§ 1.6.T44 – Decisione 6 ottobre 2004, n. 687.
Decisione n. 2004/687/CE della Commissione che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/10/2004
Numero:687


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.T44 – Decisione 6 ottobre 2004, n. 687.

Decisione n. 2004/687/CE della Commissione che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nellambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(G.U.U.E. 12 ottobre 2004, n. L 313).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

     (2) Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

     (3) Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo nel debito conto la proporzione dei vigneti comunitari nello Stato membro interessato.

     (4) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

     (5) In virtù dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione è più elevato nelle regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

     (6) Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

     (7) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % delle dotazioni iniziali, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2004/2005, tale disposizione si applica alla Grecia, le cui spese sostenute per l’esercizio 2004 rappresentano il 71,47 % della propria dotazione iniziale.

     (8) Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura nell’allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2004/2005

 

Stato membro

Superficie (ha)

Ripartizione finanziaria (EUR)

Repubblica ceca

189

1 743 010

Germania

1 971

12 671 756

Grecia

1 360

9 704 037

Spagna

19 379

145 492 269

Francia

13 541

107 042 204

Italia

14 529

103 020 889

Cipro

196

2 378 955

Lussemburgo

14

112 000

Ungheria

1 261

10 086 046

Malta

17

171 637

Austria

1 271

7 224 984

Portogallo

6 987

44 532 820

Slovenia

172

2 919 879

Slovacchia

801

2 899 514

TOTALE

61 688

450 000 000