§ 4.5.28 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 41.
Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:04/09/1991
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 4.5.28 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 41. [1]

Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23 [2].

(B.U. 5 settembre 1991, n. 114).

 

Art. 1. [3]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in attuazione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e nell'ambito del sistema integrato e del programma di emergenza previsti da detta normativa, a realizzare sul proprio territorio gli interventi connessi alle varie fasi di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi, anche attraverso l'utilizzo di risorse regionali, nonchè a realizzare gli interventi necessari per la predisposizione di progetti-pilota nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per l'attuazione concreta della normativa relativa al catasto e all'osservatorio dei rifiuti medesimi ed in generale della specifica pianificazione regionale di settore.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a partecipare finanziariamente, ove ritenuto opportuno, alla realizzazione degli impianti previsti dal sistema integrato o dal programma di emergenza, come individuati dalla Giunta regionale;

     b) ad affidare incarichi professionali per la progettazione o la predisposizione di documenti tecnici di massima, quali elaborati-guida per le gare esplorative di cui all'articolo 7 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     c) ad affidare incarichi o ad assumere iniziative, dirette o contributive, per:

     1) la predisposizione di progetti-pilota, mirati a specifiche tipologie produttive, per la minore produzione di rifiuti, la riduzione della loro pericolosità, il recupero di materiali e l'introduzione di tecnologie innovative;

     2) l'attuazione della normativa vigente in materia di catasto e osservatorio dei rifiuti, nonchè della specifica pianificazione regionale del settore.

     2. Le concessioni ed erogazioni dei contributi di cui al comma 1, lettera c), avvengono con le modalità di cui agli articoli da 8 a 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 3.

     1. Relativamente alle attività di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo, come prorogato dall'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, è differito al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge [4].

     2. Per le domande di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, nonché per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 5 e 5 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come introdotti dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, la relativa autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso qualora emerga l'esigenza di richiedere elementi o documenti integrativi o di completamento dell'istruttoria. La sospensione ha effetto dalla data della richiesta a quella del ricevimento dei relativi elementi o documenti.

     4. Le domande e le istanze di cui al comma 2 si intendono accolte qualora, decorso inutilmente il termine previsto dallo stesso comma, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego.

     5. Lo stoccaggio provvisorio deve comunque venir effettuato in locali o siti idonei, precisamente definiti o delimitati, adottando tutte quelle misure atte ad evitare pericolo e danno all'uomo ed all'ambiente e deve in ogni caso rispettare le prescrizioni per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi previste al paragrafo 4 della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984.

     6. L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre in ogni momento eventuali prescrizioni tecniche necessarie ad un corretto svolgimento dell'attività.

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, dopo il comma 5 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, i residui costituiti da terre di fonderia, sabbie esauste, loppe d'altoforno granulate e scorie di fusione, come indicate nell'allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l'individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.

     2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1 devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.

     3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

     4. Al soggetto interessato è fatto obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e l'attività di trasporto deve avvenire in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30 del 1987, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 16 agosto 1988.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, viene istituito - alla Rubrica n. 11 Programma 1.1.3. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2399 (2.1.210.5.08.16) con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d'emergenza di cui alla legge 475/88» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1992 e lire 4.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 7.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 11 - Programma 1.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 2371 (2.1.142.2.08.16) con la denominazione «Spese per affidamento di incarichi per la predisposizione degli elaborati- guida per le gare esplorative di cui all'art. 7 della legge 475/88» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione citato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul medesimo capitolo 2371 viene iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene istituito - alla Rubrica n. 11 Programma 1.1.3. - Spese di investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 2400 (2.1.210.5.08.16) con la denominazione «Spese per la predisposizione di progetti-pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti, ivi compreso l'affidamento di incarichi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     3 Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     4. Sul medesimo capitolo 2400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] Titolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[4] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 3.