§ 3.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1994, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:22/04/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993 n. 26.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
Art. 4.  Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 3.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1994, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

(B.U. 27 aprile 1994, n. 17).

 

Art. 1. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

     1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, si intendono quelle precedentemente svolte dai Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.

     2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993 n. 26.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, sono soppresse le parole «prorogabile per una volta soltanto per un trimestre».

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

     1. Al completamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, della legge regionale n. 26/1993, provvede l'Amministrazione regionale per le opere di competenza regionale affidate in concessione agli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 26/1993 e le Comunità montane per le opere di competenza propria degli enti medesimi.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. Nella prima applicazione dell'articolo 2, gli effetti dell'atto di proroga della gestione commissariale decorrono dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.