§ 4.5.19 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 22.
Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:28/08/1989
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei [...]
Art. 2.      1. Per le medesime finalità previste dall'articolo 1,
Art. 2 bis.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.160 milioni a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina, con sede [...]
Art. 2 ter.      1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè il finanziamento di cui all'articolo 2 bis, sono attuati nell'ambito dell'attività coordinata tra le Regioni interessate e, in [...]
Art. 2 qua ter.
Art. 3.      1. Qualora le iniziative previste ai precedenti articoli formino oggetto di finanziamento statale, gli interventi finanziari della Regione potranno venir considerati quali anticipazioni [...]
Art. 4.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.5.19 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 22.

Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.

(B.U. 29 agosto 1989, n. 91).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonchè della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.

     2. Per le forme e modi dell'accertamento dei presupposti degli interventi l'Assessore regionale all'ambiente, nonchè per l'esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell'ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può inoltre:

     a) affidare incarichi di ricerca e studio ad istituti, società o professionisti specializzati;

     b) svolgere, anche a mezzo di affidamenti a terzi, attività promozionali e di informazione scientifica, nonchè curarne la conseguente divulgazione;

     c) acquisire mezzi e materiali speciali, con assunzione dell'eventuale onere per la relativa gestione, manutenzione e/o utilizzo [1].

 

     Art. 2.

     1. Per le medesime finalità previste dall'articolo 1,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti

straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonchè alle Aziende di

soggiorno e turismo interessate.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 giugno 1989, n. 227.

     3. Tra le iniziative di cui ai precedenti commi devono ricomprendersi anche eventuali attività di carattere promozionale e/o informativo [2].

 

     Art. 2 bis.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.160 milioni a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina, con sede in Trieste, per le attività ed iniziative che lo stesso andrà ad assumere al fine della ricerca e del monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine.

     2. Modalità e termini per la concessione del finanziamento verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale [3].

 

     Art. 2 ter.

     1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè il finanziamento di cui all'articolo 2 bis, sono attuati nell'ambito dell'attività coordinata tra le Regioni interessate e, in considerazione dell'ampiezza del fenomeno e dell'urgenza delle iniziative, possono:

     a) avere ad oggetto l'intero bacino dell'Alto Adriatico;

     b) avere inizio sin dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di affidamento e/o di finanziamento [4].

 

     Art. 2 quater.

     1. La Regione è autorizzata ad aderire al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58.

     2. A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 dovrà apportare le necessarie modifiche statutarie [5].

 

     Art. 3.

     1. Qualora le iniziative previste ai precedenti articoli formino oggetto di finanziamento statale, gli interventi finanziari della Regione potranno venir considerati quali anticipazioni sull'utilizzo dei relativi fondi.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989 [6].

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2263 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione «Spese per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 programma 1.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2264 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione «Finanziamenti straordinari a Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende autonome di turismo per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.

     5. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

     6. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18. Vedi anche l'art. 8 della medesima legge regionale e l'art. 12 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4, l'art. 9 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4 e l'art. 18 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18.

[6] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della L.R. 26 aprile 1990, n. 18.