento per spese dirette a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche, [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio totale carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo sviluppo di studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad Enti, Associazioni e Cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ad essi [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 235 milioni, e precisamente:
Art. 13.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - i seguenti capitoli:
Art. 14.      La spesa di lire 235 milioni autorizzata dal precedente articolo 12 per l'esercizio finanziario 1971 fa carico ai sopracitati capitoli 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 819 - 820, [...]


§ 3.1.16 - Legge Regionale 22 dicembre 1971, n. 59.

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(B.U. 23 dicembre 1971, n. 49).

 

Art. 1. [1]

     Allo scopo di realizzare un organico sviluppo forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lavori ordinari e straordinari per la produzione e l'acquisto di piantine e semi forestali da destinarsi alle iniziative di forestazioni pubbliche e private.

     Tra i lavori sopra indicati sono compresi il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale regionale mediante l'attuazione delle necessarie opere di impianto di ampliamento, di ammodernamento, di manutenzione e coltura dei vivai, ivi compresi i fabbricati necessari, nonché di raccolta e di essiccazione dei semi.

     I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dal Corpo forestale regionale o saranno ceduti, a titolo gratuito per i lavori di rimboschimento effettuati dagli Enti e dai privati.

     All'acquisto eventuale di terreni occorrenti per l'ampliamento dei vivai provvederà l'Azienda delle foreste della Regione.

     Le piantine e i semi di cui al presente articolo dovranno, a preferenza, provenire da boschi iscritti al «libro nazionale dei boschi da seme» o da boschi che la Direzione regionale delle foreste catalogherà nell'inventario delle foreste e delle piante regionali da seme.

     In sede regionale tali boschi potranno essere acquistati dall'Azienda delle foreste della Regione.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento per spese dirette a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche, nonché a concorrere, fino ad un massimo del 90 per cento, a favore di Enti o privati nella spesa sostenuta a tale titolo.

     L'Amministrazione regionale potrà, inoltre, sostituirsi agli Enti pubblici e ai privati negli interventi previsti dai D.M. 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio totale carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della Regione, dei Comuni ed altri Enti di cui all'art. 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione e organizzazione dei sistemi ecologici naturali.

     Qualora l'elaborazione dei piani di cui al precedente comma sia affidata a Istituti, Consorzi, Associazioni, Enti, Cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico dell'Amministrazione regionale che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento sulla spesa ritenuta necessaria.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo sviluppo di studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore delle sistemazioni idraulico-forestali, del rimboschimento, degli inerbamenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica d'impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e della idrologia forestale.

     Ove gli interventi di cui al precedente comma siano affidati a Istituti, Consorzi, Associazioni, Enti, Cooperative o privati, la spesa sarà comunque a totale carico della Regione che potrà concedere anticipazioni sino al 90 per cento della spese ritenuta necessaria.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere contributi ad Enti, Associazioni e Cooperative, sino al 98 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'attività volta alla preparazione, aggiornamento, assistenza tecnica di aziende, di agricoltori, di tecnici e di lavoratori forestali.

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio Boschi Carnici, ad altri Consorzi e ad Aziende speciali, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ad essi affidati. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle d'ufficio.

 

     Art. 9. [4]

 

     Art. 10. [5]

 

     Art. 11. [6]

 

     Art. 12.

     Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 235 milioni, e precisamente:

     a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'art. 1;

     b) lire 15 milioni per gli interventi di cui all'art. 2;

     c) lire 60 milioni per gli interventi di cui agli art. 3 e 4;

     d) lire 50 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;

     e) lire 30 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;

     f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 7;

     g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 8.

 

     Art. 13.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - i seguenti capitoli:

Categoria IX

- Cap. 765 con la denominazione: «Spese per i vivai forestali» e con lo stanziamento di lire 60 milioni.

- Cap. 766 con la denominazione: «Spese per la fitopatologia forestale» e con lo stanziamento di lire 15 milioni.

- Cap. 767 con la denominazione: «Spese per prevenire e combattere gli incendi forestali» e con lo stanziamento di lire 60 milioni.

- Cap. 768 con la denominazione: «Spese per la compilazione dei piani

economici e dei piani per la conoscenza, conservazione e osservazione dei

sistemi ecologici naturali» e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

- Cap. 769 con la denominazione: «Spese per studi, indagini, osservazioni e

sperimentazioni in campo forestale e naturalistico» e con lo stanziamento

di lire 30 milioni.

- Cap. 770 con la denominazione: «Spese per la preparazione,

l'aggiornamento, l'assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e

lavoratori forestali» e con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Categoria XI

- Cap. 819 con la denominazione: «Contributi per la preparazione,

l'aggiornamento, l'assistenza tecnica di aziende, agricoltori, tecnici e

lavoratori forestali» e con lo stanziamento di lire 5 milioni.

- Cap. 820 con la denominazione: «Contributi al Consorzio Boschi Carnici,

ad altri Consorzi e ad Aziende speciali» e con lo stanziamento di lire 10

milioni.

 

     Art. 14.

     La spesa di lire 235 milioni autorizzata dal precedente articolo 12 per l'esercizio finanziario 1971 fa carico ai sopracitati capitoli 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 819 - 820, rispettivamente per gli interventi indicati nelle lettere a), b), c), d) e), f) e g) dello stesso articolo.

     All'onere complessivo di lire 235 milioni per l'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 235 milioni relativo a ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Per una analisi completa della presente norma si veda la L.R. 20 dicembre 1976, n. 65 in specie l'art. 11 con il quale sono state abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con quelle della norma citata. Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.