§ 5.2.75 – L.R. 5 settembre 1995, n. 37.
Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:05/09/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Oggetto, finalità e ordinamento).
Art. 2.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 3.  (Compiti).
Art. 4.  (Direzione e organizzazione).
Art. 5.  (Personale).
Art. 6.  (Finanziamento e bilancio).
Art. 7.  (Collegio dei revisori contabili).
Art. 8.  (Controlli).
Art. 9.  (Riordino della Direzione regionale della sanità).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Responsabili degli uffici delle Aziende sanitarie regionali).
Art. 12.  (Modificazione dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 13/1995).
Art. 13.  (Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 13/1995).
Art. 14.  (Ulteriore modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 46/1986).
Art. 15.  (Norme speciali per le verifiche tecnico-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitarie assistenziali ed a servizi sanitari e socio-assistenziali).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Entrata in vigore).


§ 5.2.75 – L.R. 5 settembre 1995, n. 37.

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

(B.U. 8 settembre 1995, n. 36 – S.S.).

 

Art. 1. (Oggetto, finalità e ordinamento). [1]

     [1. La presente legge detta disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia regionale della sanità e ne disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti, nonchè le modalità organizzative e di finanziamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

     2. L'Agenzia è azienda della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con finalità di supporto e coordinamento delle Aziende sanitarie regionali, e, nell'osservanza delle rispettive prerogative istituzionali, degli altri organismi che concorrono al funzionamento del Servizio Sanitario Regionale nonchè di supporto tecnico alla Regione per i compiti alla stessa attribuiti in materia sanitaria.

     3. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, in analogia a quanto previsto, per le Aziende unità sanitarie locali, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con il quale sono anche fissate le determinazioni occorrenti per il primo impianto, tenuto conto del programma di attività e di spesa predisposto dalla struttura di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 12/1994.

     5. L'Agenzia regionale della sanità ha sede in Udine.]

 

     Art. 2. (Organi dell'Agenzia). [2]

     [1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei Revisori contabili.]

 

     Art. 3. (Compiti).

     1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;

b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;

c) attività negoziale nell'ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;

d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;

e) supporto all'Amministrazione regionale per l'accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie; g) controllo di gestione;

h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;

i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;

l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico- gestionale;

m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.

     1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 [3].

     2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.

 

     Art. 4. (Direzione e organizzazione). [4]

     [1. L'Agenzia è retta da un Direttore generale, nominato dalla Giunta regionale. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno 5 anni in enti o strutture pubbliche o private; il rapporto di impiego è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4, è nominato il primo Direttore generale dell'Agenzia.

     2. Il Direttore generale organizza la struttura interna dell'Agenzia articolandola in strutture operative e servizi di supporto alla direzione. Il Direttore generale può articolare le strutture operative e i servizi di supporto in uffici. Le strutture operative sono individuate con riferimento alle seguenti aree:

a) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;

b) programmazione attuativa e monitoraggio dei livelli di assistenza; c) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie e controllo di gestione;

d) supporto tecnico gestionale alle Aziende e politica degli investimenti.

     I servizi di supporto svolgono le attività inerenti al sistema informativo, alle risorse umane ed alla formazione, nonchè al controllo di gestione interna e all'amministrazione dell'Agenzia. Possono altresì essere istituite altre strutture operative per la gestione diretta delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

     3. Ad ogni struttura operativa e servizio di supporto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale fra persone di provata esperienza nella materia di competenza della specifica struttura o servizio e assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Al Direttore generale e ai Direttori delle strutture operative e dei servizi di supporto dell'Agenzia, assunti con contratti di diritto privato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per il Direttore generale e i Direttori amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie.

     4. Le strutture operative e i servizi di supporto non possono essere complessivamente superiori a otto.

     5. Il Direttore generale, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, riunisce in conferenza almeno ogni tre mesi, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali al fine di verificare:

a) lo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione sanitaria; b) l'andamento della spesa sanitaria regionale.]

 

     Art. 5. (Personale). [5]

     [1. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalle Aziende sanitarie regionali, dalla Regione, dagli Enti di cui alle leggi regionali 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10 e dagli Enti locali regionali. Il contingente massimo di personale è fissato dalla Giunta regionale [6].

     2. Il comando di dipendenti regionali presso l'Agenzia regionale della sanità avviene anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     3. L'Agenzia può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

     3 bis. L’Agenzia può conferire incarichi, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale [7].

     3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell’Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale [8].]

 

     Art. 6. (Finanziamento e bilancio). [9]

     [1. L'Agenzia dispone di una propria dotazione finanziaria, fissata annualmente dalla Giunta regionale, integrata dalle risorse che la medesima acquisisce a seguito dei servizi e delle consulenze fornite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

     2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità e i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle Aziende sanitarie.]

 

     Art. 7. (Collegio dei revisori contabili). [10]

     [1. Il collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri nominati dalla Giunta regionale, fra professionisti iscritti all'apposito albo. I compiti, le modalità di funzionamento del collegio e il trattamento economico dei componenti sono gli stessi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.]

 

     Art. 8. (Controlli). [11]

     [1. Il controllo sugli atti dell'Agenzia comportanti impegni di spesa è disciplinato con le leggi regionali di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 12/1994.

     2. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie regionali, i provvedimenti concernenti:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) l'assunzione diretta di attività gestionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).]

 

     Art. 9. (Riordino della Direzione regionale della sanità). [12]

     [1. L'affidamento ad un'unica Direzione regionale degli adempimenti in materia di sanità e in materia di assistenza sociale, sancito all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1993, è subordinato all'emanazione delle norme di contabilità e gestione del patrimonio previste per le Aziende sanitarie dall'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Contestualmente all'emanazione delle suddette norme, con apposita legge regionale sono disciplinate l'istituzione, l'assetto organizzativo e le competenze della Direzione regionale di cui al comma 1.

     3. L'articolo 143 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato dall'articolo 34 della legge regionale 12/1994, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. L'articolo 146 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. L'articolo 149 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Gli articoli 150 e 151 bis, come introdotto dall'articolo 34 della legge regionale 12/1994, della legge regionale 7/1988 sono abrogati.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla costituzione dell'Agenzia regionale della sanità.]

 

     Art. 10. (Norma transitoria). [13]

     [1. Dalla data di attivazione, l'Agenzia ha compiti di conduzione dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/1994, di controllo, di gestione e di verifica dei risultati delle attività delle Aziende sanitarie, di osservazione epidemiologica e di supporto della Direzione regionale della sanità, nonchè di ogni altra attività di cui all'articolo 3 individuata con deliberazione della Giunta regionale. Dall'attuazione delle norme di contabilità e gestione del patrimonio, previste per le Aziende sanitarie dall'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia esercita tutti i compiti di cui all'articolo 3.

     2. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 28 della legge regionale 12/1994, il servizio di tesoreria è svolto, alle stesse condizioni, dall'Istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale.]

 

     Art. 11. (Responsabili degli uffici delle Aziende sanitarie regionali).

     1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.

 

     Art. 12. (Modificazione dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 13/1995). [14]

     1. L'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Modificazione dell'articolo 18 della legge regionale 13/1995).

     1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Ulteriore modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 46/1986).

     1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificata dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13/1995, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Norme speciali per le verifiche tecnico-edilizie su edifici destinati a sedi ospedaliere, a residenze sanitarie assistenziali ed a servizi sanitari e socio-assistenziali). [15]

     1. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali [16].

     2. Il Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, costituito con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, è composto:

a) dal direttore centrale medesimo con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della Direzione centrale, con esperienza nei settori della programmazione e della pianificazione sanitaria, o della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria o nel settore tecnico degli investimenti nominati dal direttore centrale medesimo [17].

     2 bis. I componenti del Nucleo possono essere sostituiti da un loro delegato [18].

     2 ter. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del Nucleo, nonché i compiti di segreteria [19].

     3. [20].

     4. Sono sottoposti all'esame tecnico-economico del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale i progetti definitivi generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali di competenza ovvero di iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:

     a) opere ospedaliere;

     b) residenze sanitarie assistenziali;

     c) altre strutture sanitarie;

     d) strutture socio-assistenziali per anziani e disabili fisici e psichici.

     Il parere espresso dal Nucleo a seguito dell'esame tecnico economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso [21].

     4 bis. Nel caso di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione o finalizzati all’adeguamento di requisiti prescritti per l’autorizzazione e l’accreditamento, nonché nel caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, è trasmesso al Nucleo di valutazione, prima dell’appalto dei lavori, copia del progetto esecutivo [22].

     4 ter. Nei casi previsti dal comma 4 bis, l’erogazione del finanziamento è conseguente alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa nonché alle eventuali prescrizioni contenute nei medesimi [23].

     4 quater. Sono sottoposti al previo parere obbligatorio del Nucleo di valutazione tutti gli interventi di investimento tecnologico relativi agli Enti del Servizio sanitario regionale, indipendentemente dalla modalità di finanziamento, sulla base delle indicazioni definite annualmente con la deliberazione giuntale di cui all'articolo 12 della legge regionale 49/1996 [24].

     5. Sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia superiore o uguale a 150. 000 euro per lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, nonché quelli di cui al comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, che non comportano ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia inferiore a 150.000 euro, concernenti i predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia [25].

     6. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia può richiedere, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso dei finanziamenti finalizzati agli interventi di cui al comma 4, il parere consultivo del Nucleo di valutazione sui progetti preliminari. Analogo parere è richiesto dagli Enti del Servizio sanitario regionale sui progetti preliminari relativi agli interventi di cui al comma 4 bis di importo dei lavori, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione, superiore a 500.000 euro [26].

     7. I pareri di cui ai commi 4, 4 quater, 5 e 6 sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti [27].

     8. [Trascorsi senza comunicazione i termini di cui al comma 7, il parere di cui al comma 4 si intende positivamente espresso e la spesa ammissibile a contributo si intende determinata in conformità al quadro economico di progetto] [28].

     9. [29].

     10. A far data dall'1 gennaio 1996, l'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, è abrogato.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo ó, comma 1, relativamente alla dotazione finanziaria dell'Agenzia, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20 e così ulteriormente modificato dall’art. 8 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[7] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[8] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[16] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[17] Comma sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[18] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 19 maggio 1998, n. 10 e così modificato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[19] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 19 maggio 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[20] Comma abrogato dall'art. 59, comma 2, della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[21] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[22] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[23] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[24] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[25] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, già modificato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[26] Comma sostituito dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, già modificato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[27] Comma già modificato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 35 della L.R. 19 maggio 1998, n. 10.

[28] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[29] Comma abrogato dall'art. 59, comma 2, della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.