§ 1.1.396 - Regolamento 26 giugno 2001, n. 1253.
Regolamento (CE) n. 1253/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/06/2001
Numero:1253


Sommario
Art. 1.      All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000, è aggiunto il seguente paragrafo: "8. Per quanto riguarda l'esercizio 2000-01:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.396 - Regolamento 26 giugno 2001, n. 1253.

Regolamento (CE) n. 1253/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 173)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, modificato dal regolamento (CE) n. 784/2001, stabiliscono norme concernenti il finanziamento del regime di ristrutturazione e riconversione.

     (2) Le dotazioni finanziarie a favore degli Stati membri per l'esercizio 2000/01 sono state stabilite con la decisione 2000/503/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, che fissa una ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2000/01.

     (3) In particolare, le norme prevedono che gli importi stanziati a favore di uno Stato membro ma da questo non effettivamente utilizzati entro il 30 giugno siano destinati ad altri Stati membri che richiedono tali finanziamenti e che entro il 30 giugno hanno utilizzato l'intera dotazione ricevuta. Tali norme stabiliscono inoltre una riduzione degli importi stanziati a favore degli Stati membri negli esercizi finanziari successivi, se lo Stato membro in questione non ha effettivamente sostenuto le spese previste per l'esercizio finanziario in corso.

     (4) Durante il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione, alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'istituire e nell'attuare tale regime. In detti Stati membri, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 16 e 17 comporterebbe riduzioni eccessive degli importi disponibili per la ristrutturazione e la riconversione nel presente e nel prossimo esercizio finanziario. Tali difficoltà sono state meno gravi in altri Stati membri, che non potranno comunque spendere tutti i fondi ad essi assegnati entro il 30 giugno ma dovrebbero poterli utilizzare entro il 15 ottobre.

     (5) Per l'esercizio 2000-01 e su base transitoria, è pertanto opportuno limitare tali riduzioni eccessive prevedendo la possibilità di destinare nuovamente gli importi relativi a spese non interamente sostenute entro il 30 giugno 2001 agli Stati membri che per tale data non hanno ancora completamente utilizzato la rispettiva dotazione, entro determinati limiti.

     (6) Per l'esercizio finanziario 2000-01, è inoltre opportuno prevedere in via transitoria la possibilità di destinare gli importi relativi a spese non effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2001 agli Stati membri che hanno utilizzato una quota significativa della loro dotazione, entro il limite del rispettivo stanziamento iniziale.

     (7) Affinché gli Stati membri possano presentare la richiesta di cui al presente regolamento, questo deve entrare in vigore al più tardi il 30 giugno 2001.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000, è aggiunto il seguente paragrafo: "8. Per quanto riguarda l'esercizio 2000-01:

     a) uno Stato membro che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), notifica alla Commissione un importo inferiore al 75% della dotazione finanziaria assegnatagli nel quadro della decisione 2000/503/CE della Commissione, può trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno una richiesta di successivo finanziamento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2000-01 superiore all'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a);

     b) una richiesta presentata da uno Stato membro conformemente alla lettera a) del presente paragrafo è accettata nella misura in cui la somma dell'importo accettato e dell'importo notificato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non supera il 75% dello stanziamento complessivo previsto per lo Stato membro di cui trattasi dalla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate;

     c) uno Stato membro che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), notifica alla Commissione un importo pari ad almeno il 75% della dotazione finanziaria assegnatagli nel quadro della decisione 2000/503/CE ma inferiore all'importo complessivo di tale dotazione, può trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno una richiesta di successivo finanziamento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2000-01 superiore all'importo notificato alla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a);

     d) una richiesta presentata da uno Stato membro conformemente alla lettera c) del presente paragrafo è accettata nella misura in cui la somma dell'importo accettato e dell'importo notificato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non supera l'importo complessivamente stanziato per lo Stato membro di cui trattasi dalla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate;

     e) in deroga al paragrafo 2, le domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sono accettate su base proporzionale, utilizzando il quantitativo disponibile previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e del totale degli importi accettati conformemente alle lettere b) e d) del presente paragrafo, dall'importo complessivamente assegnato agli Stati membri in base alla decisione 2000/503/CE. Quanto prima dopo il 30 giugno, la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura le richieste possono essere accettate."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.