§ 2.1.28 - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 61.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7concernente «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:22/10/1988
Numero:61


Sommario
Art. 9.      1. - 6
Art. 12.      1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
Art. 13.      1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all'articolo 169 della legge regionale [...]
Art. 14.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.28 - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 61.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7concernente «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», e di altre connesse disposizioni legislative.

(B.U. 24 ottobre 1988, n. 124).

 

     Artt. 1. - 8. [1]

 

Art. 9.

     1. - 6 [2].

     7. Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituite dall'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

 

     Artt. 10. - 11. [1]

 

     Art. 12.

     1. In relazione alle modifiche previste con la presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 257 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 13.

     1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, si procede alla costituzione dei Consigli organizzativi di cui all'articolo 169 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità all'ordinamento degli Uffici previsto dalla suddetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Modificano la L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[2] Modificano la L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[1] Modificano la L.R. 1 marzo 1988, n. 7.