§ 3.10.11 - Legge Regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:06/07/1970
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non [...]
Art. 2.      La domanda di contributo deve essere presentata a cura del Presidente del Consorzio all'Assessorato dell'industria e del commercio, che provvede alla sua istruttoria.
Art. 3.      La concessione e la liquidazione del contributo è effettuata con uno o più decreti dell'Assessore all'industria ed al commercio.
Art. 4.      Con l'accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga:
Art. 5.      Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500 milioni
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 3.10.11 - Legge Regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione. [*]

(B.U. 9 luglio 1970, n. 26).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'Amministrazione regionale e autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati [1].

 

     Art. 2.

     La domanda di contributo deve essere presentata a cura del Presidente del Consorzio all'Assessorato dell'industria e del commercio, che provvede alla sua istruttoria.

     Essa va corredata dei seguenti documenti:

     1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio debitamente registrato e preventivamente approvato dall'Assessorato dell'industria e del commercio;

     2) elenco delle imprese aderenti al Consorzio autenticato dal Presidente;

     3) composizione delle cariche sociali;

     4) copia autentica della convenzione stipulata con gli Istituti di credito;

     5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del «fondo rischi» di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     La concessione e la liquidazione del contributo è effettuata con uno o più decreti dell'Assessore all'industria ed al commercio.

 

     Art. 4.

     Con l'accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga:

     1) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

     2) a sottoporre all'approvazione dell'Assessorato medesimo le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

     3) a trasmettere all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

     4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione del «fondo rischi» ad opere di promozione industriale o di pubblica utilità indicate dall'Assessorato dell'industria e del commercio;

     5) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500 milioni [2].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 865 con la seguente denominazione: «Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione per la costituzione di un "fondo rischi"» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante utilizzo dell'importo di lire 100 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

     L'onere di lire 500 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 865.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2. vedi i contributi straordinari integrativi di cui all'art. 8 della L.R. 1º luglio 1976, n. 28, all'art. 15 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 33 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33 e all'art. 20 della L.R. 31 ottobre 1987, n. 35; l'ulteriore autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, nonché gli art. 25 e 26 della L.R. 24 luglio 1984, n. 30 e l'art. 50 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[2] Vedi anche l'art. 4 della L.R. 4 maggio 1973, n. 32, l'art. 11 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22, l'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1976, n. 63, l'art. 8 della L.R. 28 agosto 1982, n. 67, l'art. 13 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8, l'art. 50, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 66 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, l'art. 66 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, l'art. 41 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e l'art. 66 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.