§ 3.9.14 - Legge Regionale 13 giugno 1988, n. 46.
Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:13/06/1988
Numero:46


Sommario
Art. 18.  Comitato tecnico consultivo.


§ 3.9.14 - Legge Regionale 13 giugno 1988, n. 46. [1]

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.

(B.U. 14 giugno 1988, n. 75).

 

     Artt. 1. - 17. (Omissis)

 

Art. 18. Comitato tecnico consultivo.

     1. Presso la Direzione regionale dell'industria è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal Direttore regionale dell'industria che lo presiede, o suo sostituto;

     b) dal Direttore del Servizio pesca marittima;

     c) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio del Friuli- Venezia Giulia;

     d) dal Direttore dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;

     e) da un rappresentante del Registro navale italiano;

     f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;

     g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;

     h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Comuni, designati dai Comuni stessi:

     1) Grado;

     2) Marano Lagunare;

     3) Monfalcone;

     4) Muggia;

     5) Trieste;

     i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Il Comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:

     a) un rappresentante designato dal Consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;

     b) un rappresentante dell'Università di Trieste;

     c) un rappresentante dell'Università di Udine;

     d) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

     4. Il Comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito Sottocomitato per l'attuazione dell'articolo 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del Comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.

     5. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale dell'industria.

     6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente.

     8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

     9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato esperti in discipline relative al problema.

     11. Il Comitato tecnico consultivo nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, resta in carica fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 comma 1.

 

     Artt. 19. - 23. (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 32 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9, con l'eccezione prevista dal comma 3 dello stesso art. 32.