§ 2.2.102 - Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 13.
Disposizioni urgenti in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:22/03/1990
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Per le esigenze connesse ai maggiori compiti inerenti alla tutela dell'ambiente nonchè a quelli relativi alle funzioni di polizia giudiziaria previsti dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, [...]
Art. 2.      1. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola «sei» viene sostituita dalla parola «quattro».
Art. 3.      1. All'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma viene aggiunto 11 seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 28, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 viene aggiunto il seguente articolo:
Art. 5.      1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero «50» è sostituito dal numero «52» e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
Art. 6.      1. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero «57» è sostituito dal numero «59» e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:


§ 2.2.102 - Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 13.

Disposizioni urgenti in materia di personale.

(B.U. 22 marzo 1990, n. 40).

 

Art. 1.

     1. Per le esigenze connesse ai maggiori compiti inerenti alla tutela dell'ambiente nonchè a quelli relativi alle funzioni di polizia giudiziaria previsti dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, concernente «Approvazione del Codice di procedura penale», il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica funzionale di segretario maresciallo - profilo professionale maresciallo dal C.F.R. ed ittico - per un totale di 13 unità.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 24, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola «sei» viene sostituita dalla parola «quattro».

     2. All'articolo 24, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero «6» viene sostituito dalla parola «quattro».

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il secondo comma viene aggiunto 11 seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 28, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 viene aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero «50» è sostituito dal numero «52» e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero «57» è sostituito dal numero «59» e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).