§ 5.2.74 - Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 13.
Revisione della rete ospedaliera regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:27/02/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Rete ospedaliera regionale.
Art. 5.  Ospedali di rilievo nazionale.
Art. 6.  Ospedali di rilievo regionale.
Art. 7.  Ospedali di rete.
Art. 8.  Istituto di medicina fisica e riabilitazione.
Art. 9.  Spedalità privata.
Art. 10.  Dipartimenti ospedalieri.
Art. 11.  Indirizzi organizzativi.
Art. 12.  Servizio infermieristico.
Art. 13.  Servizi di psicologia.
Art. 14.  Emergenza.
Art. 15.  Assistenza specialistica ambulatoriale.
Art. 16.  Attività di recupero e riabilitazione.
Art. 17.  Residenze sanitarie e assistenziali (RSA).
Art. 18.  Norme speciali per le verifiche tecnico-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a RSA ed a servizi sanitari e socio- assistenziali.
Art. 19.  Personale.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Modalità di attuazione.
Art. 22.  Primo piano di intervento a medio termine.
Art. 23.  Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.


§ 5.2.74 - Legge Regionale 27 febbraio 1995, n. 13. [1]

Revisione della rete ospedaliera regionale.

(B.U. 28 febbraio 1995, suppl. straord. n. 9).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta norme per la revisione della rete ospedaliera regionale in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, «Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996».

     2. Con riferimento all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, la presente legge e gli allegati n. 1, 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante definiscono gli obiettivi del processo di pianificazione ospedaliera, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi che devono essere attuati dai piani a medio termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge medesima.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La rete ospedaliera regionale è preordinata ad assicurare il livello uniforme di assistenza fissato dal Piano sanitario nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994.

     2. La revisione della rete ospedaliera è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) ricondurre l'ospedale alla sua funzione di trattamento esclusivo delle patologie acute;

b) aumentare la qualificazione degli ospedali per ottenere un miglioramento nell'efficacia dei trattamenti;

c) migliorare l'efficienza complessiva nell'uso delle risorse, con particolare riferimento al personale, assegnate ai singoli ospedali ed alla rete ospedaliera nel complesso;

d) fornire risposte adeguate alla domanda non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere, da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extra-ospedaliere in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;

e) migliorare il livello delle prestazioni di assistenza sanitaria, non fornite in regime di ricovero ospedaliero;

f) superare l'attuale modalità organizzativa divisionale, favorendo l'organizzazione dipartimentale.

     3. La revisione della rete ospedaliera deve portare ad una riduzione della quota di Fondo sanitario attualmente dedicata all'assistenza ospedaliera potenziando le attività di prevenzione, le strutture territoriali e residenziali nonchè le attività di cura e riabilitazione non fornite nelle strutture ospedaliere.

     4. L'ammontare complessivo della quota di Fondo sanitario regionale destinata all'assistenza ospedaliera deve gradualmente rapportarsi al trasferimento complessivo derivante dall'applicazione del parametro capitario di finanziamento di cui al D.P.R 24 dicembre 1992, alla popolazione residente nel territorio regionale.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     1. Sono obiettivi specifici:

     a) il raggiungimento di un tasso tendenziale di spedalizzazione regionale di 160 ricoveri per 1.000 abitanti, comprensivo dei ricoveri in strutture extra regionali. Negli allegati 1 e 2 sono definiti i valori standard riferiti ai tassi di spedalizzazione regionale rapportati alla struttura della popolazione per età ed ai tassi tendenziali di spedalizzazione per funzione a livello regionale;

     b) l'articolazione di una rete ospedaliera regionale con una dotazione di posti letto tale da soddisfare la domanda potenziale sopra definita, adeguabile in funzione dei fenomeni di attrazione e fuga extraregionale e nel rispetto dei parametri previsti dalla legislazione nazionale in vigore. Tale dotazione è comprensiva dei posti letto di tutte le strutture accreditate al ricovero per acuti e il cui costo è a carico del Servizio sanitario nazionale. I posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, non concorrono alla quantificazione della predetta dotazione. Nel territorio di competenza di ciascuna Azienda per i servizi sanitari di regola viene assicurata la presenza di un limite minimo di 4,5 posti letto per 1.000 abitanti riferito alla popolazione residente nello stesso territorio; la presenza è comunque subordinata al rispetto dei parametri di cui alla lettera c);

     c) il conseguimento di una funzionalità di ciascun ospedale caratterizzata dai seguenti parametri:

1. tasso di occupazione medio dei posti letto superiore all'80 per cento in media annua;

2. durata media della degenza non superiore a 10 giorni con una presenza di entrati ed usciti nello stesso giorno non superiore al 5 per cento del totale degli accolti;

3. tasso operatorio superiore al 70 per cento dei ricoverati presso funzioni chirurgiche;

4. numero di parti superiore a 400 unità annue;

e dal rispetto dei valori del sistema di indicatori definito con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dalla proposta.

     2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi richiede che la revisione della rete ospedaliera regionale avvenga in termini contestuali con l'attivazione di servizi per anziani e per disabili fisici e psichici alternativi al ricovero ospedaliero, nonchè con la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi territoriali.

     3. Il processo di revisione della rete ospedaliera regionale deve comunque assicurare alle popolazioni interessate la disponibilità di livelli uniformi di assistenza sanitaria.

 

     Art. 4. Rete ospedaliera regionale.

     1. La rete ospedaliera regionale si compone di:

     a) ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, caratterizzati dalla presenza di funzioni a più rara frequenza di ricovero, a più elevata complessità tecnico-funzionale e con un ambito geografico di riferimento identificabile nell'intero territorio regionale o dall'insistenza di funzioni di ricerca scientifica e di didattica universitaria;

     b) ospedali di rilievo regionale caratterizzati, oltre che dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti, dalla presenza di funzioni specialistiche che possono costituire riferimento anche per altri ospedali;

     c) ospedali di rete, caratterizzati dalla presenza di servizi e funzioni tali da garantire livelli adeguati di sicurezza nel trattamento degli acuti e dall'eventuale presenza diversificata di funzioni aggiuntive, correlata al bacino di utenza ottimale di ciascuna funzione per le quali costituiscono riferimento anche per altri ospedali.

     2. La presenza di strutture private nella rete ospedaliera regionale è regolata dalla vigente legislazione nazionale e da quanto disposto dall'articolo 9.

     3. L'attribuzione delle funzioni e la dotazione complessiva dei posti letto, suddivisa per ciascun ospedale e per ciascuna disciplina sono definite dalla Giunta regionale con i piani di intervento a medio termine. Tali piani tengono conto del bacino di utenza più vantaggioso per ciascuna funzione, come indicato nell'allegato 3, in rapporto alla ospedalizzazione ottimale, dei parametri tendenziali indicati all'articolo 3, dei dati di attrazione e fuga intra ed extra regionali e del rispetto dei valori del sistema di indicatori di cui all'articolo 3.

     4. L'adeguamento delle strutture ospedaliere esistenti agli standard previsti dalla presente legge ed ai criteri di accreditamento previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni è definito con i piani di intervento a medio termine e viene attuato con la gradualità fissata dai piani stessi, in rapporto alla funzionalità e produttività delle strutture e nel rispetto delle risorse a disposizione.

     5. L'adeguamento della dotazione dei posti letto, I'attribuzione di reparti e servizi tra diverse strutture dello stesso ambito territoriale e le riconversioni conseguenti devono garantire all'utenza, per le funzioni legate all'emergenza, il più breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie preferenziali di traffico nelle singole Aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche omogenee di riferimento per le varie funzioni.

     6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 le singole Aziende sanitarie regionali possono migliorare il livello delle prestazioni fornite dagli ospedali anche con ulteriori acquisizioni previa indicazione nel piano annuale di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

     7. L'allegato n. 3 costituisce indirizzo di riferimento tecnico- teorico per la redazione del piano a medio termine, previa verifica di congruità economica sulla base del calcolo a tariffa per prestazione.

 

     Art. 5. Ospedali di rilievo nazionale.

     1. Sono ospedali di rilievo nazionale:

a) I'Ospedale unico di Trieste e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia

di Udine;

b) il Policlinico universitario della facoltà di medicina di Udine,

organizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.

502/1992;

c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo»

di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.

     2. Le Università di Trieste e Udine, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche, regolamentano l'apporto alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale in armonia con quanto previsto dalla presente legge e tenendo alla massima integrazione funzionale con strutture della rete ospedaliera regionale mediante specifici protocolli d'intesa con la Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. Per i rapporti tra il Policlinico della Facoltà di medicina di Udine e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine detti protocolli devono rapportarsi strettamente alle esigenze assistenziali del Servizio sanitario regionale e prevedere l'integrazione delle funzioni e dei servizi evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l'attivazione di dipartimenti comprendenti servizi delle due strutture.

     3. Gli Istituti di diagnosi e cura a carattere scientifico assolvono ai bisogni di assistenza ospedaliera previsti dalla presente legge, nell'ambito della quantificazione dei posti letto e della definizione delle funzioni secondo i rispettivi protocolli di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/1994. Essi devono essere integrati con le strutture della rete ospedaliera. Per i rapporti tra il Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e tra Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» e l'Ospedale unico di Trieste i protocolli devono rapportarsi strettamente alle esigenze assistenziali del Servizio sanitario regionale e prevedere l'integrazione delle funzioni e dei servizi evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l'istituzione di dipartimenti comprendenti servizi delle strutture interessate.

     4. I protocolli di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/1994 devono definire le funzioni che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica per il Servizio sanitario regionale e quantificarne i posti letto; sono approvati dalla Giunta regionale e costituiscono strumenti della pianificazione sanitaria regionale equiparati a quelli di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 41/1993. L'attribuzione della dotazione di posti letto alle funzioni assegnate può essere effettuata anche in deroga agli standard minimi di posti letto per unità operativa di cui all'allegato 3, lettera b).

     5. Gli ospedali di rilievo nazionale sono organizzati in presidi aventi un numero di posti letto tendenzialmente non superiore a mille. Il primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 21 definisce le azioni per il rispetto di tale limite massimo.

 

     Art. 6. Ospedali di rilievo regionale.

     1. Gli ospedali di rilievo regionale sono quelli indicati nell'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 12/1994 e non rientranti tra quelli indicati all'articolo 5.

     2. Nell'ambito dell'attuazione del primo piano di intervento a medio termine, fermi restando gli obblighi di bilancio previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera f), e articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, costituiscono riferimento le seguenti indicazioni:

     a) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone sono quelle previste per un bacino di utenza da quattrocentomila a seicentomila abitanti ed individuate nell'allegato 3;

     b) le funzioni e le dotazioni complessive di posti letto degli ospedali di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/1994 sono quelle previste per un bacino di utenza da centocinquantamila a quattrocentomila abitanti e individuate nell'allegato 3, fatte salve le necessarie integrazioni tra le funzioni specialistiche delle due strutture.

     3. Gli ospedali di rilievo regionale sono organizzati in presidi aventi un numero di posti letto tendenzialmente non superiore a ottocento. Il primo piano di intervento a medio termine, di cui all'articolo 21, definisce le azioni per il rispetto di tale limite massimo.

 

     Art. 7. Ospedali di rete.

     1. L'ospedale di rete è dotato di almeno 250 posti letto e comprende, quali dotazioni minime, le seguenti aree funzionali: a) area della direzione sanitaria;

     b) area dell'emergenza, con guardia attiva, dotata di posti letto di terapia intensiva e funzione di pronto soccorso;

     c) area di degenza medica, comprendente l'unità operativa di medicina generale nonchè l'unità operativa di cardiologia;

     d) area di degenza chirurgica, comprendente le unità operative di chirurgia generale e di ortopedia-traumatologia;

     e) area materno-infantile, comprendente le unità operative di ostetricia e ginecologia e di pediatria;

     f) area delle funzioni senza posti letto, comprendente le funzioni di anestesia e rianimazione, che deve garantire la guardia attiva e radiologia, laboratorio di analisi e trasfusionale, oncologia, recupero e riabilitazione, farmacia ed emodialisi.

     2. Entro il termine di attuazione del primo piano di intervento a medio termine, oltre agli ospedali di cui all'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 12/1994, i presidi ospedalieri di Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Latisana, Palmanova, San Vito al Tagliamento garantiscono almeno i servizi secondo le dotazioni minime e le aree funzionali previste al comma 1.

     3. Per la presenza di altre funzioni specialistiche di ricovero e di altre funzioni diagnostiche e di supporto, i piani di intervento a medio termine si adeguano a quanto indicato nell'articolo 4, comma 3, definendo altresì la trasformazione o la riconversione degli ospedali non rientranti nelle suddette dotazioni minime. Il criterio base per la predisposizione dei sopraccitati piani, per le funzioni legate all'emergenza, è quello di garantire all'utenza il più breve tempo medio di accesso, funzionalmente valutato anche tenendo conto delle vie preferenziali di traffico nelle singole aziende per i servizi sanitari o nelle aree geografiche omogenee di riferimento per le varie funzioni.

 

     Art. 8. Istituto di medicina fisica e riabilitazione.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, l'Istituto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 12/1994, è ospedale della rete ospedaliera regionale ed allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5.

     2. Avuto riguardo all'esito della procedura di cui all'articolo 9, comma 8 della legge regionale n. 12/1994, nonchè alle risultanze delle procedure previste dalla presente legge, in alternativa, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali delle Aziende interessate, l'Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine può essere inserito nell'Azienda ospedaliera regionale S. Maria della Misericordia di Udine.

 

     Art. 9. Spedalità privata.

     1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le strutture private sono regolati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

     2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, i criteri di accreditamento delle strutture private eroganti assistenza ospedaliera fanno riferimento agli standard previsti per la rete ospedaliera dalla presente legge.

     3. Le strutture ospedaliere private che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in essere un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale adeguano le proprie dotazioni strutturali ai criteri di accreditamento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 1996.

     4. Le strutture ospedaliere private accreditate nei limiti della programmazione sanitaria regionale fanno parte della rete ospedaliera regionale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati erogando prestazioni di ricovero e specialistiche ambulatoriali.

 

     Art. 10. Dipartimenti ospedalieri.

     1. Gli ospedali pubblici della rete regionale sono obbligatoriamente articolati in dipartimenti, dotati di un budget prefissato, comprendenti aggregazioni di unità operative secondo il criterio di coordinamento per aree funzionali omogenee, ovvero per aree di patologia, ovvero per aree di intervento che per caratteristiche di complessità ed esigenze di integrazione richiedono un approccio unitario ed integrato, privilegiando comunque le esperienze dipartimentali che vedano il concorso di strutture ospedaliere e territoriali.

     2. La definizione dei dipartimenti di ogni ospedale e dei relativi organi è deliberata dal Direttore generale su proposta del Direttore sanitario, sentiti il Consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali.

     3. Finalità del dipartimento sono:

     a) l'integrazione e l'utilizzo in comune degli spazi, delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità interna del personale;

     b) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi, il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di audit sulla qualità delle prestazioni.

     4. In fase di prima applicazione del presente articolo sono previste specifiche sperimentazioni che vengono individuate dalla Giunta regionale anche prioritariamente all'approvazione dei piani a medio termine.

 

     Art. 11. Indirizzi organizzativi.

     1. L'ospedale deve favorire le connessioni funzionali con i servizi extra ospedalieri e con i servizi sociali operanti nel territorio anche mediante l'istituzione di dipartimenti intra-extra ospedalieri. La Regione promuove specifici protocolli d'intesa tra le Aziende per i servizi sanitari, le Aziende ospedaliere, le strutture universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     2. Costituiscono specifiche indicazioni organizzative per lo svolgimento dell'attività ospedaliera:

     a) un utilizzo flessibile, anche interdisciplinare, delle strutture di degenza e del relativo personale infermieristico ed ausiliario;

     b) un'organizzazione coordinata degli ambulatori ed una collocazione fisica degli stessi preferibilmente in unica sede nell'ambito della struttura ospedaliera;

     c) un impiego delle sale operatorie per non meno di cinque giorni settimanali, allocate in un gruppo operatorio unico;

     d) un funzionamento dei servizi diagnostici su almeno due turni giornalieri per 5 giorni settimanali e su un turno il sabato, in rapporto all'organizzazione dell'attività ospedaliera e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

     e) un utilizzo delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di 12 ore giornaliere per 6 giorni settimanali;

     f) un utilizzo coordinato del personale di supporto amministrativo, di apparecchiature e presidi;

     g) l'utilizzazione ottimale delle responsabilità organizzative di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

     h) I'organizzazione dell'attività di day-hospital, secondo le indicazioni contenute in apposito atto di indirizzo e coordinamento, da approvarsi dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

     i) l'istituzione di posti letto con particolari condizioni alloggiative di cui l'utente possa usufruire a pagamento per un numero massimo non superiore al 10% dei letti di ciascuna area funzionale;

     l) la garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nella misura e con le procedure previste dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

     3. La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito regolamento a stabilire i criteri di accesso ai posti letto per paganti all'interno degli ospedali pubblici di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni al fine di evitare priorità improprie nell'accesso alle cure da parte degli utenti.

     4. Il dipartimento di salute mentale coordina e garantisce l'assistenza psichiatrica in ospedale e nel territorio. Appositi protocolli regolano i rapporti tra le strutture ospedaliere ed il dipartimento di salute mentale e, nel caso in cui l'ospedale fosse costituito in azienda, tra l'Azienda per i servizi sanitari e l'Azienda ospedaliera.

     5. Al fine di valutare, correggere e riequilibrare l'assegnazione delle risorse in funzione della produzione dei vari ospedali sono da utilizzare sistemi informativi di raggruppamento diagnostico.

     6. L'assegnazione delle funzioni specialistiche e le loro modalità organizzative sono soggette a verifica alla scadenza della durata del piano di intervento a medio termine. Qualora le unità operative non abbiano conseguito i tassi di funzionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e non abbiano rispettato le indicazioni organizzative di cui al comma 2, le assegnazioni sono riconsiderate o disattivate.

     7. In ciascuna Azienda ospedaliera o Istituto di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6 è istituito un Comitato bioetico per la valutazione dei protocolli terapeutici sperimentali la cui composizione deve essere ispirata ai seguenti criteri:

a) maggioranza dei componenti esterni rispetto ai dipendenti; b) maggioranza delle competenze non sanitarie, rispetto a quelle sanitarie; c) rappresentatività di orientamenti culturali e religiosi della comunità; d) rappresentanza degli utenti;

e) non inclusione dei responsabili diretti della gestione dell'Azienda o dell'Istituto.

     8. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la composizione dei Comitati e le modalità di funzionamento degli stessi.

     9. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità organizzative e di funzionamento delle attività di coordinamento e di valorizzazione degli operatori afferenti ai diversi profili professionali, con particolare riferimento alle attività di psicologia e di riabilitazione funzionale.

 

     Art. 12. Servizio infermieristico.

     1. In ciascuna Azienda sanitaria regionale è istituito il servizio infermieristico con compiti di:

     a) programmazione ed organizzazione del personale infermieristico e del personale del ruolo tecnico addetto all'assistenza;

     b) programmazione e gestione di iniziative di formazione del personale di cui alla lettera a);

     c) promozione ed attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento qualitativo ed organizzativo dell'assistenza.

     2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del servizio infermieristico.

 

     Art. 13. Servizi di psicologia.

     1. Direttori delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere, con provvedimento motivato, possono istituire appositi servizi di psicologia, al fine di migliorare le condizioni di assistenza in regime ambulatoriale e di ricovero e per offrire un adeguato sostegno psicologico ai portatori di patologie.

 

     Art. 14. Emergenza.

     1. L'organizzazione della rete dei servizi di emergenza sanitaria è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: a) riduzione dei tempi medi di accesso;

b) riduzione della mortalità e dell'invalidità nei pazienti con eventi morbosi ed infortunistici acuti;

c) adeguamento a standard qualitativi minimi di assistenza in tutto il sistema di emergenza sanitaria regionale.

     2. Il criterio generale di riferimento per la revisione della rete dei servizi di emergenza è quello previsto dall'articolo 4, comma 5.

     3. La funzione di emergenza all'interno degli ospedali viene organizzata tenuto conto delle seguenti tipologie:

a) Dipartimento di emergenza di 2° livello;

b) Dipartimento di emergenza di 1° livello.

     4. Il Piano di intervento a medio termine definisce le caratteristiche funzionali ed organizzative delle suddette tipologie e la loro localizzazione.

 

     Art. 15. Assistenza specialistica ambulatoriale.

     1. L'assistenza specialistica ambulatoriale viene erogata a livello ospedaliero e territoriale; la sua organizzazione deve perseguire l'equilibrio tra le esigenze di efficienza e qualità delle prestazioni e di accessibilità da parte dei cittadini.

     2. In ogni ospedale è attivato un poliambulatorio, preferibilmente collocato in un'unica sede fisica, che rappresenta un requisito indispensabile dell'ospedale stesso, anche al fine di assicurare la continuità diagnostica e terapeutica.

     3. A livello territoriale sono attivati poliambulatori, nei quali possono essere svolte anche funzioni diagnostiche. In tutte le aree ospedaliere interessate, prima di qualsiasi riconversione, sono attivati poliambulatori nei quali, oltre alle principali prestazioni specialistiche, viene garantito lo svolgimento di attività diagnostiche di laboratorio e radiologiche. L'attività specialistica nei poliambulatori territoriali è organizzata dall'Azienda per i servizi sanitari in stretto collegamento con i servizi dell'ospedale di riferimento per ciascuna disciplina, mentre il distretto fornisce le strutture logistiche e di supporto. A livello di distretto è attivato il servizio di prenotazione, accessibile all'utenza ed unitario per tutti i presidi di cui l'Azienda per i servizi sanitari si avvale per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

     4. Le Aziende per i servizi sanitari, nel rispetto della massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali e delle strumentazioni degli ospedali pubblici, provvedono annualmente a determinare il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali per assicurare livelli uniformi di assistenza.

     5. Nei piani di intervento a medio termine sono contenute indicazioni sui requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio della specifica attività sanitaria, definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 16. Attività di recupero e riabilitazione.

     1. Gli Istituti ed i Centri di recupero e riabilitazione accreditati sono presidi sanitari extra-ospedalieri destinati al recupero funzionale tramite prestazioni riabilitative e diagnostiche finalizzate, con interventi di norme interdisciplinari che assicurano la presa in carico globale del soggetto.

     2. Le prestazioni di recupero e riabilitazione sono erogate in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare e assicurano la personalizzazione dell'intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia funzionale del soggetto.

     3. I piani di intervento a medio termine definiscono i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio dell'attività riabilitativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

     4. Le Aziende per i servizi sanitari provvedono annualmente a determinare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale, il fabbisogno per l'attività riabilitativa da erogare direttamente o tramite altre strutture accreditate.

 

     Art. 17. Residenze sanitarie e assistenziali (RSA).

     1. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA), di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed al D.P.C.M. del 22 dicembre 1989, sono strutture residenziali destinate a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti e a soggetti temporaneamente non autosufficienti, esclusi i minori, nonchè a soggetti affetti da handicap fisico e psichico.

     2. Le RSA sono strutture distrettuali inserite in una rete di servizi; svolgono una funzione intermedia tra l'ospedale ed i servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio e concorrono al graduale rientro dei livelli di spedalizzazione all'interno degli standard individuati all'articolo 3.

     3. Nella fase di prima attuazione e nelle more di una generale riconsiderazione delle strutture di accoglienza per anziani non autosufficienti il numero complessivo dei posti letto di RSA per anziani nel territorio regionale è pari, tendenzialmente, ad una quota variabile tra lo 0,5 e l'1 per cento della popolazione ultra sessantacinquenne.

     4. Entro il termine di efficacia del primo piano di intervento a medio termine, nei comuni interessati da processi di riconversione delle strutture ospedaliere, deve essere assicurata la quota massima prevista dal comma 3.

     5. Le tipologie delle RSA ed i loro modelli organizzativi e gestionali sono oggetto di sperimentazione per un periodo non superiore a tre anni. Le RSA sono organizzate secondo moduli compresi tra un minimo di 20 ed un massimo di 120 posti letto.

     6. I piani a medio termine definiscono la realizzazione delle RSA tenendo presente:

a) la contestuale trasformazione o riconversione degli stabilimenti ospedalieri non rientranti nelle norme e negli standard di cui alla presente legge;

b) la revisione delle strutture ospedaliere private convenzionate; c) l'eventuale modifica di destinazione di strutture residenziali socio- assistenziali per soggetti non autosufficienti.

 

     Art. 18. Norme speciali per le verifiche tecnico-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a RSA ed a servizi sanitari e socio- assistenziali.

     1. Al fine di garantire una completa e rapida attuazione dei processi necessari alla riconversione della rete ospedaliera regionale, nonchè ad uniformare, il più possibile, su tutto il territorio della regione il livello tecnologico e di albergaggio delle strutture destinate ai servizi sanitari e socio-assistenziali, è costituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione regionale della sanità, il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale.

     2. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria socio- assistenziale è composto:

     a) dal Direttore regionale della sanità o da un suo delegato;

     b) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;

     c) da un esperto, anche esterno all'Amministrazione regionale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;

     d) da quattro esperti, di cui uno in pianificazione sanitaria, uno in edilizia sanitaria e socio-assistenziale, uno

in impiantistica e tecnologia sanitaria e uno in organizzazione sanitaria nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, di concerto con il Presidente della Giunta regionale.

     3. Il Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio- assistenziale dura in carica per quattro anni. Ai componenti del Nucleo, non dipendenti dall'Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza ed un rimborso spese, se dovuto, pari a quello dei componenti il Comitato tecnico regionale.

     4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale i progetti esecutivi generali o di singolo lotto funzionale, nonchè le loro varianti sostanziali di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:

a) opere ospedaliere;

b) residenze sanitarie assistenziali;

c) altre strutture sanitarie;

d) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici.

     Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell'esame tecnico-economico è comprensivo della determinazione della spesa ammissibile al fine della concessione del finanziamento. I progetti di opere concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente che non comportino ristrutturazione edilizia, di competenza ovvero di iniziativa dei soggetti di cui al presente comma, sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento [2].

     5. Il parere di cui al comma 4 è comunicato al soggetto interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

     6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intende positivamente espresso.

     7. I progetti di cui al comma 4, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già pervenuti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ai fini del parere del Comitato tecnico regionale o alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, restano soggetti ai controlli previsti dagli articoli 2 e 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 [3].

     8. Il parere del Comitato tecnico regionale e la determinazione della spesa ammissibile, di cui al comma 7, sono comunicati al soggetto interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie e degli atti richiesti [4].

     9. Gli oneri relativi all'applicazione di quanto disposto dal comma 3 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 19. Personale.

     1. I piani di intervento a medio termine devono:

a) individuare uno standard adeguato della distribuzione delle varie figure professionali;

b) valutare il carico di lavoro medio regionale per singole funzioni, in relazione alla tipologia della rete ospedaliera come indicata all'articolo 4;

c) definire i carichi di lavoro ottimali, tenendo conto dei livelli di assistenza forniti e degli altri fattori produttivi impiegati; d) attivare l'istituto della mobilità del personale in applicazione delle disposizioni di legge e degli accordi sindacali.

     2. Nei casi di disattivazione di strutture ospedaliere il personale interessato viene prioritariamente destinato ai servizi territoriali finalizzati alla deospedalizzazione.

 

     Art. 20. Norme finanziarie.

     1. La legge finanziaria regionale stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare al settore sanitario e l'eventuale ricorso all'autofinanziamento regionale previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato nel piano di intervento a medio termine in vigore nel tempo, individua le risorse da trasferire dall'assistenza ospedaliera, all'assistenza extraospedaliera e ne definisce le modalità.

     2. Gli avanzi di amministrazione conseguiti dalle Aziende possono essere impiegati per ammodernamento tecnologico e strutturale, per aggiornamento professionale e forme di incentivazione al personale da definirsi nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali [5].

     3. Le Aziende sanitarie regionali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivano altresì procedure per contabilizzare, separatamente, le spese sostenute per le prestazioni di degenza e per le altre prestazioni erogate nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero, così come previsto dall'articolo 20 della legge regionale n. 12/1994.

     4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio circa l'andamento della spesa sanitaria con apposita relazione alla competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre e comunque entro il termine di presentazione del bilancio di previsione finanziario successivo.

     5. In relazione al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, nel 1996 la spesa ospedaliera non può superare il 60 per cento della spesa corrente destinata al Servizio sanitario regionale, così come determinata dal bilancio di previsione del relativo esercizio finanziario. A partire dal 1997 la spesa ospedaliera non deve essere superiore al 55 per cento della spesa corrente destinata al Servizio sanitario regionale, come sopra determinata.

 

     Art. 21. Modalità di attuazione.

     1. L'attuazione della presente legge avviene attraverso i piani a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 41/1993. La necessaria gradualità di attuazione deve comunque consentire di raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 4, comma 3.

     2. Il primo piano a medio termine deve essere approvato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine vengono attuate le procedure di cui all'articolo 22.

     3. Nell'ambito della attuazione del primo piano di intervento a medio termine, per i presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago, Sacile e Spilimbergo si provvede, in ordine di priorità, a:

     a) trasformazione e riconversione per l'erogazione di prestazioni diverse dal ricovero per acuti, con contestuale attivazione delle nuove funzioni delle strutture stesse e con potenziamento dei servizi territoriali;

     b) attribuzione delle funzioni di un unico ospedale di rete per l'area montana e pedemontana della provincia di Pordenone, con deroga, entro il limite del 15 per cento, al numero dei posti letto, di cui all'articolo 7, comma 1, ed alle dotazioni minime, limitatamente alla presenza dell'area materno-infantile. L'attribuzione avviene previo studio di fattibilità ricompreso nel piano di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), che valuta, tra l'altro, la viabilità dell'area interessata nonchè i tempi di accesso a tale presidio, al fine di assicurare il massimo recupero di utenza;

     c) attribuzione all'Ospedale San Michele di Gemona del Friuli delle funzioni di presidio ospedaliero per degenze specialistiche, con bacino di utenza sovrazonale o regionale, da individuarsi attraverso uno studio di fattibilità ricompreso nel piano di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a). Fino alla suddetta attribuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), in tale presidio ospedaliero sono assicurate le funzioni di pronto soccorso - area dell'emergenza e le degenze di medicina generale e di chirurgia. Sono altresì attivate le funzioni di residenza sanitaria assistenziale e poliambulatoriali specialistiche e diagnostiche;

     d) inserimento, nella costituenda Azienda ospedaliera di Pordenone, sentiti i Direttori generali interessati e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare anche in forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di Sacile, secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e l'esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni distrettuali;

     e) inserimento, nell'Azienda ospedaliera di Udine, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli, da formularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di concerto con il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera interessata e previo studio di fattibilità in ordine alle funzioni da esercitare anche in forma integrata presso la struttura stessa, di parte del presidio ospedaliero di Cividale del Friuli, secondo modalità che assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e l'esercizio, nella parte residua della struttura medesima, delle funzioni distrettali.

     4. La Regione e le Aziende sanitarie regionali cui spettano X compiti di programmazione attuativa raccordano annualmente la pianificazione regionale e la programmazione stessa stabilendo le modalità di attivazione di quella parte dei piani di intervento a medio termine relativi all'anno di interesse.

     5. Le Aziende sanitarie regionali redigono un piano annuale di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, della legge regionale n. 12/1994, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. I bilanci di previsione tengono conto dei piani annuali, che costituiscono parte integrante del bilancio medesimo.

     6. Le Università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si raccordano con la pianificazione regionale con i protocolli di cui all'articolo 5, comma 4 e annualmente predispongono un piano.

 

     Art. 22. Primo piano di intervento a medio termine.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,

comma 5, della legge regionale n. 41/1993 e dall'articolo 3 della legge

regionale n. 12/1994, il primo piano di intervento a medio termine relativo

all'area ospedaliera viene approvato dalla Giunta regionale con la seguente

procedura:

     a) la Regione predispone entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano di fattibilità per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge nel triennio 1995/1997;

     b) i Direttori generali della Aziende per i servizi sanitari, entro 10 giorni dalla data di trasmissione del piano da parte dell'Assessore regionale alla sanità, illustrano detto piano alla Conferenza dei sindaci che si esprime entro 30 giorni dalla presentazione, trasmettendo le osservazioni alla Regione attraverso il Direttore generale. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere;

     c) la Regione predispone il primo piano di intervento a medio termine che viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime motivatamente entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 23. Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 è abrogata.

     2. Alla lettera g) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 46/1986 dopo le parole «interesse civile» sono inserire le parole «fatta eccezione per quelle di natura sanitaria e socio- assistenziale,».

 

 

 

Allegato n. 1

 

              OSPEDALIZZAZIONE TENDENZIALE PER CLASSI DI ETA'

                         Tasso per 1.000 abitanti

 

Classi di    0-14          15-64        65 e oltre   Totale

età

Valore

tendenzia-   80            125          320          160

le

 

 

Allegato n. 2

 

 

A) Tassi di spedalizzazione per 1000 abitanti tendenziali per funzione

 

                         Tasso di

FUNZIONI             Ospedalizzazione

                        tendenziale

 

     Medicina generale     40,00

     Psichiatria           2,00

     Chirurgia generale    29,00

     Ortopedia             20,00

     Ostetricia-           17,00

     ginecologia

     Pediatria             5,20

     Chirurgia pediatrica  1,30

     Neonatologia          0,90

     Totale Materno-       24,40

     infantile

     Specialità mediche:

     Totale                15,90

     Specialità

     chirurgiche:

     Totale                19,43

     Terapia intensiva     3,00

     Fisioterapia-         6,60

     Riabilitazione 2)

     Totale                160,33

 

 

     B) Tasso di

     spedalizzazione

     tendenziale

     Totali per tipologia

     di funzione

 

     Totale medicina       57,90

     Totale chirurgia      68,43

     Totale materno-       24,40

     infantile

     Totale terapie        3,00

     intensive

     Totale acuti          153,73

     Totale                6,60

     riabilitazione

     Totale regionale      160,33

 

1) Comprende la medicina d'urgenza e la geriatria universitaria.

2) La spedalizzazione di questa funzione è compresa anche in altre

funzioni.

 

 

Allegato n. 3

 

A) Modello teorico di rapporto ottimale tra funzione e bacino di utenza.

Indicazioni obiettivo a 3 e a 6 anni

 

Bacino di utenza fino a 150.000 abitanti (indicazione delle funzioni oltre

le dotazioni minime di cui all'articolo 7)

 

Funzioni di degenza 1)

-----------------------------------------------------------------

Obiettivo a 3 anni               Obiettivo a 6 anni

 

Neurologia 3)                    Neurologia 3)

Oculistica 3)                    Oculistica 3)

Otorinolaringoiatria             Otorinolaringoiatria

UCIC con semintensiva            UCIC con semintensiva

Urologia

 

Funzioni senza degenza 2)

-----------------------------------------------------------------

Obiettivo a 6 anni

 

Centrotrasfusionale aggregato

Diabetologia

Neurologia 3)

Oculistica 3)

Pneumologia-fisiopatol. respiratoria

Urologia

 

Bacino di utenza da 150.000 a 400.000 abitanti

 

Funzioni di degenza 1)

------------------------------------------------------------------

Obiettivo a 3 anni               Obiettivo a 6 anni

 

Cardiologia                      Cardiologia

Dermatologia                     Psichiatria

 

Psichiatria                      Terapia intensiva

Terapia intensiva                Urologia

 

Funzioni senza degenza 2)

------------------------------------------------------------------

Obiettivo a 6 anni

 

Anatomia patologica

Dermatologia

Odontostomatologia

Servizio immunotrasfusionale

 

Bacino di utenza da 400.000 a 600.000 abitanti

 

Funzioni di degenza 1)

------------------------------------------------------------------

Obiettivo a 3 anni               Obiettivo a 6 anni

 

Malattie infettive               Dermatologia

Nefrologia                       Malattie infettive

Odontostomatologia e chirurgia   Nefrologia

maxillo facciale

Oncologia                        Odontostomatologia e chirurgia

                                  maxillo facciale

Pneumologia                      Oncologia

Radioterapia                     Pneumologia

                                  Radioterapia

 

Funzioni senza degenza 2)

-----------------------------------------------------------------

Obiettivo a 6 anni

 

Gastroenterologia

Medicina nucleare

Microbiologia

 

Bacino di utenza superiore a 600.000 abitanti

 

Funzioni di degenza 1)

-----------------------------------------------------------------

Obiettivo a 3 anni               Obiettivo a 6 anni

 

Cardiochirurgia                  Neonatologia

Neonatologia

Neurochirurgia

 

Funzioni senza degenza 2)

-----------------------------------------------------------------

Obiettivo a 6 anni

 

Endocrinologia

Fisica sanitaria

Reumatologia

Genetica umana

 

Bacino di utenza superiore a 1.000.000 abitanti

 

Funzioni di degenza 1)

------------------------------------------------------------------

 

Obiettivo a 3 anni               Obiettivo a 6 anni

 

Chirurgia pediatrica             Cardiochirurgia

Chirurgia plastica               Chirurgia pediatrica

Chirurgia polmonare              Chirurgia plastica

Chirurgia vascolare              Chirurgia polmonare

Ematologia                       Chirurgia vascolare

Medicina del lavoro              Ematologia

Emato-oncologia pediatrica       Medicina del lavoro

                                  Neurochirurgia

                                  Emato-oncologia pediatrica

 

Funzioni senza degenza 2)

------------------------------------------------------------------

Obiettivo a 6 anni

 

Bioingegneria

Farmacologia clinica

Immunologia clinica

Neuropsichiatria infantile

 

Note:

1) Le funzioni di degenza indicate danno luogo a unità operative autonome.

2) Le funzioni descritte indicano la presenza della funzione e non la sua

autonomia istituzionale.

3) La formula organizzativa con o senza degenza è da rapportare agli

standard di domanda e offerta presenti nel singolo ospedale.

 

 

B) Standard di struttura e funzionalità per le funzioni di ricovero

 

FUNZIONI      Presenza   Posti      Durata     Tasso di   Inter-

               negli      letto      media      Occupa-    venti

               Ospedali   per        della      zione      chirur-

                          unità      degenza    minimo     gici

                          operati-   (senza                minimi

                          va         day-                  per 100

                          autonoma   hospi-                accolti

                                     tal)

-----------------------------------------------------------------

                  Minimo   Massimo

-----------------------------------------------------------------

Medicina      Tutti    50        100      11        80

generale 3)

Geriatria     TS       20                 14        80

Psichiatria   1)       15        30       13        80

Chirurgia     Tutti    40        80       9         80       70

generale

Ortopedia     1)       40        80       8         80       70

Ostetricia-   1)       32                 5         70       70

ginecologia

Pediatria     1)                          5         70

Chirurgia     Burlo    20                 7         75       70

pediatrica

Neonatolo-    UD-      20        40       11        80

gia           Burlo

Specialità mediche:

Cardiologia   1)       20                 6         80

-degenze

 

Cardiologia   1)       10                 6         80

- UCIC

Dermatolo-    1)       20                 11        80

gia

Ematologia    Policl.  20                 14        80

               UD

Malattie      TS-UD-   30                 19        80

infettive     CRO

Medicina      TS       15                 11        80

del lavoro

Nefrologia    TS-UD-   10                 11        80

               PN

Neurologia    1)       20                 12        80

Oncologia     TS-UD-   30                 9         80

               CRO

Pneumologia   TS-UD-   30                 13        80

               PN

Radiotera-    TS-UD-   10                 13        80

pia           CRO

Specialità chirurgiche:

Cardiochi-    TS-UD    20                 11        80       70

rurgia        2)

Chirurgia     TS-UD-   10                 6         80       80

maxillo       PN

facciale

Odontostoma

tologia

Chirurgia     UD       20                 9         80       80

plastica

Chirurgia     TS o UD  20                 14        80       70

polmonare     2)

Chirurgia     TS o UD  20                 9         80       75

vascolare     2)

Neurochi-     TS o UD  30                 10        80       75

rurgia        2)

Oculistica    1)       20                 7         80       70

Otorinolari   1)       20                 7         80       70

ngoiatria

Unità         UD                          160       80       80

spinale

Urologia      1)       20                 8         80       70

Terapia       1)       8                  6         80

intensiva

Fisioterapi   1        20                 20        90

a

Riabilita-

zione

 

1) Negli Ospedali in grado di rispettare tutti gli standard previsti.

2) Assegnazione soggetta a verifica triennale secondo quanto previsto

dall'articolo 4, comma 3.

3) Comprensiva delle funzioni di Medicina d'urgenza che troveranno la loro

articolazione funzionale nel rispetto del sistema degli indicatori e

dell'autonomia organizzativa delle Aziende sanitarie.

 

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20 e successivamente così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 settembre 1995, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20.

[5] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1995, n. 37.