§ 2.2.117 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 39.
Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:15/06/1993
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 


§ 2.2.117 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 39.

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. straord.).

 

CAPO I

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

 

Art. 1.

     1. L'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, viene rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa e in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:

 

 

Dirigenti                   266

Funzionari                  286

Consiglieri                 662

Segretari                 1.231  Segretari                 1.116

marescialli

                                                                                   Marescialli

Coadiutori                  978  Coadiutori                  779

guardie

                                                                                   Guardie

Agenti tecnici              179

Commessi                    261

                         -------

Totale                    3.863

 

 

     2. Con riferimento all'organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l'incarico di Direttore regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere attribuito a non più di 40 unità.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale delegato

all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con analoga procedura l'Amministrazione regionale provvede altresì, entro sei mesi dall'attuazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, a determinare contingenti di personale spettanti a ciascuna Direzione regionale, Ente regionale e Servizio autonomo.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 17 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 7/1988 dopo le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

 

     Art. 4.

 

     1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     «1) il Servizio della statistica.»

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 48 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 49 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 56 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 55 della legge regionale n. 7/1988 viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) Servizio degli affari amministrativi e contabili;».

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 73 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 78 della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale n. 17/1992, al comma 1, dopo la lettera f) viene aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 79, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera f) è soppressa.

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 83 bis, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale n. 17/1992, la lettera c) è soppressa.

 

     Art. 14.

     1. Dopo l'articolo 83 bis della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale n. 17/1992, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 85, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e),: viene aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 89 della legge regionale n. 7/1988 viene aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. [1]

     1. Dopo il Capo IX del Titolo IV della Parte III della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 122, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 123, comma 1, della legge regionale n. 7/1988 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1.Dopo l'articolo 127 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. L'articolo 129 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. L'articolo 130 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 131, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. L'articolo 132 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. Dopo l'articolo 132 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. All'articolo 179, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. All'articolo 180, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. All'articolo 183, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. All'articolo 184, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, la lettera d) è soppressa.

 

     Art. 30.

     1. Dopo l'articolo 184 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. L'articolo 198 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale n. 61/1988, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32.

     1. All'articolo 245, comma 4, della legge regionale n. 7/1988 le parole «comma 2 del presente articolo,. sono sostituite dalle parole «comma 1».

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 246, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 7/1988 il termine «accreditamento» è sostituito dal termine «accertamento».

 

     Art. 34. [2]

     1. All'articolo 253 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, dopo il comma 6, vengono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di personale

 

     Art. 35. [3]

     1. All'articolo 20, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 250 della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole «alla preposizione» sono aggiunte le parole «alle Direzioni degli enti regionali e».

     2. All'articolo 20 della legge regionale n. 53/1981 il terzo comma è abrogato.

 

     Art. 36. [4]

     1. All'articolo 21, settimo comma, della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole «, ovvero d'intesa con il Presidente dell'Ente, qualora il cambiamento riguardi un Ente regionale» sono soppresse.

 

     Art. 37. [5]

     1. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13, dopo le parole «di anzianità nella qualifica stessa» sono aggiunte le parole «computando in detto periodo anche l'eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell'articolo 23, primo comma, in posizione sostitutoria di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento».

 

     Art. 38.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, il prospetto numerico è sostituito dal seguente:

 

«a) commesso                                                   8

b) coadiutore                                                 10

c) segretario                                                  3

d) consigliere                                                 7

                                                           ------

Totale                                                        28

 

     Art. 39.

     1 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l'equiparazione:

 

Comune                Collaboratore         coadiutore

                       professionale -V

                       qualifica funzionale

                       ex D.P.R. 347/83

 

è sostituita dalla seguente:

 

Comune                Collaboratore         coadiutore

                       professionale

                       autista meccanico -

                       V qualifica

                       funzionale ex D.P.R.

                       347/83

 

 

     2 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l'equiparazione:

 

I.A.C.P.              VI fascia funzionale  consigliere

 

è sostituita dall'equiparazione:

 

I.A.C.P.              VI qualifica          segretario

                       funzionale

 

     3 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, dopo l'equiparazione:

 

U.S.L.                assist. medico/       consigliere

                       collab. amminist./

                       operatore

                       professionale

                       coordinatore

                       operatore

                       professionale

                       dirigente/

                       collaboratore

                       farmacista

 

 

è aggiunta la seguente:

 

Istituto Burlo        Assistente medico     consigliere

Garofalo

 

     Art. 40.

     1. A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, il prospetto numerico viene sostituito dal seguente:

 

«commesso                                                      2

agente tecnico                                                18

coadiutore                                                    71

segretario                                                   208

consigliere                                                   77

funzionario                                                    3

                                                           ------

Totale                                                      403»

 

     Art. 41. [6]

     1. All'articolo 29, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, dopo le parole «prestazioni di lavoro straordinario» sono aggiunte le parole «o altre prestazioni che comportino il superamento dei relativi limiti di orario».

     2. All'articolo 29 comma 11, della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall'articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, le parole «secondo la normativa applicata al personale a tempo parziale» sono sostituite dalle parole «secondo la normativa applicata al personale a tempo pieno».

     3. All'articolo 29 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall'articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 42. [7]

     1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 17/1992 decorre dalla completa attuazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 17/1992.

 

     Art. 43.

     1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, le parole «almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1» sono sostituite dalle parole «entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui

al comma 1».

 

     Art. 44.

     1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell'articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e ai Capi I e V del Titolo II della legge regionale n. 17/1992, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dal 1° gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.

     2. Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e all'articolo 23 della legge regionale n. 17/1992.

 

     Art. 45.

     1. Al personale regionale compete, dall'1 gennaio 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, come convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da corrispondere per 13 mensilità e da assoggettare alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali [8].

     2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

 

     Art. 46.

     1. Il controllo previsto dall'articolo 25 del codice civile sull'amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.

 

     Art. 47.

     1. Il disposto di cui agli articoli 2 e 31 ha effetto a partire dal 1° agosto 1993.

 

     Art. 48.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. In relazione al disposto degli articoli 5 e 17 nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Rubrica n. 29 «Servizio della statistica».

     3. Il capitolo 856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l'anno 1993 è trasferito dalla Rubrica n. 6 alla Rubrica n. 29.

 

     Art. 49.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 1 aprile 1996, n. 19.