§ 4.2.33 - Legge Regionale 18 giugno 1976, n. 20.
Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:18/06/1976
Numero:20


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, [...]
Art. 4.      L'onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, [...]


§ 4.2.33 - Legge Regionale 18 giugno 1976, n. 20.

Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, e modifica della legge regionale 1º luglio 1971, n. 25: «Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale».

(B.U. 21 giugno 1976, n. 46).

 

TITOLO I

MODIFICAZIONE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N.

17, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1970, N. 8,

E DAL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1974, N. 35

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, un limite di impegno di lire 400 milioni e, in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni [2]/1.

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

esercizio 1976                   Lire    400 milioni

esercizio 1977                   Lire    800 milioni

esercizio 1978                   Lire  1.100 milioni

esercizi dal 1979 al 1995        Lire  1.400 milioni

esercizio 1996                   Lire  1.000 milioni

esercizio 1997                   Lire    600 milioni

esercizio 1998                   Lire    300 milioni

 

 

     Art. 4.

     L'onere di lire 3700 milioni, di cui al precedente articolo, corrisponde alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 6.200 milioni a lire 9.900 milioni e, per il bilancio, da lire 1.550 milioni a lire 1950 milioni, mediante prelevamento di lire 3.700 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Assessorato Finanze - dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

TITOLO II

GARANZIA FIDEJUSSORIA REGIONALE NEI CASI IN CUI CON LEGGE L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SIA STATA AUTORIZZATA A CONCEDERE CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI

PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al precedente articolo, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     L'onere di lire 240 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976 e l'onere di lire 560 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 del precitato stato di previsione.

     Conseguentemente gli stanziamenti dei suddetti capitoli vengono elevati, per il piano, rispettivamente, di lire 240 milioni e di lire 560 milioni, mediante storno di complessive lire 800 milioni dal capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale 1976-1979 e del bilancio 1976.

     Gli eventuali oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Norma introduttiva del II comma dell'art. 2 della L.R. 20 luglio 1967, n. 17.

[2] Norma introduttiva dell'art. 2 bis della L.R. 20 luglio 1967, n. 17.

[2]2/1 Vedi anche l'articolo unico della L.R. 4 gennaio 1982, n. 1.

[3] Norma modificativa dell'art. 1 della L.R. 1º luglio 1971, n. 25.