§ 4.8.62 - Legge Regionale 21 aprile 1993, n. 14.
Norme per favorire il trasporto ciclistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:21/04/1993
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Obiettivi della legge.
Art. 2.  Piano regionale della viabilità ciclistica.
Art. 3.  Piani locali e progetti di viabilità ciclistica.
Art. 4.  Norme generali e tecniche.
Art. 5.  Formazione ed approvazione del Piano regionale.
Art. 6.  Definizione di percorsi ciclabili.
Art. 7.  Progetti.
Art. 7 bis.  (Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale).
Art. 8.  Criteri di priorità.
Art. 9.  Contributi per l'integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta.
Art. 10.  Interventi per la realizzazione di depositi di biciclette.
Art. 11.  Competenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Copertura finanziaria.


§ 4.8.62 - Legge Regionale 21 aprile 1993, n. 14. [1]

Norme per favorire il trasporto ciclistico.

(B.U. 22 aprile 1993, n. 26, Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Obiettivi della legge.

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove, coordina, disciplina ed agevola interventi nel settore della viabilità e dei trasporti al fine di favorire l'uso della bicicletta quale mezzo per la mobilità delle persone.

 

CAPO I

Disposizioni concernenti la pianificazione della viabilità ciclistica

 

     Art. 2. Piano regionale della viabilità ciclistica.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge l'Amministrazione regionale adotta, in coerenza con le indicazioni del Piano territoriale regionale generale (PTRG), il «Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico», di seguito denominato Piano regionale, che integra le previsioni del Piano regionale delle opere di viabilità.

     2. A tale scopo il «Piano regionale» si esprime nelle seguenti sezioni:

     a) viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano;

     b) viabilità ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico.

     3. Il Piano regionale assicura, in particolare, il collegamento tra le sezioni a) e b) di cui al comma 2.

     4. Spetta all'Amministrazione regionale la standardizzazione delle normative tecniche e l'attività di coordinamento e sintesi delle diverse scelte, in funzione della loro armonizzazione e compatibilità.

 

     Art. 3. Piani locali e progetti di viabilità ciclistica.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, i Comuni e le Province, secondo le competenze e le procedure stabilite dai rispettivi statuti, elaborano i «Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico».

     2. I Piani di cui al comma 1 sono elaborati dai Comuni limitatamente alla viabilità comunale e dalle Province con riguardo alla viabilità provinciale ed al coordinamento e collegamento dei Piani comunali.

     3. Le Amministrazioni provinciali esprimono parere vincolante sui Piani locali presentati dai Comuni per quanto riguarda gli aspetti d'integrazione e compatibilità con i propri piani.

     4. I Piani di cui al comma 2, di competenza dei Comuni, sono adottati contestualmente o ad integrazione dei Piani per il traffico previsti dall'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41.

     5. I nuovi strumenti urbanistici comunali, le varianti di rilevanza generale di quelli vigenti e i relativi piani attuativi, devono prevedere il sistema ciclabile comunale, garantendo la connessione con piani e progetti sovraordinati e l'interconnessione con gli altri sistemi di trasporto locale.

     6. Per l'approvazione di progetti di percorsi ciclabili redatti ai sensi della presente legge, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non contengano specifiche indicazioni, si osservano le procedure previste dall'articolo I della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In tal caso il progetto dovrà essere corredato da un documento di inquadramento urbanistico territoriale che fornisca esaurienti motivazioni sulle scelte progettuali adottate.

     7. Per la definizione e l'attuazione della viabilità ciclistica di cui all'articolo 2 riguardante più enti locali si applica l'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

 

     Art. 4. Norme generali e tecniche.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, su indicazione della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, previo parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, emana le norme generali e tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione delle opere previste dai «Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico».

     2. Nella formulazione delle norme generali e tecniche, valide anche per i progetti sperimentali di cui al successivo articolo 7, l'Amministrazione regionale si attiene ai principi fissati ai commi successivi. Tali norme sono finalizzate ad inserire con le necessarie condizioni di sicurezza, il traffico ciclistico nel complesso del traffico veicolare, armonizzandolo anche con l'eventuale presenza dei pedoni ed integrandolo alle strutture del trasporto collettivo.

     3. Le norme generali e tecniche devono prevedere:

     a) la massima continuità possibile dei percorsi ciclabili in ambito urbano e la loro separazione dal piano stradale quando l'intensità del traffico veicolare lo richieda;

     b) in ambito extraurbano la totale separazione dei percorsi dalle strade di grande scorrimento;

     c) un'adeguata segnalazione degli incroci anche con l'installazione di impianti semaforici quando la situazione del traffico lo richieda.

     4. Le norme generali e tecniche devono altresì fissare le caratteristiche della segnaletica e le misure delle sagome limite dei percorsi uni e bidirezionali, le dimensioni e caratteristiche delle zone di stanziamento delle biciclette e di eventuali piazzole di sosta; prevedere la predisposizione di protezioni per i percorsi da realizzare in zone con caratteristiche morfologiche particolari, come percorsi panoramici in zone collinari o montagnose che possono presentare una potenziale pericolosità; fissare infine i requisiti cui deve rispondere la pavimentazione per garantire la durabilità e fruibilità dei percorsi in condizioni di sicurezza anche con condizioni atmosferiche particolari.

 

     Art. 5. Formazione ed approvazione del Piano regionale.

     1. Entro un anno dall'emanazione delle norme generali e tecniche di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale, in base ai piani e ai progetti di cui all'articolo 3, predispone il progetto di Piano regionale.

     2. Il Piano regionale viene elaborato tenendo conto della programmazione territoriale dei Comuni e delle Province ed è adottato con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.

 

     Art. 6. Definizione di percorsi ciclabili.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi ciclabili:

     a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane;

     b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente ai traffico ciclistico;

     c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscono la massima sicurezza;

     d) le aree per parcheggi di biciclette.

 

CAPO II

Norme immediate per favorire l'uso della bicicletta nella mobilità delle persone

 

     Art. 7. Progetti. [2]

     1. In attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti di viabilità comunale che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento, con precedenza per quelli presentati dai Comuni indicati dal decreto 22 novembre 1991 del Ministro per i problemi delle aree urbane, in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208.

     2. Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti predisposti dai Comuni dotati dei Piani di cui al comma 4 dell'articolo 3.

     3. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3 della legge 208/1991, fino alla misura massima del 9056 della spesa ammissibile.

     4. La deliberazione di concessione dei contributi è proposta dall'Assessore regionale ai trasporti e viabilità, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

     5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti in conto capitale ad enti pubblici.

     6. Per gli interventi sulla viabilità extraurbana, le Province attuano ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, interventi diretti per la realizzazione delle unità di intervento previste al comma 1.

     6 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno [3].

 

     Art. 7 bis. (Contributi per la realizzazione di piste ciclabili di interesse regionale). [4]

     1. Per gli interventi di viabilità ciclabile intercomunale o interprovinciale, proposti dalle Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti che prevedano la creazione di tronchi funzionali di itinerari che colleghino centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.

     2. Sono ammissibili a finanziamento i progetti predisposti dalle Province dotate dei Piani provinciali di viabilità e trasporto ciclistico di cui al comma 1 dell'articolo 3.

     3. L'Amministrazione regionale esprime parere vincolante sui Piani di cui al comma 2 per quanto riguarda gli aspetti di integrazione e compatibilità tra i Piani delle diverse Province e delle Regioni confinanti e individua gli "itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale".

     4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa valutata ammissibile, cumulabili con altre pubbliche sovvenzioni, sempre nel limite massimo della spesa valutata ammissibile.

     5. Per la concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti i finanziamenti ad Enti pubblici.

 

     Art. 8. Criteri di priorità.

     1. Alla concessione dei contributi ed all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7 si provvede secondo le seguenti priorità:

     a) assi di penetrazione protetti verso i centri urbani, in particolare dei quattro capoluoghi di provincia e del Comune di Monfalcone, con priorità di percorsi da e verso scuole, ospedali, fabbriche, uffici pubblici;

     b) interventi di adeguamento della viabilità esistente con separazione del traffico ciclistico, ed in particolare interventi di dismissione di strade rispetto al traffico automobilistico e riserva delle stesse al traffico ciclistico;

     c) utilizzo di strutture preesistenti dismesse o declassate, quali strade militari, decauville, ex linee ferroviarie, atte al recupero per la viabilità ciclabile.

     1 bis. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7 bis si provvede secondo il seguente ordine prioritario:

     a) itinerario che risulti essere un tronco funzionale di un "itinerario ciclabile di prioritario interesse regionale" di cui all'articolo 7 bis, comma 3;

     b) percorso che colleghi più centri di prioritario interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico;

     c) economicità dell'intervento [5].

     1 ter. Le priorità di cui al comma 1 bis sono definite in dettaglio nei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale [6].

 

     Art. 9. Contributi per l'integrazione fra trasporto pubblico ed uso della bicicletta.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione tra detto trasporto ed uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture porta/biciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico.

     2. I contributi sono concessi nel limite del 50% della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 245, comma 1, lettera f), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 10. Interventi per la realizzazione di depositi di biciclette. [7]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, per la realizzazione di depositi di biciclette, contributi in conto capitale nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.

     2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro il 31 marzo di ciascuno anno.

 

     Art. 11. Competenze della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

     1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti:

     a) assicura un servizio di documentazione tecnica a favore delle Amministrazioni locali in ordine ai problemi della progettazione, costruzione e manutenzione dei percorsi ciclabili;

     b) raccoglie, ad integrazione della documentazione di cui alla lettera a), gli studi svolti dagli enti locali, compresi quelli precedenti all'entrata in vigore della presente legge, anche ai fini della formulazione delle norme generali e tecniche di cui al precedente articolo 4;

     c) provvede alla realizzazione e alla diffusione di una cartografia della viabilità ciclistica regionale da aggiornare ogni due anni.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4014 [2.1.232.5.09.17] con la denominazione: «Contributi per il finanziamento di progetti sperimentali di viabilità comunale che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento, nelle more della predisposizione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Sul precitato capitolo 4014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 7, fanno carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, in relazione all'assegnazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4015 [2.1.235.5.09.17] con la denominazione: «Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione tra il trasporto pubblico e l'uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture portabiciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Sul precitato capitolo 4015 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 4016 [2.1.232.5.09.17] con la denominazione: «Contributi ai Comuni per la realizzazione di depositi di biciclette» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Sul precitato capitolo 4016 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

     1. All'onere complessivo di lire 1.200 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993-1995, previsto dagli articoli 12, 13 e 14, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 32 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 23 febbraio 2018, n. 8.

[2] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[4] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.