§ 6.4.142 – L.R. 28 aprile 1994, n. 6.
Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:28/04/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario 1994, giusta lo stato di previsione [...]
Art. 2.      1. E' approvato in lire 13.724.846.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 28.628.846.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale [...]
Art. 3.      1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e quello del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge
Art. 4.      1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 [...]
Art. 5.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità [...]
Art. 6.      1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità [...]
Art. 7.      1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, [...]
Art. 8.      1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli [...]
Art. 9.      1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750, 1751, 1752 e 1753 dello [...]
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      1. I mutui previsti dall'articolo 10 e 10 bis, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati a tasso fisso e/o variabile, pari al tasso di interesse da [...]
Art. 12.      1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 1994, n. 2, sono confermate e comportano la [...]
Art. 13.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1994


§ 6.4.142 – L.R. 28 aprile 1994, n. 6.

Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 29 aprile 1994, n. 25 S.S.).

 

     Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario 1994, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in lire 13.724.846.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 28.628.846.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1994- 1996 annesso alla presente legge (tabella B).

     2. E' approvato in lire 5.071.952.000.000, in termini di competenza, ed in lire 7.537.433.549.104, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l'anno finanziario 1994.

     3. E' approvato in lire 7.871.952.000.000, in termini di competenza, ed in lire 13.890.620.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1994.

     4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).

     5. Sono approvati in lire 10.343.777.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1995 ed in lire 10.413.117.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1996.

     6. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità regionale», in conformità dell'annesso stato di previsione relativo agli anni 1994-1996 (tabella B).

 

     Art. 3.

     1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e quello del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità regionale», sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità regionale», sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente «Nuove norme di contabilità regionale», sono considerate spese impreviste quelle indicate nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.

 

     Art. 8.

     1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.

 

     Art. 9.

     1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750, 1751, 1752 e 1753 dello stato di previsione dell'entrata e, rispettivamente, 9000, 9001, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. [1]

     1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994-1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi.

 

     Art. 10 bis. [2]

     1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al maggior fabbisogno del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 un mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.

 

     Art. 11.

     1. I mutui previsti dall'articolo 10 e 10 bis, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati a tasso fisso e/o variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144 [3].

     2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.

     3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 10 e 10 bis verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa [4].

     3 bis. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 10 bis è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 [5].

     4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.

     5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, I'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 4S dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

 

     Art. 12.

     1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 1994, n. 2, sono confermate e comportano la conseguente modifica degli stati di previsione dell'entrata (tabelle A e A/1) e della spesa (tabelle B e B/1), nonchè degli elenchi annessi alla presente legge interessati dalle predette variazioni.

     2. La numerazione delle Rubriche di spesa indicate nei decreti con i quali sono disposte le variazioni di bilancio di cui al comma 1, sulla base della numerazione prevista nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, assume la nuova numerazione prevista dal bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 secondo l'elenco di corrispondenza annesso alla presente legge (elenco C).

 

     Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1994.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.