§ 1.6.1130 – Regolamento 7 luglio 2005, n. 1074.
Regolamento (CE) n. 1074/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/07/2005
Numero:1074


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1130 – Regolamento 7 luglio 2005, n. 1074.

Regolamento (CE) n. 1074/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 8 luglio 2005, n. L 175).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di armonizzare il regime comunitario degli aiuti per superficie in tutti i settori agricoli, occorre modificare le norme che disciplinano il settore viticolo per quanto riguarda la tolleranza applicabile al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

     (2) Tale modifica comporta ingenti oneri amministrativi. Poiché la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto di ogni anno, è necessario che il presente regolamento si applichi alle domande di aiuto approvate a decorrere dal 1° agosto 2005.

     (3) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione stabiliscono le regole relative al finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.

     (4) Per l’esercizio finanziario 2005 sono state attribuite dotazioni finanziarie agli Stati membri tramite la decisione 2004/687/CE della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

     (5) Le regole stabilite agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 dispongono in particolare che gli stanziamenti assegnati a uno Stato membro ai quali corrispondono spese non sostenute né liquidate al 30 giugno siano riassegnati agli Stati membri che hanno sostenuto e liquidato tutte le spese corrispondenti all’importo della dotazione assegnata loro. Tali regole dispongono inoltre che, qualora le spese sostenute da uno Stato membro al 30 giugno siano inferiori al 75 % dell’importo della loro dotazione iniziale, l’importo a esso assegnato per l’esercizio finanziario successivo venga ridotto.

     (6) Alcuni Stati membri per i quali la campagna 2004/2005 costituisce il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione incontrano difficoltà nell’applicazione di detto regime. Per tali Stati membri l’applicazione delle regole di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 comporterebbe riduzioni eccessive degli stanziamenti disponibili per la ristrutturazione e la riconversione nell’esercizio finanziario in corso e in quello successivo.

     (7) In via transitoria, per la campagna 2004/2005 è pertanto opportuno evitare tali riduzioni eccessive stabilendo la possibilità di riassegnare, entro limiti appropriati, gli stanziamenti cui corrispondono spese non sostenute né liquidate al 30 giugno 2005 agli Stati membri che a tale data non hanno ancora utilizzato totalmente le proprie dotazioni finanziarie e per i quali la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione.

     (8) Una disposizione analoga era stata istituita nel 2001 per il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Poiché gli sforzi compiuti dagli Stati membri per i quali la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione di questo regime sono maggiori di quelli osservati per alcuni Stati membri durante la campagna 2000/2001, la possibilità di riassegnare gli stanziamenti deve essere fissata a un livello più elevato di quello applicato nel 2001.

     (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è così modificato:

     1) all’articolo 15, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

     Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»;

     2) all’articolo 15 bis, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %.

     Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»;

     3) all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

     «9. Per l’esercizio finanziario 2005:

     a) ogni Stato membro per il quale la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione che notifichi alla Commissione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), un importo inferiore al 90 % della dotazione finanziaria assegnatagli dalla decisione 2004/687/CE della Commissione può rivolgere alla Commissione entro il 10 luglio 2005 una richiesta di ulteriore finanziamento delle spese per l’esercizio finanziario 2005 che risultano superiori all’importo notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il limite del 90 % della dotazione finanziaria che gli è stata assegnata con la decisione 2004/687/CE;

     b) le richieste di ulteriore finanziamento trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), dagli Stati membri non contemplati alla lettera a) sono accolte su base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, della somma degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e accettati nonché del totale degli importi accettati ai sensi della lettera a);

     c) non appena possibile, la Commissione notifica a tutti gli Stati membri le dotazioni definitive per l’esercizio finanziario 2005.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 1, punti 1) e 2), si applica alle domande di aiuto approvate a decorrere dal 1° agosto 2005.

     L’articolo 1, punto 3), si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.