§ 1.6.G46 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1342.
Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/07/2002
Numero:1342


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G46 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1342.

Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo.

(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare gli articoli 10, 15 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle differenti disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 30 novembre 2002.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2001, ha fissato la scadenza del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, durante il quale il produttore ottiene diritti di reimpianto dopo l'impianto della superficie in questione. Per motivi pratici legati all'ottenimento di tali diritti, occorre modificare questo periodo.

     (3) L'esperienza acquisita dimostra l'utilità di semplificare il regime dei premi per l'abbandono definitivo della viticoltura su superfici non superiori a 25 are per evitare oneri amministrativi eccessivi.

     (4) In seguito alla modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotta dal regolamento (CE) n. 2585/2001, occorre definire le condizioni per la concessione degli aiuti erogati nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale e degli aiuti ai giovani agricoltori per non pregiudicare l'obiettivo generale dell'organizzazione comune di mercato in ordine al controllo del potenziale viticolo.

     (5) Nel quadro dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, occorre distinguere quando l'aiuto è versato per la realizzazione di tutte le misure previste nel piano e quando è versato per una misura ben precisa. Occorre quindi precisare le modalità di attuazione del pagamento anticipato dell'aiuto.

     (6) Occorre tener conto dei vincoli climatici o sanitari per adeguare la durata dei piani di ristrutturazione e di riconversione quando l'aiuto è versato in anticipo.

     (7) Occorre modificare le sanzioni previste per renderle proporzionali alla realizzazione delle misure previste nel piano e non eseguite nei termini fissati. È quindi necessario, ai fini del controllo, fissare il criterio di verifica della realizzazione di dette misure.

     (8) Alla luce dell'esperienza acquisita è utile prevedere disposizioni particolari per il caso il cui il produttore rinuncia alla realizzazione del piano o al pagamento anticipato dell'aiuto.

     (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è modificato come segue:

     a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

     (Omissis).

     b) Al paragrafo 5, la data del "31 marzo 2002" è sostituita dalla data del (Omissis).

     2) L'articolo 8 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il paragrafo 6 è soppresso.

     3) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.