§ 2.1.48 – L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
Disposizioni varie in materie di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:04/09/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares).
Art. 2.  (Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997).
Art. 4.  (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994).
Art. 5.  (Integrazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000).
Art. 6.  (Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 17/1972).
Art. 8.  (Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale).
Art. 9.  (Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo).
Art. 10.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19/2000).
Art. 11.  (Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001).
Art. 13.  (Norme finanziarie).


§ 2.1.48 – L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

Art. 1. (Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares).

     1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda agricola «Volpares» di Palazzolo dello Stella, è inquadrato, nel limite massimo di sette unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni:

 

AREA FUNZIONALE POSIZIONE ECONOMICA

QUALIFICA FUNZIONALE DI EQUIPARAZIONE

NUMERO DI UNITA'

A 1

Commesso

3

B 1

Agente tecnico

2

B 2

Coadiutore

1

C 2

Consigliere

1

 

     2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:

     a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

     b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.

     3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

     4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

 

     Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato).

     1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.

     2. [1].

     3. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, possono essere prorogati, dall'Agenzia medesima, anche per esigenze diverse da quelle previste originariamente dal contratto di assunzione, alla relativa scadenza di un ulteriore biennio.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997). [2]

 

     Art. 4. (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994). [3]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonché la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive. Alle spese per debiti, oneri e risarcimento danni relative alle predette gestioni, si provvede con le risorse destinate al finanziamento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale.

     1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell’Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie [4].

 

     Art. 5. (Integrazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000).

     1. [5].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000, come introdotto dal comma 1, si applicano anche ai procedimenti di recupero delle somme in corso all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane).

     1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 17/1972). [6]

 

     Art. 8. (Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale).

     1. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i seguenti finanziamenti:

     a) lire 140.000.000 all'ICART (Istituto Culturale per l'Artigianato) a sostegno della manifestazione «Friuli doc»;

     b) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Pordenone a sostegno delle spese di allestimento e promozione del «Salone dell'artigianato» nell'ambito dello svolgimento della Fiera campionaria;

     c) lire 60.000.000 all'Ente Fiera di Udine a sostegno delle manifestazioni fieristiche «Ideanatale» e «SIGLA - Salone

dell'Imprenditorialità Giovanile e del Lavoro Autonomo».

     2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, Servizio dell'artigianato, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento e dal relativo preventivo di spesa.

 

     Art. 9. (Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo). [7]

     1. [8].

     2. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle domande presentate nel corso dell'anno 2000.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19/2000). [9]

 

     Art. 11. (Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale (n. 213) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5572 [1.1.190.2.12.32] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001).

     1. [10].

     2. In attesa dell'istituzione del Centro Servizi ai sensi del comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 1, la Direzione regionale delle foreste può avviare provvisoriamente, mediante l'utilizzo dei beni immobili e mobili e del personale di cui ai commi 110 e 111 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

     a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;

     c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;

     d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 [2.1.172.2.10.23] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti all'ICART, nonché agli Enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale». Al predetto onere di lire 260 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9681 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il reintegro delle somme anticipate è disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     4. In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, ripartita in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1

- rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo

regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività

della montagna», con r i ferimento al capitolo 3111 [2.1.210.3.01.01] di

nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla

rubrica n. 23 - Servizio per la selvicoltura - con la denominazione

«Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le

foreste e le attività della montagna» e con lo stanziamento complessivo di

lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno

degli anni dal 2001 al 2003.

     5. All'onere complessivo di lire 900 milioni, ripartito in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.


[1] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26. Modificava il comma 3, art. 10 della L.R. 22 dicembre 1998, n. 17.

[2] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 15 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[4] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo 2010, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità della norma di modifica.

[5] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 49 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Modifica il comma 3, art. 6 della L.R. 13 giugno 1988, n. 49.

[9] Sostituisce il comma 3, art. 8 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 19.

[10] Sostituisce i commi 112, 113 e 114, art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.