§ 1.6.1150 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1216.
Regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/2005
Numero:1216


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1150 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1216.

Regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 80, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Vari Stati membri incontrano notevoli difficoltà nell'applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative alla procedura di regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Tali difficoltà riguardano in particolare la data a decorrere dalla quale deve essere seguita detta procedura. L'applicazione delle varie disposizioni relative alla concessione della deroga comporta infatti notevoli e complessi oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni.

     (2) Per risolvere tali difficoltà occorre modificare le disposizioni relative alla regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente. Nell'attesa di una proposta adeguata al Consiglio, per permettere il corretto espletamento dei suddetti oneri amministrativi è opportuno rinviare definitivamente al 31 dicembre 2007, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, la data di chiusura di tale procedura.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1227/2000.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

     «1 bis. Il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 dicembre 2007.».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.