§ 2.2.121 - Legge Regionale 1 aprile 1996, n. 19.
Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994- 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:01/04/1996
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.121 - Legge Regionale 1 aprile 1996, n. 19.

Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994- 1995.

(B.U. 1° aprile 1996, suppl. straord. n. 9).

 

Art. 1. (Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995).

     1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995.

     2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:

 

 

Qualifiche            importo mensile       importo mensile

                       lordo dall'1 gennaio  lordo dall'1 gennaio

                       1994                  1995

Commesso              90.000                46.500

Agente tecnico        97.000                52.250

Coadiutore-guardia    112.000               59.500

Segretario-           130.000               71.917

maresciallo

Consigliere           144.000               86.167

Funzionario           158.000               104.250

Dirigente             169.000               136.917

 

 

     3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità calcolate ai sensi degli articoli 21, quarto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della medesima legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

     4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

     5. I ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, afferenti il servizio prestato nel biennio 1991-1992 restano attribuiti al personale regionale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, nelle misure annue lorde fissate dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 8/1991.

     6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

 

 

Qualifiche                       Importi annui lordi

Commesso                         297.000

Agente tecnico                   343.700

Coadiutore-guardia               396.300

Segretario-maresciallo           494.000

Consigliere                      620.000

Funzionario                      795.800

Dirigente                        1.168.400

 

 

     7. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/1987, e quinto comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, della legge regionale 53/1981.

     8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione, nei confronti del personale regionale, il disposto di cui all'articolo 4 del DPR 30 giugno 1972, n. 423.

     9. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole «per l'anno 1993» sono sostituite dalle parole «dall'1 gennaio 1993».

     10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

 

     Art 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.