§ 93.5.2 - R.D. 25 agosto 1908, n. 829.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.5 funivie sciovie e teleferiche
Data:25/08/1908
Numero:829


Sommario
Art. 1.      Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei [...]
Art. 2.      Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito [...]
Art. 3.      Chi ha ottenuto il decreto di autorizzazione deve, a sue spese, tre giorni prima dell'accesso nei fondi, darne avviso a ciascun proprietario a mezzo del sindaco del [...]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo il richiedente, oltre i documenti necessari per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste [...]
Art. 6.      Quando il richiedente non produce con la domanda la prova dell'accordo intervenuto coi proprietari dei fondi da attraversare, egli deve promuovere l'inserzione della [...]
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Agli effetti delle esenzioni di cui nel primo comma dell'art. 6 della legge, sotto l'espressione di Giardini e di case ancorché non abitate si intendono anche gli orti e [...]
Art. 9.      La misura delle zone di terreno, occorrenti per il deposito e il carico e scarico, è determinata strettamente dalle necessità attuali della produzione a cui la [...]
Art. 10.      Quando le funicolari debbano attraversare, o possano in qualche modo interessare strade pubbliche, ferrovie, tramvie od altre opere di pubblico interesse, laghi, fiumi, [...]
Art. 11.      Nell'impianto e nell'uso di funicolari il richiedente è tenuto ad attuare, sotto la sua responsabilità ed a sue spese, tutti i provvedimenti necessari a garantire [...]
Art. 12.      Salvo sempre le prescrizioni delle vigenti leggi e le speciali disposizioni stabilite dalle amministrazioni che hanno la tutela dell'esercizio ferroviario o tramviario [...]
Art. 13.      Quando si tratta di passare con vie funicolari al di sopra di strade vicinali o forestali poco frequentate, o di corsi d'acqua navigabili di poco traffico, il [...]
Art. 14.  [9]
Art. 15.      Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare [...]
Art. 16.  [11]
Art. 17.  [12]
Art. 18.  [13]
Art. 19.      La vigilanza sull'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, e del presente regolamento spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale vi [...]
Art. 20.      I proprietari delle funicolari, esistenti al 13 giugno 1907, devono entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale del Regno farne [...]
Art. 21.      Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle funicolari di allacciamento con ferrovie, tramvie, o linee di navigazione in servizio pubblico in [...]


§ 93.5.2 - R.D. 25 agosto 1908, n. 829.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree

(G.U. 12 aprile 1909, n. 86)

 

 

     Art. unico.

     Sono approvate e rese esecutorie le norme contenute nell'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per disciplinare, in esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, l'impianto di vie funicolari aeree.

     Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

 

Regolamento - per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, sull'impianto di vie funicolari aeree

 

     Art. 1.

     Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare può ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo [1] .

     A tal uopo egli deve presentare domanda, accompagnata da una relazione giustificativa dell'impianto che si propone di studiare, ed indicare:

     a) il periodo di tempo durante il quale intende eseguire gli studi;

     b) i fondi da attraversare;

     c) gli elementi necessari per fornire una esatta idea della natura ed entità dell'impianto.

 

          Art. 2.

     Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto [2] .

     Nel decreto vengono indicati i nomi delle persone, alle quali è concessa tale facoltà e la durata della autorizzazione.

     Quando occorra accedere in recinti di ferrovie pubbliche o di tramvie, o in zone soggette alla vigilanza doganale o sottoposte a servitù militare; l'autorizzazione è concessa previ accordi con le amministrazioni competenti.

 

          Art. 3.

     Chi ha ottenuto il decreto di autorizzazione deve, a sue spese, tre giorni prima dell'accesso nei fondi, darne avviso a ciascun proprietario a mezzo del sindaco del comune o dei comuni nei quali sono situati i fondi stessi.

     Quando si tratti di luoghi abitati, il sindaco, su istanza delle parti, fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

     Colui che intende valersi della autorizzazione deve farlo nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo, ed è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato al fondo stesso.

     Per assicurare il pagamento delle indennità, il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma [3] .

 

          Art. 4. [4]

     L'autorizzazione all'impianto di una funicolare è accordata:

     a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune;

     b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso.

 

          Art. 5.

     Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo il richiedente, oltre i documenti necessari per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2 della legge 13 giugno 1907, n. 403, deve presentare con la domanda:

     a) i disegni d'insieme dell'impianto coi particolari della linea aerea, delle opere fisse appoggiate al suolo, dei sostegni, dei meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e delle zone di terreno che intende di occupare provvisoriamente per i lavori di esecuzione dell'impianto e permanentemente per le opere fisse e per il deposito, carico e scarico delle materie da trasportare.

     Nei disegni debbono essere indicate le strade pubbliche, le ferrovie, le tramvie, i torrenti e i canali navigabili ed ogni altra opera pubblica che sarà attraversata, od in qualunque modo interessata all'impianto o nell'esercizio della funicolare;

     b) un elenco dei fondi sui quali intende stabilire la servitù di passaggio, indicando la loro natura, i nomi e cognomi dei proprietari, se e quali dei fondi sono sottoposti a vincolo forestale, e specificando esattamente i termini della servitù;

     c) una relazione descrittiva dell'impianto da cui risulti l'entità di esse, il sistema che si intende di applicare, la struttura dei sostegni, il diametro, la sezione, il tipo delle funi, (cioè se a trefoli piatti o cilindrici) e il materiale di cui sono costituite, la potenza delle macchine impiegate nella trazione, il carico massimo che si vuole trasportate, la natura del medesimo, il modo con cui verrà trasportato, o le dimensioni del carico, le particolarità di attacco, di marcia, di arresto dei veicoli e del carico, e la rispettiva massima velocità;

     d) le norme generali e speciali di esercizio della funicolare;

     e) l'indicazione del termine entro il quale intende attuare l'impianto;

     f) i documenti, se del caso, di cui all'art. 10.

     Il richiedente deve infine eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità, a cui presenta la domanda.

 

          Art. 6.

     Quando il richiedente non produce con la domanda la prova dell'accordo intervenuto coi proprietari dei fondi da attraversare, egli deve promuovere l'inserzione della notizia della domanda stessa nel foglio degli annunci legali della provincia, e darne pure avviso agli interessati mediante pubblicazione nell'albo pretorio del rispettivo comune.

     La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi [5] .

 

          Art. 7. [6]

     Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennità, per l'imposizione della servitù, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuto che nessuna ragione di interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori.

     In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennità, se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumità, il presidente della giunta provinciale o il sindaco rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall'art. 9 della legge.

     Se, invece, la contestazione cade sulla modalità dell'impianto e dell'occupazione, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, sentiti l'ufficio delle miniere ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, e, ove li riconosca non fondati, autorizza la esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di esperimentare a difesa dei propri diritti.

     Se per l'impianto delle funicolari debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco deve promuovere il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

          Art. 8.

     Agli effetti delle esenzioni di cui nel primo comma dell'art. 6 della legge, sotto l'espressione di Giardini e di case ancorché non abitate si intendono anche gli orti e i fabbricati di qualsiasi natura e destinazione con le relative attinenze, purché in qualsiasi modo recinte.

     Per applicare le esenzioni di cui al secondo comma del citato articolo occorre che i fondi siano permanentemente ed esclusivamente destinati alle coltivazioni previste.

     Nei fondi che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso, possono essere semplicemente attraversati dalle funicolari, è permesso agli utenti di accedere unicamente per gli eventuali lavori di conservazione.

 

          Art. 9.

     La misura delle zone di terreno, occorrenti per il deposito e il carico e scarico, è determinata strettamente dalle necessità attuali della produzione a cui la funicolare deve servire, salvo all'utente di richiedere successivamente, nelle forme stabilite dagli articoli precedenti, una maggiore estensione, in rapporto all'eventuale bisogno di aumentare il trasporto dei prodotti.

     Le zone sono determinate in guisa da recare al proprietario il minore pregiudizio possibile.

 

          Art. 10.

     Quando le funicolari debbano attraversare, o possano in qualche modo interessare strade pubbliche, ferrovie, tramvie od altre opere di pubblico interesse, laghi, fiumi, torrenti e canali navigabili, la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti prescritti dall'art. 5, anche dal disegno dei particolari di ogni attraversamento di strada pubblica, di ferrovie, di tramvie, di qualsiasi altra opera d'interesse pubblico, e di laghi, fiumi, torrenti e canali navigabili. Ognuno di tali disegni particolareggiati ed ogni gruppo relativo ad una stessa amministrazione deve essere corredato da una descrizione riassuntiva contenente i dati principali dell'impianto. Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere [7] .

     Il richiedente è esonerato dalla presentazione di tali disegni particolareggiati relativamente a quelli attraversamenti di opere o acque pubbliche per cui abbia già stipulata apposita convenzione con le amministrazioni che ne hanno la tutela o l'esercizio, approvato a norma di legge. In tali casi però le convenzioni debbono essere annesse alla domanda. Possono annettersi gli schemi delle convenzioni già concordate salvo a presentare le convenzioni definitivamente stipulate prima dell'apertura all'esercizio.

 

          Art. 11.

     Nell'impianto e nell'uso di funicolari il richiedente è tenuto ad attuare, sotto la sua responsabilità ed a sue spese, tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e l'uso delle cose, osservando oltre le prescrizioni particolari stabilite nell'autorizzazione anche le norme generali seguenti:

     1) Le funi e gli apparecchi di sospensione e scorrimento del carico devono presentare la necessaria resistenza in relazione al loro ufficio, ed essere disposti in guisa da evitare la caduta di materiali;

     2) Le vie aeree debbono essere collocate a tale altezza sul fondo da evitare ogni pericolo per i passanti ed ogni impedimento all'uso dei fondi servienti;

     3) I sostegni devono essere formati e disposti in modo da presentare la necessaria resistenza in sé stessi, e nei loro punti d'appoggio;

     4) Se le funicolari debbono attraversare condutture aeree elettriche ad alto potenziale si eseguiranno tutte le opere di protezione occorrenti.

     Quando i provvedimenti di sicurezza adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco dei Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie [8] .

 

          Art. 12.

     Salvo sempre le prescrizioni delle vigenti leggi e le speciali disposizioni stabilite dalle amministrazioni che hanno la tutela dell'esercizio ferroviario o tramviario l'impianto della funicolare è soggetto alle norme seguenti:

     1) quando la funicolare, per i luoghi nei quali s'impianta o per le modalità del suo funzionamento, può interessare l'esercizio di ferrovie pubbliche o tramvie, debbono osservarsi le condizioni richieste dalle amministrazioni che hanno la tutela di detto esercizio;

     2) è vietato in ogni caso l'impianto di funicolari attraverso i piazzali sia interni che esterni delle stazioni;

     3) le funicolari debbono attraversare i binari ad angolo retto, od almeno ad angolo non minore di 60° , con catenaria di corda pressoché orizzontale fra i due sopporti dello attraversamento;

     4) l'attraversamento deve farsi in modo che ogni punto della funicolare, delle sue parti mobili o del carico si trovi ad una altezza sul piano delle rotaie fra 7 e 15 metri, salvo all'amministrazione che ha la tutela dell'esercizio ferroviario o tramviario, di consentire maggiori altezze quando per le specialità del caso si possa con adatte opere provvedere alla sicurezza dell'esercizio della ferrovia o della tramvia;

     5) i sopporti in corrispondenza degli attraversamenti devono essere disposti ed assicurati in modo che cadendo non possano ingombrare il binario;

     6) la campata di attraversamento deve avere la minore lunghezza possibile, indicata caso per caso dall'amministrazione che ha la tutela della ferrovia o della tramvia;

     7) la stessa campata, quella che la precede e quella che la segue debbono essere montate in un medesimo piano verticale;

     8) le opere di protezione debbono essere tali da garantire completamente la sicurezza del transito sulla ferrovia o sulla tramvia anche in caso di rottura della fune, di caduta del carico o di altro accidente qualsiasi; e debbono, in ogni caso, essere stabilite con regolare progetto tecnico che deve riportare la preventiva approvazione dell'amministrazione che ha la tutela dell'esercizio della ferrovia o della tramvia, la quale in riguardo a tali opere ha i diritti di cui all'art. 231 della legge sulle opere pubbliche.

     Le disposizioni del n. 3 e seguenti del presente articolo sono applicabili, coi temperamenti suggeriti dalle circostanze, anche alle funicolari che interessano strade ordinarie ed altre opere pubbliche, laghi, fiumi, torrenti e canali navigabili.

 

          Art. 13.

     Quando si tratta di passare con vie funicolari al di sopra di strade vicinali o forestali poco frequentate, o di corsi d'acqua navigabili di poco traffico, il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di eseguire in tutto o in parte le opere di difesa e di protezione, udito il parere dell'ufficio del genio civile.

 

          Art. 14. [9]

     Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorità che rilasciò l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessato ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera è stata eseguita.

     Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente può senz'altro intraprendere l'esercizio.

     Tuttavia è sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.

     Copia conforme del provvedimento di autorizzazione è comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorità centrali cui spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate.

 

          Art. 15.

     Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumità, e corrispondendo le altre indennità che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio [10] .

     E' però escluso che le funicolari stabilite in base alle norme del presente regolamento possano essere destinate a pubblico servizio, essendo in tal caso regolate dalle disposizioni del titolo V della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

 

          Art. 16. [11]

     Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio.

 

          Art. 17. [12]

     Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità.

 

          Art. 18. [13]

     Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumità, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può ordinarne la sospensione.

     Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio.

     Negli altri casi può consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite.

     Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non può essere riattivato se l'utente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato già accertato.

     Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune può farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici.

     Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio può essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque.

     Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, però, le Amministrazioni suddette.

 

          Art. 19.

     La vigilanza sull'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, e del presente regolamento spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale vi provvede d'accordo con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

     Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione [14] .

 

          Art. 20.

     I proprietari delle funicolari, esistenti al 13 giugno 1907, devono entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale del Regno farne denuncia al prefetto presentando descrizione dell'impianto ed indicando le norme di esercizio.

     Comunicazione delle denuncie è data dal prefetto ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

 

          Art. 21.

     Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle funicolari di allacciamento con ferrovie, tramvie, o linee di navigazione in servizio pubblico in corrispondenza con ferrovie, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e dell'art. 16 della legge 12 luglio 1908, n. 444.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 32 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 33 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 34 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[7]  Comma così modificato dall'art. 36 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 40 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 42 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 43 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.