§ 2.1.38 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Ristrutturazione della Direzione regionale dell'ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:15/04/1993
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 108 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 109 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 110 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dalla seguente:
Art. 5.      L'articolo 112 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito da seguente:


§ 2.1.38 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Ristrutturazione della Direzione regionale dell'ambiente.

(B.U. 16 aprile 1993, n. 25 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 108 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'articolo 109 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     L'articolo 110 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     L'articolo 112 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito da seguente:

     (Omissis).