§ 1.1.365 - Regolamento 23 aprile 2001, n. 784.
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:23/04/2001
Numero:784


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.365 - Regolamento 23 aprile 2001, n. 784.

Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo

(G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 113)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Dagli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999 risulta che la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti implica l'estirpazione e il reimpianto delle superfici viticole interessate dai piani elaborati dagli Stati membri. Tuttavia, in alcuni casi la situazione strutturale esige il ricorso a diritti di nuovo impianto. Il ricorso a tali diritti deve essere limitato alla superficie strettamente indispensabile dal punto di vista tecnico per conseguire l'obiettivo della ristrutturazione. Occorre pertanto tener presente questa possibilità e completare la norma suddetta in conformità.

     (2) I diversi lavori agricoli di ristrutturazione e di riconversione di un vigneto si effettuano in pratica per particella. Per agevolare l'attuazione dei pianti è necessario precisare le condizioni alle quali i produttori possono beneficiare degli aiuti a titolo di anticipo prima che una misura sia stata eseguita.

     (3) La formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non è riportata correttamente nella tabella 4.1 dell'allegato (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese). Per evitare qualsiasi confusione è necessario uniformare i due testi.

     (4) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso un parere nel termine stabilito dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione è modificato come segue:

     1) All'articolo 13, lettera c), è aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici."

     2) All'articolo 15, lettera c), dopo i termini "per un'altra misura" sono aggiunti i termini: "della stessa particella".

     3) Nella tabella 4.1 dell'allegato, la nota (2) è sostituita dal testo seguente (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese): "Spese effettivamente sostenute fino alla data indicata [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento]".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.