§ 2.1.41 - Legge Regionale 19 giugno 1995, n. 24.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7«Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:19/06/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
Art. 2.      1. All'articolo 85, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 90 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è inserito il seguente:
Art. 4.      1. All'articolo 48, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera f) è soppressa.


§ 2.1.41 - Legge Regionale 19 giugno 1995, n. 24.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7«Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali».

(B.U. 21 giugno 1995, n. 25).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 85, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 90 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 48, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera f) è soppressa.

     2. All'articolo 49 comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera f) è soppressa.

     3. L'articolo 55 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, così come sostituito dall'articolo 8, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è abrogato.