§ 93.5.1 - Legge 13 giugno 1907, n. 403.
Per l'impianto di vie funicolari aeree.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.5 funivie sciovie e teleferiche
Data:13/06/1907
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto dei prodotti agrari, [...]
Art. 2.      Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e [...]
Art. 3.      Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente la indennità dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune [...]
Art. 4.      La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni
Art. 5.      Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo
Art. 6.      Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorché non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti
Art. 7.      Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito
Art. 8.      Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente [...]
Art. 9.      Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del [...]
Art. 10.      Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in [...]
Art. 11.      Nulla è immutato rispetto alle vie funicolari esistenti
Art. 12.      Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale, sopra proposta del [...]


§ 93.5.1 - Legge 13 giugno 1907, n. 403.

Per l'impianto di vie funicolari aeree.

(G.U. 8 luglio 1907, n. 161)

 

 

     Art. 1.

     Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto dei prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

     Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

 

          Art. 2.

     Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudichevole alle proprietà attraversate.

     Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

     Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali.

 

          Art. 3.

     Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente la indennità dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

 

          Art. 4.

     La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni.

     Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termine della presente legge.

     Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitù di più lunga durata.

 

          Art. 5.

     Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

 

          Art. 6.

     Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorché non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

     Sono pure esenti da tale servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, i frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

     Queste ultime esenzioni però non sono applicabili allorché non occorre impiantare nel fondo i sostegni, né occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

 

          Art. 7.

     Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

     Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

     Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

     Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V sezione del consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

 

          Art. 8.

     Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

     Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perché sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia richiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

 

          Art. 9.

     Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

     In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sulla indennità stessa.

 

          Art. 10.

     Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

 

          Art. 11.

     Nulla è immutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

 

          Art. 12.

     Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato.