§ 5.7.48 - L.R. 22 agosto 1985, n. 40.
Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:22/08/1985
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Spesa ammissibile.
Art. 5.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 6.  Cumulabilità di contributi.
Art. 7.  Condizioni per l'intervento a favore di soggetti privati.
Art. 8.  Circuito regionale.
Art. 9.  Parere sull'ammissibilità.
Art. 10.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 11.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 12.  Decadenza dal beneficio.
Art. 13.  Pubblicazione dell'elenco dei contributi.
Art. 14.  Norme finanziarie.


§ 5.7.48 - L.R. 22 agosto 1985, n. 40. [1]

Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale.

(B.U. 20 agosto 1985, n. 87).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     L'Amministrazione regionale concorre con gli enti locali, singoli o associati, e con le istituzioni culturali operanti nel settore teatrale e musicale, allo sviluppo delle loro strutture teatrali, nonché di sedi polifunzionali al fine di assicurare la più ampia diffusione e fruizione delle attività teatrali di prosa e musicali in un sistema coordinato di interventi culturali sul territorio.

 

     Art. 2. Interventi.

     Per le finalità di cui al precedente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi teatrali all'aperto tradizionalmente destinati ad ospitare manifestazioni teatrali e musicali di alta qualificazione culturale.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

     Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

     a) gli enti locali, singoli o associati, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) i soggetti privati giuridicamente riconosciuti, nonché associazioni non riconosciute, sempreché regolarmente costituite, che risultino proprietari o gestori di strutture teatrali o di sale polifunzionali, nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 4. Spesa ammissibile.

     La spesa ammissibile comprende:

     a) il costo dell'opera;

     b) la quota per spese generali, tecniche e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

     c) il prezzo dell'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 30% dei costi di cui sopra.

 

     Art. 5. Modalità di presentazione delle domande.

     Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il mese di febbraio di ogni anno e, per il 1985, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - della seguente documentazione:

     a) relazione descrittiva dello stato dell'immobile, nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

     b) preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi o per l'acquisizione dell'immobile, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

     c) dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

     d) relazione dalla quale risultino l'uso attuale dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare;

     e) attestazione - con firma debitamente autenticata - con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a venti anni dalla data dell'autorizzazione per l'agibilità dei locali medesimi, rilasciata dall'autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.

 

     Art. 6. Cumulabilità di contributi.

     I contributi di cui all'articolo 2 della presente legge sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

     In tali casi però l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 7. Condizioni per l'intervento a favore di soggetti privati.

     La concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge a favore di soggetti privati è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Comune o il consorzio di Comuni interessato ed il proprietario della sala per garantire l'uso pubblico della sala stessa.

 

     Art. 8. Circuito regionale.

     Le sale realizzate o ristrutturate con i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge incrementano il circuito teatrale e musicale a disposizione della comunità regionale e ospitano periodicamente, secondo una programmazione concordata tra l'Amministrazione regionale, gli enti locali interessati e gli organismi teatrali del Friuli-Venezia Giulia, gli spettacoli prodotti o promossi da questi ultimi.

     I Comuni o i consorzi di Comuni beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a promuovere annualmente manifestazioni teatrali e musicali di livello e qualificazione culturale.

 

     Art. 9. Parere sull'ammissibilità.

     Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull'ammissibilità, alla Commissione regionale per la cultura, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità, tenendo conto del bacino di utenza delle strutture e della loro fruizione da parte delle istituzioni culturali operanti nel territorio.

 

     Art. 10. Modalità di concessione dei contributi.

     La Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi su proposta del l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.

     I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, previa presentazione del progetto esecutivo dei lavori, nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di strutture teatrali o sale polifunzionali, di copia autentica del relativo contratto di compravendita.

 

     Art. 11. Modalità di erogazione dei contributi.

     I contributi sono erogati a favore dei soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 3 con le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 12. Decadenza dal beneficio.

     L'alienazione ovvero la diversa destinazione delle strutture oggetto dell'intervento regionale - prima che siano decorsi venti anni dalla data dell'autorizzazione per l'agibilità dei locali medesimi - comporta di diritto la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 13. Pubblicazione dell'elenco dei contributi.

     La Giunta regionale provvede annualmente d depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco - e le somme relative - degli enti, istituzioni ed associazioni che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 14. Norme finanziarie.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, di lire 6.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1988 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7099 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il  completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali, nonché per l'acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi teatrali all'aperto» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte come segue:

     - Per lire 12.000 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per le restanti lire 2.000 milioni, relative all'anno 1985, mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota, di pari importo, dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.

     La quota di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno finanziario 1988 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

     Sul precitato capitolo 7099 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'undicesimo comma dell'art. 30 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33, al primo comma dell'art. 32 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 28 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28, all'art. 51 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 55 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 26 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.