§ 5.5.22 – L.R. 27 maggio 1991, n. 20.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 concernenti l'Ufficio stralcio del Servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:27/05/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57, è abrogato.
Art. 2.      1. All'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come sostituito dall'articolo 1 della [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.22 – L.R. 27 maggio 1991, n. 20.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 concernenti l'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione. [1]

(B.U. 28 maggio 1991, n. 71).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57, è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. All'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57, che ha sede in Udine presso l'Ente regionale per i problemi dei migranti, è preposto il Direttore dell'Ente medesimo.

     2. L'Ufficio di cui al comma 1 cesserà le proprie funzioni all'esaurimento dei procedimenti e degli affari demandatigli e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 [2].

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituita la rubrica n. 28 - Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione. I capitoli 272, 273 e 274 del precitato stato di previsione vengono trasferiti dalla rubrica n. 2 alla rubrica n. 28.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Termine così prorogato dall'art. 188 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5. Vedi ulteriore proroga disposta dall'art. 168 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.