§ 6.4.144 – L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.
Provvedimento urgente di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:27/12/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti integrativi per la spesa sanitaria.
Art. 2.  Modifica della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6.
Art. 3.  Norme finanziarie.
Art. 4.  Istituzione di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 6.4.144 – L.R. 27 dicembre 1994, n. 21.

Provvedimento urgente di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).

 

     Art. 1. Finanziamenti integrativi per la spesa sanitaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1995 agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ulteriori finanziamenti integrativi sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni in relazione al maggior fabbisogno per l'anno 1994.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 vengono concessi secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 5/1994.

 

     Art. 2. Modifica della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6.

     1. Nel testo della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nel testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 6/1994: a) al comma 1 dopo le parole «dall'articolo 10» aggiungere le parole «e 10 bis;

b) al comma 3 dopo le parole «all'articolo 10» aggiungere le parole «e 10 bis».

     3. All'articolo 11 della legge regionale n. ó/1994, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito, a decorrere dall'anno 1995,

- alla Rubrica n. 18 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5.

Sezione VIII - il capitolo 4388 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione

«Finanziamento integrativo agli enti che esercitano nella regione le

funzioni del Servizio sanitario nazionale in relazione al maggior

fabbisogno per l'anno 1994 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 50.000 milioni per l'anno

1995.

     3. Il capitolo 4388 è inserito nell'elenco B/1 allegato al bilancio citato.

     4. Al predetto onere di lire 50.000 milioni pel l'anno 1995 si provvede con l'entrata, di pari importo derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 10 bis della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6, come introdotto dall'articolo 2.

     5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è istituito - decorrere dall'anno 1995 - al Titolo V - Categoria 5.1 il capitolo 1664 (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dal mutuo contratto per il finanziamento integrativo agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale in relazione a maggior fabbisogno per l'anno 1994» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 50.000 milioni per l'anno 1995.

     6. Per la copertura degli oneri derivanti dal mutuo di cui all'articolo 10 bis della legge regionale n. 6/1994, come introdotto dall'articolo 2, sono autorizzate per gli anni dal 1996 al 2005 la spesa complessiva di lire 39.330.224.560 relativa al rimborso delle quote per interessi, spese ed oneri accessori, e la spesa complessiva di lire 50.000 milioni relativa al rimborso della quota di capitale, con la suddivisione di importi negli anni di cui all'annessa tabella «A».

     7. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 sono istituiti, a decorrere dall'anno 1996, - alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1.:

     a) tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione VIII - il capitolo 1272 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione «Interessi, spese ed oneri accessori sul mutuo contratto per il finanziamento integrativo agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale in relazione al maggior fabbisogno per l'anno 1994 (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.218.544.666 per l'anno 1996;

     b) tra le spese per rimborso di mutui e prestiti - Categoria 3.1. - Sezione VIII - il capitolo 1311 (1.1.310.5.08.31) con la denominazione «Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento integrativo agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale in relazione al maggior fabbisogno per l'anno 1994 (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.714.477.790 per l'anno 1996.

     8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 1272 e 1311 sono inseriti nell'elenco n. 2 allegato al bilancio citato.

     9. All'onere complessivo di lire 8.933.022.456 in termini di competenza per l'anno 1996 si provvede mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa precitato.

     10. Gli oneri relativi agli anni dal 1997 al 2005, pari a complessive lire 8.933.022.456 annue, nella suddivisione per ciascun anno indicata nella annessa tabella «A», fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 4. Istituzione di tasse sulle concessioni regionali. [1]

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabella «A»

riferita all'articolo 3

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera m), della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.