§ 3.1.151 – L.R. 13 novembre 2000, n. 20.
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:13/11/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)


§ 3.1.151 – L.R. 13 novembre 2000, n. 20.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

(B.U. 15 novembre 2000, n. 46).

 

     Art. 1. (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

     5. [5].

     6. [6].

     7. [7].

     8. [8].

     9. [9].

     10. [10].

     11. In attesa del riordino delle Comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle Comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la Direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.

     12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11, per quanto concerne la manutenzione delle opere ivi indicate, fa carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti [11].

     13. Le Comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.

     14. Al fine di cui al comma 11, le Comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla Direzione regionale delle foreste:

     a) stato ricognitivo delle opere in corso;

     b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra Amministrazione regionale e Comunità montane.

     15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle Comunità montane.

     16. La Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.

     17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ciascun Comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

     18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune, con deliberazione della Giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per ciascuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.

     18 bis. Per le opere per le quali alla data dell'1 gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto [12].

     19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     20. Per la determinazione del valore di ciascun sedime si applicano per le aree agricole le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni; per le aree edificabili si applica l'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

     21. All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18 trova applicazione l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.

     23. [La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco per le sue molteplici funzioni: produttiva, idrogeologica, ambientale, naturalistica e turistico- ricreativa. Nel porre limiti, per superiore interesse collettivo, alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, la Regione Friuli- Venezia Giulia concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse] [13].

     24. [La gestione dei boschi regionali è regolata da due livelli di pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati, così come individuati e definiti dall'apposito regolamento di cui al comma 25, che prevede altresì le modalità per la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione forestale è obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre è facoltativa per il proprietario privato; essa si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico] [14].

     25. [Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito Regolamento, il quale:

     a) raccoglie in un unico testo la disciplina regolamentare concernente la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e la tutela del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico, nel rispetto dei principi dettati dalle leggi statali e regionali vigenti nella specifica materia, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     b) modifica la disciplina regolamentare vigente in materia forestale e di vincolo idrogeologico e, in particolare, sostituisce:

     1) il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., recante il “Regolamento, unico per l’intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267”;

     2) la disciplina statale di cui all’articolo 130 del regio decreto 3267/1923 e agli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926] [15].

     25 bis. [Il Regolamento di cui al comma 25 disciplina:

     a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l’approvazione dei piani di gestione forestale;

     b) le seguenti attività connesse alla gestione selvicolturale e alla utilizzazione dei boschi:

     1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l’attuazione di interventi di utilizzazione forestale;

     2) le metodologie di intervento e i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;

     3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;

     4) le procedure relative alle dichiarazioni e autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;

     5) le procedure per il visto e l’autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale e ambientale;

     c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali e antropiche;

     d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l’attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l’attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 22/1982 o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;

     e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l’esenzione, per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente [16].

     25 ter. [Il Regolamento di cui al comma 25 persegue le seguenti finalità:

     a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;

     b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;

     c) gestire il patrimonio forestale nell’ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;

     d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche e abiotiche;

     e) sviluppare la funzione economica del bosco, nel rispetto dei suoi contenuti biologici e ambientali;

     f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali e a rafforzare l’impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell’ambiente;

     g) conservare e migliorare l’ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l’espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;

     h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l’abbandono della montagna e delle sue risorse;

     i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali] [17].

     25 quater. [Ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui ai commi 23 e 25 ter, può comunicare a soggetti privati che si occupano di gestione forestale e commercializzazione dei prodotti i dati personali di cui è in possesso, al fine della gestione del progetto Osservatorio borsa del legno] [18].

     26. [Le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24 o, in assenza di questi, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25. Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio, definiti "progetti di riqualificazione forestale e ambientale", redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra l'altro, le fattispecie per le quali si può prescindere dalla suddetta progettazione. I progetti sono sottoposti all'esame degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del progetto alle finalità e alle prescrizioni di tale pianificazione e si conclude con un "visto". Per progetti riferiti a boschi non pianificati l'esame riguarda la rispondenza del progetto alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 25 ed è formalizzato con atto di approvazione. Il "visto" o l'approvazione apposti dall'Ispettorato sui progetti li rendono esecutivi. Eventuali prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale delle foreste o degli Ispettorati ripartimentali sono assorbite nell'atto di controllo] [19].

     26 bis. [I progetti di riqualificazione forestale e ambientale di cui al comma 26 comprendono tutti i lavori eseguiti da enti pubblici, di manutenzione ambientale e forestale, ivi compresi quelli di ricostituzione dei boschi e di difesa fitopatologica. Agli stessi si applicano le norme del Regolamento, nonché le norme di cui ai commi 40, 41 e 42] [20].

     26 ter. [Gli ispettorati forestali possono, su richiesta di Enti pubblici proprietari di boschi, predisporre i progetti di cui al comma 26, previa verifica delle priorità del servizio d’istituto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 25. Le tariffe e gli oneri relativi all’attività di progettazione sono a carico del proprietario e sono definiti con il predetto Regolamento. Il personale forestale su richiesta di proprietari privati può fornire, nell’ambito dei normali servizi d’istituto, la propria assistenza tecnica gratuita, secondo le modalità stabilite dal Regolamento] [21].

     27. [Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nel Regolamento di cui al comma 25 o nei progetti di cui al comma 26 provoca un danno forestale ed è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato, determinata in conformità ai principi di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come richiamati dall’articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In caso di violazione del Regolamento di cui al comma 25, o dei progetti di cui al comma 26, il valore del danno forestale è calcolato in percentuale sul valore convenzionale a ettaro stabilito dal medesimo Regolamento, per ogni tipologia di popolamento in condizioni di vitalità minime. I valori convenzionali delle varie tipologie di popolamento in condizioni di vitalità minime, le percentuali e i parametri tecnici per l’individuazione del danno forestale sono stabiliti dal Regolamento di cui al comma 25] [22].

     28. [Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 240.000, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali] [23].

     29. [L'attuazione dei progetti di cui al comma 26 su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che posseggono i requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25] [24].

     30. [Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto di cui al comma 26, purché giustificati e organicamente collegati allo stesso, nonché i tagli forzosi connessi a eventi meteorici o fitopatologici, rappresentano azioni dovute per l'attività di gestione forestale, sono pertanto svincolati da specifici atti autorizzativi e sono gestiti secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 25] [25].

     31. [Gli impianti di teleferiche bifuni, meglio definiti gru a cavo di tipo tradizionale o mobile, impiegati per l'esbosco dei prodotti forestali, rientrano tra gli impianti temporanei. La disciplina per l'installazione e l'esercizio di tali impianti è attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per gli impianti permanenti impiegati per le attività agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta in capo al Comune nel quale viene installato l'impianto, previo parere tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al comma 25. Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo. Per le fattispecie di cui al presente comma non trova applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, la disciplina prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge 13 giugno 1907, n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, come modificato dal decreto ministeriale 25 dicembre 1947, n. 2515, al decreto ministeriale 12 dicembre 1935 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771] [26].

     32. [Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure adottate per le fattispecie di danno forestale e di infrazione previste dai commi 27 e 28] [27].

     33. [La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 è di competenza del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste] [28].

     34. [Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 956 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti] [29].

     35. [Il regolamento di cui al comma 25 è emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente Commissione consiliare] [30].

     36. [Per la materia di cui ai commi da 24 a 32, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti ai commi 25 e 32, continua a trovare applicazione la normativa dello Stato, e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 26, 29 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli articoli 19, 20, 21, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950] [31].

     37. [Ai fini di una gestione più razionale dei lavori e delle maestranze, gli operai assunti con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 9, commi 6 e 7, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla Direzione regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che provvede al loro utilizzo ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9] [32].

     38. [Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139 quater e 139 quinquies della legge regionale 7/1988, come inseriti dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 42/1996, rispettivamente al Servizio della conservazione della natura e al Servizio delle foreste regionali, possono essere esercitate, in relazione alle tipologie degli interventi da eseguire, dal Servizio delle manutenzioni di Tolmezzo ovvero dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti] [33].

     39. [Per la gestione del patrimonio boschivo, pianificata attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in quanto attività che deriva obbligatoriamente dalla pianificazione predetta, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 71, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato a stipulare i contratti connessi alla predetta attività. Tale disciplina si applica anche all'attività urgente e indifferibile, legata a eventi naturali o biologici non prevedibili, al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale affidato] [34].

     40. [Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

     a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;

     b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;

     c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;

     d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione] [35].

     41. [Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata ai sensi della vigente normativa regionale.

     41 bis. [Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l’Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi, alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale] [36].

     42. [L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41] [37].

     43. [Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società] [38].

     44. [Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali] [39].

     45. [Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata "Valorizzazione del patrimonio forestale", di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 [1.1.141.2.10.11], di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione" e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002] [40].

     46. [All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [41].

     47. [42].

     48. [43].

     49. [44].

     50. - 52. [45]

     53. [46].

     54. [Al personale assegnato alla Direzione regionale delle foreste ai sensi del comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la quale viene adibito, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria. Al personale assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria si applica il disposto dell'articolo 3 quater della legge regionale 9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a tutti gli effetti dalla data di assegnazione] [47].

     55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della Direzione regionale delle foreste.

     56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 [1.1.158.2.10.12], di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione "Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica" e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.

     57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. [48].

     59. [49].

     60. [50].

     61. [All'articolo 79, comma 4 ter, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 13/1998, le parole "per l'anno 1998," sono abrogate] [51].

     62. [52].

     63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

     a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;

     b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;

     c) il primo soccorso agli infortunati.

     64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della PROMOTUR SpA, che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.

     65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.

     66. La Direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la PROMOTUR SpA, assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.

     67. La Direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.

     68. Nell'applicazione della presente legge sono osservate le norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le stesse, quelle della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Aggiunge cinque commi all'art. 7 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituisce i commi 2 e 3, art. 6 della L.R. 8 giugno 1993, n. 35.

[3] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Aggiunge un comma all'art. 18 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[4] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituisce la lettera e), comma 4, art. 3 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Inserisce la lettera e bis) nel comma 4, art. 3 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[6] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Aggiunge la lettera f bis) al comma 4, art. 3 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il secondo comma, art. 4 della L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

[8] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il terzo comma, art. 4 della L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

[9] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

[10] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17. Sostituisce il comma 1, art. 3 della L.R. 18 maggio 1993, n. 22.

[11] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[12] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[13] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[15] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. L’originario comma 25 è così sostituito dagli attuali commi 25, 25 bis, 25 ter e 25 quater per effetto dell’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[16] L’originario comma 25 è così sostituito dagli attuali commi 25, 25 bis, 25 ter e 25 quater per effetto dell’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[17] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. L’originario comma 25 è così sostituito dagli attuali commi 25, 25 bis, 25 ter e 25 quater per effetto dell’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[18] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. L’originario comma 25 è così sostituito dagli attuali commi 25, 25 bis, 25 ter e 25 quater per effetto dell’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[19] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[20] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[21] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[22] Comma sostituito dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[23] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[24] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[25] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[26] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[27] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[28] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[29] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[30] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[31] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[32] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[33] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[34] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[35] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[36] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[37] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[38] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[39] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[40] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[41] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[42] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Modifica il comma 2, art. 1 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[43] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.Modifica il comma 1, art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[44] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.Inserisce il comma 1 bis nell'art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[45] Commi abrogati dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Inseriscono gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater nella L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[46] Aggiunge l'allegato A alla L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[47] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[48] Aggiunge i commi 2 quater e 2 quinquies all'art. 4 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[49] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 69 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[50] Modifica il comma 2, art. 69 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[51] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[52] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 46 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.