§ 1.6.S9 – Regolamento 31 maggio 2000, n. 1227.
Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/05/2000
Numero:1227


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 16.  
Art. 17. 
Art. 18.  
Art. 19.  
Art. 20.  
Art. 21.  
Art. 22.  
Art. 23.  
Art. 24.      I regolamenti (CEE) n. 2314/72, (CEE) n. 940/81, (CEE) n. 3800/81, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 2741/89 e (CEE) n. 3302/90 della Commissione sono abrogati
Art. 25.  
Art. 26.  


§ 1.6.S9 – Regolamento 31 maggio 2000, n. 1227. [1]

Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L 143).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 10, 15, 23 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999, con effetto dal 1° agosto 2000 contiene, al titolo II, disposizioni sul potenziale produttivo. È ora opportuno completare tale quadro normativo mediante l'adozione di disposizioni di applicazione e l'abrogazione dei regolamenti vigenti in materia, segnatamente il regolamento (CEE) n. 2314/72, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2462/93, il regolamento (CEE) n. 940/81, il regolamento (CEE) n. 3800/81, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/1999, il regolamento (CEE) n. 2729/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/97 (10) , il regolamento (CEE) n. 2741/89 (11) e il regolamento (CEE) n. 3302/90 (12) .

     (2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti rispetto a quelle stabilite nel titolo II di detto regolamento che contempla l'imposizione di tali norme per quanto riguarda la concessione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti di impianto.

     (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione, per le superfici di cui alle lettere da a) a d) dello stesso paragrafo, a produrre vino da commercializzare, subordinatamente ad opportuni controlli. È necessario specificare le modalità relative alle domande e alla data effettiva di regolarizzazione, in particolare prevedere l'effettiva esecuzione della regolarizzazione in casi giustificati, in particolare concedendo l'autorizzazione dalla data della domanda, garantendo al tempo stesso che i produttori non traggano vantaggio da domande non giustificate. Occorre inoltre che eventuali diritti di impianto utilizzati nel processo di regolarizzazione siano validi alla data della domanda.

     (4) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'estirpazione obbligatoria delle superfici piantate in violazione delle norme di limitazione di impianto. I prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici prima della relativa estirpazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato e devono quindi essere distillati.

     (5) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. I diritti di nuovo impianto non devono essere superiori a quelli necessari per l'impianto di una superficie equivalente al 105% di quella persa dai produttori nel contesto delle suddette misure, in modo da non eludere il divieto di impianto di vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (6) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede inoltre la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di superfici destinate a sperimentazione viticola. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici sia durante che dopo il periodo di sperimentazione non devono perturbare l'equilibrio del mercato. Pertanto i prodotti del settore vitivinicolo elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici durante il periodo di sperimentazione non devono essere commercializzati, fatto salvo i loro consumo nel contesto della sperimentazione. Dopo il periodo di sperimentazione le superfici in questione devono essere estirpate oppure occorre utilizzare diritti di impianto per destinarle alla produzione normale. Le sperimentazioni viticole in corso devono poter proseguire, sempreché vengano applicate le disposizioni vigenti.

     (7) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede anche la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di superfici destinate alla coltura di piante madri per marze. Le superfici coltivate in virtù di tali diritti devono essere utilizzate soltanto per i fini specificati e i prodotti vitivinicoli elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici sia durante che dopo il periodo di produzione di piante madri per marze non devono perturbare l'equilibrio del mercato. Pertanto durante il periodo di produzione le uve provenienti da dette superfici non devono essere raccolte o, qualora lo siano, devono essere distrutte. Dopo il periodo di produzione le superfici in questione devono essere estirpate oppure occorre utilizzare diritti di impianto per destinarle alla produzione normale. Le colture di piante madri per marze potranno proseguire, sempreché siano applicate le disposizioni vigenti.

     (8) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede anche la concessione di diritti di nuovo impianto nel caso di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Ciò tuttavia potrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi poiché in certi Stati membri questa situazione è molto diffusa. Pertanto gli Stati membri devono poter consentire l'esistenza di queste superfici anche qualora non sia stato concesso alcun diritto di impianto per queste superfici purché, al fine di non perturbare l'equilibrio del mercato, le superfici in questione siano di piccole dimensioni e il viticoltore non pratichi la produzione di vino a fini commerciali. Le superfici e i produttori in questione devono essere soggetti a sorveglianza e sanzioni opportune, ivi inclusa l'estirpazione di tali superfici in caso di inosservanza delle pertinenti disposizioni.

     (9) L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica. Tali diritti possono essere concessi soltanto qualora sia stato riconosciuto, sulla scorta di criteri e di dati obiettivi, che la produzione del vino in questione è largamente inferiore alla domanda.

     (10) Per garantire l'equivalenza e l'esattezza di questi dati obiettivi in tutta la Comunità è necessario disporre che contengano l'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 o informazioni equivalenti.

     (11) Per non perturbare l'equilibrio del mercato, non devono essere concessi diritti di reimpianto riguardanti superfici che sono state obbligatoriamente estirpate per violazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per lo stesso motivo, non devono essere concessi diritti di reimpianto relativi all'estirpazione di superfici per le quali sono stati concessi diritti di impianto per scopi diversi dalla produzione di vino a fini commerciali.

     (12) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'assegnazione di diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata. Al fine di evitare che vengano assegnati diritti di reimpianto in eccesso alle reali necessità di un produttore, tali diritti dovranno essere concessi soltanto in misura tale da consentire l'impianto dell'intera superficie, tenendo conto di eventuali diritti di impianto già in suo possesso. L'assegnazione di questi diritti di reimpianto sulla base del suddetto impegno deve aver luogo contestualmente alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione di detto impegno. Durante il periodo di coesistenza della superficie appena piantata e di quella da estirpare, potrà essere autorizzata la produzione di vino per fini commerciali soltanto in una delle suddette superfici allo scopo di non perturbare l'equilibrio del mercato.

     (13) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede l'istituzione di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto per migliorare la gestione del potenziale produttivo. Per non perturbare il mercato occorrerà evitare che il trasferimento di diritti tramite il sistema delle riserve comporti un incremento globale del potenziale produttivo sul territorio degli Stati membri, come già previsto per il trasferimento di diritti tra aziende all'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. In tale contesto gli Stati membri possono decidere di applicare un coefficiente di riduzione riguardo ai trasferimenti di diritti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

     (14) L'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che gli Stati membri possano scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché dimostrino di disporre nell'intero territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto. In tale contesto un Stato membro può disporre l'applicazione del sistema delle riserve in alcune parti del territorio e un altro sistema efficace nelle altri parti. Gli Stati membri che intendano avvalersi della possibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono poter dimostrare che tale sistema esiste e comprovare la necessità di derogare alle disposizioni del capo I del titolo II detto regolamento.

     (15) Qualora gli Stati membri lo richiedano, la Commissione può decidere di assegnare diritti di impianto prelevati dalla riserva comunitaria come previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (16) Il capo II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la concessione di un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata. Gli Stati membri possono stabilire le eventuali superfici per le quali può essere concesso il premio. Tuttavia devono essere precisate modalità uniformi riguardo alle domande, ai livelli massimi adeguati del premio e alle date opportune di cui all'articolo 10 del suddetto regolamento.

     (17) A fini di controllo, in pagamento del premio deve di norma essere effettuato dopo l'estirpazione. Tuttavia il pagamento può avvenire prima dell'estirpazione purché venga costituita una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione dell'estirpazione.

     (18) L'abbandono di superfici viticole da parte di conduttori aderenti ad associazioni di produttori che elaborano congiuntamente uve raccolte dai loro aderenti può comportare una riduzione della quantità di uve consegnate e, di conseguenza, un aumento dei costi di trasformazione. È pertanto opportuno prevedere una compensazione di tali effetti negativi.

     (19) Nell'applicazione del capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale per stabilire i livelli di aiuto, compreso segnatamente il pagamento di importi forfetari, livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi, entro i limiti stabiliti in detto capo e conformemente alle disposizioni adottate per la sua applicazione.

     (20) Occorre tuttavia stabilire norme comuni e a tal fine gli Stati membri devono adottare norme relative alla dimensione minima delle particelle in questione affinché il sistema produca un effetto reale sul potenziale produttivo. Occorre inoltre definire delle misure prevedendo le relative scadenze di esecuzione e un adeguato controllo. Queste norme devono riguardare altresì l'utilizzazione di diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione secondo quanto previsto dal piano, allo scopo di evitare una perturbazione dell'equilibrio del mercato a causa di aumenti delle rese e consentire maggiori livelli di sostegno per far fronte ai costi più elevati.

     (21) In virtù dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1493/1999 gli Stati membri possono decidere di non elaborare piani di ristrutturazione e di riconversione. In tal caso, essendo gli Stati membri responsabili dell'approvazione di detti piani, essi devono stabilire le norme relative alla presentazione e all'approvazione dei piani stessi nonché il loro contenuto minimo.

     (22) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che il regime di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti non si applichi al rinnovo naturale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Tale disposizione deve essere maggiormente chiarita.

     (23) Per motivi di controllo, il pagamento del sostegno deve normalmente aver luogo dopo l'esecuzione di una misura specifica. Tuttavia, il pagamento può essere effettuato in anticipo dell'esecuzione di una misure purché venga costituita una cauzione a garanzia dell'esecuzione della misura in questione.

     (24) È necessario stabilire disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione. Gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione sullo stato di finanziamento del regime.

     (25) Occorre adottare misure per garantire l'utilizzazione efficace degli stanziamenti destinati al regime, in particolare per quanto riguarda il pagamento anticipato e il necessario adeguamento delle assegnazioni secondo i bisogni e i risultati precedenti.

     (26) Oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento occorre stabilire norme generali di disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.

     (27) Le modalità della gestione finanziaria del regime sono disciplinate dalle disposizioni attrattive del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13) .

     (28) Ai fini del controllo dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 e della corretta gestione del mercato, è assolutamente necessario che la Commissione disponga di dati adeguati sul potenziale produttivo, ivi inclusi i diritti di impianto, nonché di informazioni circostanziate sulle misure adottate dagli Stati membri in applicazione del suddetto titolo. Pertanto, le informazioni essenziali necessarie a tale scopo devono essere inviate alla Commissione in un formato prestabilito. Gli Stati membri dovranno conservare per un opportuno periodo altre informazioni necessarie a fini di controllo e verifica dell'attuazione del suddetto titolo.

     (29) In tale contesto è necessario stabilire i dettagli riguardanti i dati relativi all'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Gli Stati membri che non intendono avvalersi della possibilità di regolarizzare le superfici impiantate illegalmente, aumentare di diritti di impianto e sostenere la ristrutturazione e la riconversione non sono tenuti a compilare l'inventario.

     (30) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che la classificazione delle varietà di viti sia delegata agli Stati membri. Occorre adottare norme uniformi circa il formato della classificazione, le informazioni in essa contenute e la trasmissione e la pubblicazione della classificazione. Il sistema di classificazione in quanto tale non deve dare adito ad aumenti del potenziale produttivo.

     (31) In linea di massima, nella classificazione devono essere incluse soltanto le varietà che possono essere commercializzate in almeno un Stato membro ai sensi della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (14) , modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Tuttavia, ai fini della conservazione del patrimonio genetico possono essere incluse nella classificazione anche altre varietà piantate prima dell'entrata in vigore di detta direttiva.

     (32) Se un produttore è obbligato a distillare i prodotti a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie, non può beneficiare di alcun aiuto della Comunità per la distillazione o il distillato.

     (33) I pagamenti a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono essere interamente versati ai beneficiari.

     (34) In via transitoria, i diritti di impianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/87 e validi sino ad una data posteriore al 31 luglio 2000 rimangono validi sino a tale data al fine di garantire che non vadano persi nella fase di transizione al regime di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. Per lo stesso motivo, tali diritti, qualora non utilizzati entro la suddetta data posteriore, devono essere trasferiti alla pertinente riserva nazionale o regionale.

     (35) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

Campo di applicazione

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del titolo II (potenziale produttivo), capo I (impianto di vigneti), capo II (premi per l'abbandono), capo III (ristrutturazione e riconversione) e parte del capo IV (informazioni e disposizioni generali) del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

CAPO II

Impianto di vigneti

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un temine per la presentazione, da parte dei produttori, delle domande di deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     1 bis. Il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 dicembre 2007 [2].

     2. Qualora un produttore presenti una domanda di deroga, lo Stato membro competente ha la facoltà di autorizzare, nel periodo necessario all'esame della domanda, che le uve provenienti dalle zone oggetto della domanda siano utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

     3. Qualora sia concessa, la deroga acquista efficacia a partire dalla data della domanda.

     4. Se la deroga è rifiutata, lo Stato membro:

     a) applica una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del rigetto della stessa; oppure

     b) impone al produttore di distillare una quantità di vino equivalente al vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate dalla data di presentazione fino alla data in cui la domanda è respinta. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

     5. Gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 in cui un produttore può ottenere i diritti di reimpianto successivamente all'impianto della superficie interessata. Tale periodo non può tuttavia estendersi oltre il 30 giugno 2004. Gli Stati membri possono derogare a detta disposizione soltanto se i diritti di reimpianto di cui trattasi sono validi alla data di presentazione della domanda di deroga [3].

     6. Gli Stati membri tengono una registrazione delle domande di deroga presentate, del risultato del loro esame e degli eventuali provvedimenti presi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

     7. Per ciascuna campagna viticola gli Stati membri comunicano alla Commissione la superficie totale per la quale è stata chiesta l'applicazione della deroga, la superficie totale per la quale la deroga è stata concessa e la superficie totale per la quale la deroga è stata respinta. La comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla fine della campagna in questione.

     8. Qualora una superficie debba essere estirpata a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tale superficie possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati alla distillazione. In deroga a tale disposizione, gli Stati membri possono autorizzare la distillazione di vino di valore equivalente. In tal caso essi possono prevedere anche l'applicazione di una sanzione amministrativa adeguata. In entrambi i casi, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumica effettivo pari o inferiore a 80% vol.

     9. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui è stato applicato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

          Art. 3.

     1. Qualora gli Stati membri concedano ai produttori diritti di nuovo impianto per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità adottate in applicazione della normativa nazionale, essi provvedono affinché tali diritti non siano concessi per una superficie superiore, in coltura pura, al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità. Gli Stati membri tengono una registrazione di ogni caso in cui concedono diritti di nuovo impianto per tali scopi.

     2. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla sperimentazione viticola. Tali diritti di nuovo impianto sono validi esclusivamente durante il periodo della sperimentazione.

     Nel corso di detto periodo i prodotti ottenuti da uve provenienti da tali superfici non possono essere commercializzati.

     Decorso detto periodo:

     a) il produttore utilizza i diritti di nuovo impianto concessigli in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i diritti di reimpianto o i diritti di impianto attinti ad una riserva per poter produrre sulla superficie interessata vino destinato alla commercializzazione, oppure

     b) le viti piantate su tali superfici devono essere estirpate. Le spese dell'estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti da uve provenienti da tale superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

     3. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per sperimentazione viticola, e le eventuali condizioni sull'utilizzo di tali diritti o di superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo della sperimentazione. A tali superfici Stati membri applicano dopo la fine del periodo di sperimentazione le norme di cui al terzo comma del paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla coltura di piante madri per marze. Tali diritti di nuovo impianto sono validi esclusivamente durante il periodo della produzione di dette piante.

     Nel corso di detto periodo le uve provenienti da tali viti non vengono raccolte o, se raccolte, vengono distrutte e

     decorso detto periodo:

     a) il produttore utilizza i diritti di nuovo impianto concessigli in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i diritti di reimpianto o i diritti di impianto attinti ad una riserva per poter produrre sulla superficie interessata vino destinato alla commercializzazione, oppure

     b) le viti piantate su tali superfici devono essere estirpate. Le spese dell'estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti da uve provenienti da tale superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

     5. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, e le eventuali condizioni sull'utilizzo di tali diritti o di superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo di produzione di dette piante. A tali superfici si applicano dopo la fine del periodo di produzione le norme di cui al terzo comma del paragrafo 4.

     6. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui concedono diritti di nuovo impianto per le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori.

     7. In deroga al paragrafo 6, per evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori non siano soggette all'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Gli Stati membri possono avvalersi di tale facoltà soltanto:

     a) nei limiti di una superficie massima per viticoltore da stabilirsi da ciascuno Stato membro, e

     b) a condizione che i viticoltori di cui trattasi non producano vino a scopi commerciali.

     8. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici di cui ai paragrafi 6 e 7. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a controllare il rispetto di tale divieto. Qualora Stati membri riscontrino infrazioni al divieto, oltre alle eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro, la superficie interessata viene estirpata a spese del viticoltore. Fino all'estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ivi ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi di applicazione del presente paragrafo.

     9. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto per la produzione di vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.) o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica soltanto a condizione di aver eseguito una valutazione dalla quale risulti che la produzione del vino di cui trattasi è largamente inferiore alla domanda. Essi fondano tali valutazioni su criteri e dati obiettivi. Figurano tra questi dati obiettivi l'inventario del potenziale produttivo per la regione considerata o informazioni equivalenti. Gli Stati membri tengono una registrazione di tutte le valutazioni compiute, dei criteri e dei dati obiettivi. Qualora abbiano riconosciuto che la produzione di tali vini è largamente inferiore alla domanda, gli Stati membri registrano i diritti di nuovo impianto concessi per tali vini.

     10. Per ciascuna campagna gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

     a) le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 4;

     b) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma del paragrafo 6. Tuttavia, qualora si siano avvalsi della deroga di cui al paragrafo 7, gli Stati membri comunicano una stima dell'area complessiva interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute;

     c) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per ciascun vino, nonché i dati su cui si basano le valutazioni compiute, compresi i dati e i criteri obiettivi utilizzati, e

     d) se i produttori hanno versato un corrispettivo per i diritti di nuovo impianto loro concessi.

     La comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla fine della campagna in questione.

 

          Art. 4.

     1. Qualora una superficie sia estirpata a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, o dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 o dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, lettera b), dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, lettera b) o dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento, non sono concessi diritti di reimpianto. I diritti di reimpianto non vengono inoltre concesse qualora siano estirpate:

     a) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano stati concessi diritti di nuovo impianto per tali superfici in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1,

     b) superfici riservate alla sperimentazione viticola durante il periodo di detta sperimentazione,

     c) superfici riservate alla produzione di piante madri per marze durante il periodo di produzione di dette piante, oppure

     d) superfici riservate esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere diritti di reimpianto anticipato esclusivamente ai produttori che si impegnino ad estirpare una superficie a viti entro la fine del terzo anno successivo all'impianto, a condizione che siano in grado di dimostrare di non possedere diritti di impianto, o non in numero sufficiente, per impiantare a viti tutta la superficie. Lo Stato membro non concede al produttore più diritti di quelli necessari per piantare a viti tutta la superficie interessata, tenendo conto di eventuali diritti già in possesso dello stesso produttore. Quest'ultimo è tenuto a precisare la superficie da estirpare.

     3. L'impegno di cui al paragrafo 2, assunto da un produttore, è corredato della costituzione di una cauzione. L'obbligo di estirpazione della superficie indicata costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. Lo Stato membro interessato fissa l'importo della cauzione sulla base di criteri obiettivi. Tale importo è proporzionato e sufficiente a motivare i produttori a rispettare l'impegno assunto.

     4. Fino a quando l'impegno di estirpare non è stato osservato, gli Stati membri provvedono affinché, in una data campagna, non possa essere prodotto vino da commercializzare proveniente simultaneamente sia dalla superficie che deve essere estirpata sia dalla superficie appena piantata nel modo seguente:

     a) i prodotti vitivinicoli ottenuti da uve coltivate sulle superfici oggetto di nuovi impianti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol., oppure

     b) i prodotti vitivinicoli ottenuti da uve coltivate sulle superfici oggetto di estirpazione possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

     5. Se l'impegno di estirpazione non è eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera essere stata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     6. Gli Stati membri controllano l'impianto e l'estirpazione delle superfici di cui trattasi.

     7. Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi di applicazione del presente articolo.

     8. Gli Stati membri tengono una registrazione dei trasferimenti dei diritti di reimpianto tra aziende.

     9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono avvalersi della possibilità di estendere il periodo di utilizzazione dei diritti di reimpianto da cinque a otto campagne viticole dalla campagna in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

 

          Art. 5.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio.

     2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri hanno la facoltà di:

     a) avvalersi del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e

     b) avvalersi di un coefficiente di riduzione equivalente per altri trasferimenti di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali.

     3. Nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere un coefficiente di riduzione equivalente ai trasferimenti di diritti tra aziende.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione di avere istituito riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto o, a seconda dei casi, di avere scelto di non attuare il sistema delle riserve.

     5. Qualora scelga di non attuare il sistema delle riserve, lo Stato membro è tenuto a comprovare alla Commissione di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto sul suo territorio. In particolare, è tenuto a comprovare la necessità di applicare eventuali deroghe alle pertinenti disposizioni del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     6. Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui hanno concesso diritti di impianto prelevati dalle riserve, dei trasferimenti di diritti di impianto compiuti tra riserve e dei casi di assegnazione di diritti di impianto alle riserve. Gli Stati membri registrano anche gli eventuali corrispettivi versati per l'assegnazione di diritti ad una riserva o per la concessione di diritti prelevati da una riserva.

 

          Art. 6.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'assegnazione alla riserva o alle riserve dei diritti di impianto nuovamente creati, tenendo conto di eventuali diritti di impianto nuovamente creati già assegnati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere alla Commissione l'assegnazione di diritti di impianto nuovamente creati attinti alla riserva comunitaria. La Commissione può concedere tali assegnazioni secondo la procedura descritta all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

CAPO III

Premi per l'abbandono

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali superfici da essi designate per le quali possono essere concessi premi per l'abbandono definitivo della viticoltura e le condizioni cui è soggetta tale designazione.

 

          Art. 8.

     1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità della procedura da seguire, in particolare:

     a) i termini di presentazione delle domande e le informazioni che devono accompagnare la domanda;

     b) la successiva verifica dell'esistenza dei vigneti di cui trattasi, della loro superficie e della resa media o della capacità produttiva;

     c) la successiva comunicazione al produttore interessato del premio applicabile;

     d) la possibilità di riesaminare il premio applicabile comunicato, qualora il produttore interessato presenti una domanda giustificata in tal senso, nonché la comunicazione dei risultati di tale riesame;

     e) la verifica dell'avvenuta estirpazione.

     2. Il pagamento del premio è subordinato alla verifica dell'avvenuta estirpazione. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che il premio venga versato in anticipo al produttore, prima che egli abbia ottemperato all'obbligo di estirpazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari al 120% dell'importo del premio. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2220/85 l'obbligo consiste nell'estirpazione della superficie oggetto della domanda. In tal caso l'estirpazione deve essere eseguita entro la fine della campagna successiva a quella in cui è stato erogato il premio.

     3. Gli Stati membri possono disporre una riduzione del premio fino al 15% per i produttori soci di un'associazione di produttori quale definita all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999. In tal caso, l'importo corrispondente a tale riduzione è versato all'associazione di produttori di cui trattasi.

     4. Per le aziende il cui vigneto non supera 25 are può essere concesso un premio d'importo massimo non superiore a 4300 EUR per ettaro. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio di cui al primo comma alle aziende con vigneto superiore a 25 are per l'estirpazione di superfici comprese tra un minimo di 10 are e un massimo di 25 are [4] .

     5. Per le superfici superiori a 25 are l'importo massimo del premio per ettaro non supera:

     a) 1450 EUR se la resa media per ettaro non oltrepassa 20 ettolitri;

     b) 3400 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 20 ettolitri, ma non oltrepassa 30 ettolitri;

     c) 4200 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 30 ettolitri, ma non oltrepassa 40 ettolitri;

     d) 4600 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 40 ettolitri, ma non oltrepassa 50 ettolitri;

     e) 6300 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 50 ettolitri, ma non oltrepassa 90 ettolitri;

     f) 8600 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 90 ettolitri, ma non oltrepassa 130 ettolitri;

     g) 11100 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 130 ettolitri, ma non oltrepassa 160 ettolitri;

     h) 12300 EUR se la resa media per ettaro è superiore a 160 ettolitri.

     6. [5]

 

          Art. 9.

     Il periodo di cui all'articolo 9, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è di dieci anni dalla fine della campagna considerata.

 

          Art. 10.

     1. Gli Stati membri tengono una registrazione delle domande presentate e dell'esito ad esse riservato.

     2. Per ciascuna campagna gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) la superficie totale estirpata per la quale è stato corrisposto un premio a norma delle disposizioni di cui al capo II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 e

     b) le stime per la campagna successiva.

     La comunicazione deve essere effettuata entro quattro mesi dalla fine della campagna in questione.

 

          Art. 11.

     Quando concedono aiuti destinati al conseguimento di obiettivi simili a quelli indicati nel capo II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri:

     a) registrano dettagliatamente i dati di ciascuna domanda e l'esito ad essa riservato;

     b) comunicano alla Commissione, per ciascuna campagna, la superficie totale estirpata esclusivamente a fronte dell'erogazione di un aiuto nazionale, indicando l'importo complessivo dell'aiuto erogato; la comunicazione deve essere effettuata entro 4 mesi dalla fine della campagna in questione, e

     c) garantiscono che la comunicazione da effettuarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento precisi la percentuale della superficie estirpata a fronte di un aiuto nazionale concesso a complemento di un premio previsto al capo II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché l'importo complessivo dell'aiuto nazionale erogato in tale contesto.

 

CAPO IV

Ristrutturazione e riconversione

 

          Art. 12. [6]

     1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si intende per:

     a) 'rinnovo naturale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale', il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite;

     b) 'giovani agricoltori', gli agricoltori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo azienda.

     2. I diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 comprendono anche i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

          Art. 13. [7]

     1. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono la dimensione minima di superficie vitata che può essere oggetto di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione e la dimensione minima di superficie vitata risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione.

     2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono:

     a) le misure che devono figurare nei piani;

     b) le scadenze di esecuzione, che non devono essere superiori a cinque anni;

     c) l'esigenza che in tutti i piani siano indicate, per ciascun esercizio finanziario, le misure da eseguire in tale esercizio e la superficie interessata da ciascuna misura;

     d) le procedure per il controllo dell'esecuzione delle misure.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri adottano norme che, nell'ambito dell'attuazione dei piani, limitano l'uso dei diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano, qualora ciò comportasse un possibile aumento della resa nella superficie interessata. Tali norme sono atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime e in particolare a garantire che non si verifichi un aumento globale del potenziale produttivo nello Stato membro di cui trattasi. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10 % della superficie totale compresa nel piano.

     Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici. Per quanto riguarda i diritti di nuovo impianto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo prevedono che:

     a) non si applichi la limitazione del 10 % di cui al secondo comma del presente paragrafo;

     b) i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori non superino il 30 % dell'importo dei diritti di impianto nuovamente creati e attribuiti allo Stato membro in questione nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le norme che disciplinano il campo d'applicazione specifico e i livelli del sostegno erogato. Fatte salve le disposizioni del capo III del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali norme possono prevedere segnatamente il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi. Esse devono prevedere in particolare livelli più elevati di sostegno nei casi in cui i diritti di reimpianto derivanti dall'estirpazione come prevista nel piano siano utilizzati nell'ambito dell'attuazione del piano stesso.

 

          Art. 14.

     Qualora decida di non redigere esso stesso un piano di ristrutturazione e di riconversione, lo Stato membro stabilisce:

     a) gli organismi o le persone autorizzate a presentare progetti di piani di ristrutturazione o di riconversione;

     b) il contenuto di tali progetti, che comprendono una descrizione dettagliata delle misure e dei termini di esecuzione proposti;

     c) la superficie minima contemplata nei piani di ristrutturazione e di riconversione ed eventuali deroghe a tale requisito debitamente giustificate ed adottate in base a criteri obiettivi, e

     d) la procedure di presentazione e di approvazione dei piani, che precisa in particolare i termini di presentazione dei progetti di piani e criteri obiettivi per la loro classificazione in una graduatoria.

 

          Art. 15. [8]

     1. Il versamento del sostegno è subordinato alla verifica dell'esecuzione di una misura specifica. Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

     2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

     a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

     b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

     L'aiuto può essere versato a titolo di anticipo a condizione che, qualora il produttore abbia ricevuto in precedenza un anticipo per un'altra misura riguardante la stessa particella, tale misura sia stata realizzata completamente. Se dalla verifica effettuata risulta che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata realizzata interamente ma che è stata realizzata su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento della misura sulla totalità delle superfici.

     Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma. Qualora il produttore rinunci alla realizzazione della misura, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma. [9]

     3. Se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto non sono realizzate entro le scadenze fissate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il produttore rimborsa l'intero sostegno ricevuto nell'ambito di tale domanda. Tuttavia, se tutte le misure indicate nella domanda di aiuto sono realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, il rimborso è pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento delle misure del piano sulla totalità delle superfici. .

     4. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

     Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti. [10]

 

          Art. 15 bis. [11]

     1. In deroga all'articolo 15, gli Stati membri possono prevedere che l'aiuto sia corrisposto subordinatamente alla verifica dell'esecuzione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto. Se dalla verifica effettuata risulta che l'insieme delle misure indicate nella domanda di aiuto non è stato realizzata interamente ma che è stato realizzato su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, l'aiuto è versato previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per l'esecuzione dell'insieme delle misure sulla totalità delle superfici.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale durata può essere modificata dallo Stato membro se:

     a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

     b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.

     Se dalla verifica effettuata risulta che tutte le misure indicate nella domanda di aiuto e che hanno beneficiato di un anticipo non sono state realizzate interamente ma che sono state realizzate su oltre l'80 % delle superfici entro le scadenze previste, la cauzione è svincolata previa detrazione di un importo pari al doppio del sostegno supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure sulla totalità delle superfici.

     Qualora il produttore rinunci all'anticipo, la cauzione è svincolata nella misura del 95 % nel termine fissato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma. Qualora il produttore rinunci alla realizzazione di tutte le misure indicate nella domanda di aiuto, egli rimborsa l'anticipo se era già stato versato e la cauzione è successivamente svincolata nella misura del 90 % nei termini fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i termini fissati in applicazione del presente comma. [12]

     3. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

     Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti. [13]

 

          Art. 16.

     1. Entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:

     a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;

     b) la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;

     c) eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell'esercizio in corso che risultano superiori alla dotazione assegnata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi in ogni caso;

     d) le previsioni di spesa modificate e le superfici totali in questione per gli esercizi successivi sino alla fine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, conformemente alla dotazione di ciascuno Stato membro. [14]

     2. Fatte salve le norme generali della disciplina di bilancio, qualora le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma del paragrafo 1 siano incomplete o il termine non sia rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole su base temporanea e forfettaria.

 

          Art. 17. [15]

     1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e liquidate, dichiarate per un dato esercizio, sono finanziate nel limite degli importi notificati alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), purché detti importi non superino complessivamente l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 [16].

     2. Gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l'importo da essi dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è pari almeno al 75 % dell'importo assegnato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possono essere accolte.

     4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell'assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l'esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l'importo medio dell'aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per il numero di ettari previsti.

     In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

     Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5% sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell'esercizio finanziario di cui trattasi.

     Gli importi non finanziati ai sensi del presente paragrafo non sono disponibili ai fini dell'applicazione del paragrafo 3. [17]

     5. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75% degli importi di cui al paragrafo 1, le spese riconosciute per l'esercizio successivo e la corrispondente superficie sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l'esercizio di cui trattasi.

     6. Non si tiene conto di tale riduzione per le spese da ammettere per l'esercizio successivo a quello in cui è stata applicata la riduzione.

     7. Gli importi rimborsati dai produttori ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 15 bis sono detratti dalle spese da finanziare.

     8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.

     9. Per l’esercizio finanziario 2005:

     a) ogni Stato membro per il quale la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione che notifichi alla Commissione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), un importo inferiore al 90 % della dotazione finanziaria assegnatagli dalla decisione 2004/687/CE della Commissione può rivolgere alla Commissione entro il 10 luglio 2005 una richiesta di ulteriore finanziamento delle spese per l’esercizio finanziario 2005 che risultano superiori all’importo notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il limite del 90 % della dotazione finanziaria che gli è stata assegnata con la decisione 2004/687/CE;

     b) le richieste di ulteriore finanziamento trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), dagli Stati membri non contemplati alla lettera a) sono accolte su base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, della somma degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e accettati nonché del totale degli importi accettati ai sensi della lettera a);

     c) non appena possibile, la Commissione notifica a tutti gli Stati membri le dotazioni definitive per l’esercizio finanziario 2005. [18]

 

          Art. 18.

     1. Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei piani presentati, approvati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei piani.

     2. Per ogni campagna gli Stati membri comunicano alla Commissione, relativamente a ciascun piano, la superficie inizialmente compresa nel piano e la sua resa media nonché la superficie risultante dalla ristrutturazione e dalla riconversione e le rese medie stimate. La comunicazione deve essere effettuata entro quattro mesi dalla fine della campagna in questione.

 

CAPO V

Informazioni e disposizioni generali

 

          Art. 19.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se hanno scelto di redigere l'inventario del potenziale produttivo su base regionale o nazionale.

     2. Qualora uno Stato membro decida di redigere l'inventario su base regionale e istituisca riserve regionali ai sensi del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999, le regioni da utilizzare sono le stesse in entrambi i casi.

     3. L'inventario contiene le seguenti informazioni:

     a) nel caso delle superfici vitate investite con varietà classificate per la produzione di vino, le superfici sono ripartite per tipo di vino (v.q.p.r.d. e vini da tavola), compresa la superficie atta alla produzione di vini designati mediante un'indicazione geografica. Occorre inoltre indicare la percentuale della superficie complessiva investita con una determinata varietà di vite qualora tale percentuale sia significativa;

     b) il totale dei diritti di impianto in portafoglio è ripartito in modo da distinguere:

     i) l'ammontare stimato, in ettari, dei diritti di nuovo impianto assegnati ai produttori, ma non ancora utilizzati,

     ii) l'ammontare stimato, in ettari, dei diritti di reimpianto detenuti dai produttori, ma non ancora utilizzati,

     iii) l'ammontare, in ettari, dei diritti di impianto nuovamente creati e non ancora assegnati alla riserva o alle riserve o soggetti alla valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e

     iv) l'ammontare, in ettari, dei diritti di impianto detenuti nella riserva o nelle riserve, e

     c) qualora l'inventario sia redatto su base nazionale, esso sarà opportunamente suddiviso per regioni.

     4. L'inventario registra la fonte o l'origine delle informazioni ivi contenute.

     5. La prima volta in cui viene compilato, l'inventario contiene informazioni concernenti la situazione alla data scelta dallo Stato membro nella precedente campagna. Esso contiene inoltre informazioni relative alla campagna di riferimento scelta dallo Stato membro le quali:

     a) sono compilate, quanto prima possibile, sulla stessa base delle informazioni contenute nel resto dell'inventario, e

     b) se del caso, possono fondarsi su stime.

     6. L'inventario è successivamente aggiornato con cadenza annuale in base alla situazione constatata alla data prefissata.

 

          Art. 20.

     1. Nella classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino gli Stati membri classificano le varietà indicando il nome, i sinonimi e il colore dell'uva.

     2. La decisione in merito alla classificazione delle varietà si basa su criteri obiettivi che tengono conto dell'attitudine colturale e delle caratteristiche analitiche e organolettiche del vino ottenuto da tali varietà.

     3. Le denominazioni e i sinonimi delle varietà classificate sono quelli stabiliti dai seguenti organismi:

     a) UIV (Ufficio internazionale vitivinicolo),

     b) UPOV (Unione per la protezione delle selezioni vegetali), e/o

     c) IPGRI (Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche).

     4. Per ciascuna delle varietà elencate nella classificazione come varietà per la produzione di vino, la classificazione indica anche i seguenti eventuali altri usi autorizzati:

     a) varietà per uve da tavola,

     b) varietà per la produzione di acquavite di vino,

     c) varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento,

     d) altri usi.

     5. Nella classificazione occorre indicare chiaramente i casi di omonimia tra le varietà.

     6. Possono essere incluse nella classificazione di uno Stato membro soltanto le varietà che possono essere commercializzate in almeno uno Stato membro ai sensi della direttiva 68/193/CEE.

     7. In deroga al paragrafo 6, uno Stato membro può includere nella classificazione varietà di viti piantate sul suo territorio prima dell'entrata in vigore della direttiva 68/193/CEE e tuttora esistenti.

     8. Se uno Stato membro in cui si applicano le disposizioni del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 classifica per la produzione di vino una varietà che non era stata in precedenza classificata nell'unità amministrative interessata, né nella legislazione comunitaria né in quella nazionale, le superfici già investite con tale varietà non possono essere destinate alla produzione di vino. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a controllare il rispetto di tale divieto. In via derogativa, gli Stati membri possono autorizzare il produttore interessato a utilizzare diritti di nuovo impianto concessi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti ad una riserva per consentire la produzione di vino nella superficie considerata. Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti questi casi.

     9. Gli Stati membri comunicano la classificazione alla Commissione nel corso di ogni campagna, specificando le eventuali modifiche apportate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 luglio 2001 i casi in cui di sono avvalsi della deroga di cui al paragrafo 7 e se intendono applicare la deroga di cui al paragrafo 8.

     10. La Commissione mette a disposizione le classificazioni trasmesse dagli Stati membri nel formato e sul supporto che ritiene più idonei.

 

          Art. 21.

     1. Quando gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative regolamentari e amministrative adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 nonché del presente regolamento, essi altresì trasmettono una breve sintesi di tali disposizioni.

     2. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate a norma del presente regolamento per un periodo di almeno 10 anni successivi all'anno di registrazione.

     3. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono trasmesse nel formato riportato nell'allegato.

 

CAPO VI

Misure provvisorie e definitive

 

          Art. 22.

     Qualora un produttore debba distillare un prodotto a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 o a norma del presente regolamento, la distillazione e il distillato non beneficiano di alcun aiuto finanziato dalla Comunità.

 

          Art. 23.

     I pagamenti da effettuarsi in applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del presente regolamento devono essere interamente versati ai beneficiari.

 

          Art. 24.

     I regolamenti (CEE) n. 2314/72, (CEE) n. 940/81, (CEE) n. 3800/81, (CEE) n. 2729/88, (CEE) n. 2741/89 e (CEE) n. 3302/90 della Commissione sono abrogati.

 

          Art. 25.

     1. I diritti di impianto disciplinati dal regolamento (CEE) n. 822/87 che, a norma dello stesso regolamento, erano validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino a quella data.

     2. Dopo la data di cui al paragrafo 1 i diritti vengono automaticamente assegnati alla pertinente riserva nazionale o regionale. Se a tale data la pertinente riserva nazionale o regionale non è stata ancora costituita, i diritti restano sospesi fino alla data di creazione della riserva. I diritti vengono allora automaticamente assegnati alla riserva.

 

          Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

 

 

ALLEGATO [19]

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 103 del Regolamento (CE) n. 555/2008, con le modalità ivi previste.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002, sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 2191/2002, dall'art. 1 del regolamento n. 571/2003, dall'art. 1 del regolamento n. 1203/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1389/2004 e così da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1216/2005.

[3] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1841/2003.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[5] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 784/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[8] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 784/2001 e sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 315/2003.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1074/2005.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento n. 1342/2002.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 315/2003.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1074/2005.

[14] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 315/2003 e così modificato dall'art. 1 del regolamento 17 ottobre 2003, n. 1841/2003.

[15] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1253/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 315/2003.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 1203/2003.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento n. 1203/2003.

[18] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1074/2005.

[19] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento n. 784/2001, dall'art. 1 del regolamento n. 315/2003 e dall'art. 1 del regolamento n. 1841/2003.