§ 4.5.23 - Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, recante interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:26/04/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. All'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 2 ter della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:
Art. 6.      1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio del mare Adriatico sono svolte dalla Direzione regionale dell'ambiente.
Art. 7.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato con l'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.460 milioni per l'anno 1990.
Art. 8.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito con l'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.160 milioni per l'anno 1990.


§ 4.5.23 - Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, recante interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.

(B.U. 27 aprile 1990, n. 56).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 2 ter della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio del mare Adriatico sono svolte dalla Direzione regionale dell'ambiente.

     2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità operative necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato con l'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.460 milioni per l'anno 1990.

     2. Il predetto onere di lire 1.460 milioni fa carico al capitolo 2263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.460 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 1.460 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2264 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 18 gennaio 1990.

     4. Sul precitato capitolo 2263 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.460 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 2264 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito con l'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.160 milioni per l'anno 1990.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2268 [1.1.238.2.08.29] con la denominazione «Finanziamento straordinario al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina per le attività di ricerca e monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.160 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 1.160 milioni si provvede come segue:

     a) per lire 1.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 20 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     b) per lire 160 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2264 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita con decreto dell'Assessore alle finanze n.

2/Rag. del 18 gennaio 1990.

     4. Sul precitato capitolo 2268 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.160 milioni, mediante prelevamento di lire 1.000 milioni dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» e di lire 160 milioni dal capitolo 2264 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.