§ 4.5.20 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 23.
Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:28/08/1989
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 4.5.20 - Legge Regionale 28 agosto 1989, n. 23. [1]

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 29 agosto 1989, n. 91).

 

Art. 1.

     1. Alla lettera e), numero 2), del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, dopo le parole «nonchè dei rifiuti» sono inserite le parole «speciali ospedalieri ed».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al titolo IV della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente articolo 33 bis:

     (Omissis).

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 500 milioni per l'anno 1989, mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

     3. Sul precitato capitolo 2200 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1989.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'individuazione delle aree di cui all'articolo 15, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, l'attività di cui al primo comma del predetto articolo 15 è soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

     2. Ad avvenuta individuazione delle aree di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, l'attività è soggetta alla licenza comunale di cui al quarto comma dell'articolo 15 del citato D.P.R. n. 915 del 1982, contenente le prescrizioni previste dal medesimo quarto comma.

 

     Art. 6.

     1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali ospedalieri possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro tre mesi dalla data medesima.

     2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data medesima.

     3. La prosecuzione della attività di cui ai commi 1 e 2 è consentita sino alla data di adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

 

     Art. 7.

     1. In via eccezionale, coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo in base all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono autorizzati a proseguire nell'attività predetta, come disciplinata dal Regolamento di esecuzione della medesima legge regionale n. 30 del 1987, sempre che presentino domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La prosecuzione dell'attività di ammasso temporaneo è consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30 aprile 1991.

     3. E' comunque fatto salvo il potere dell'Assessore regionale all'ambiente di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, quando l'attività di cui al comma 1 del presente articolo risulti esercitata in violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione della citata legge regionale n. 30 del 1987.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.