§ 1.6.S10 – Regolamento 30 luglio 2004, n. 1389.
Regolamento (CE) n. 1389/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/07/2004
Numero:1389


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.S10 – Regolamento 30 luglio 2004, n. 1389.

Regolamento (CE) n. 1389/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 31 luglio 2004, n. L 255).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 80, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per derogare al paragrafo 2 del medesimo articolo è stato prorogato al 31 luglio 2004. Al fine di risolvere gli ultimi problemi di ordine pratico, è opportuno prorogare nuovamente tale termine. In effetti, l’applicazione delle varie disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda i controlli e le sanzioni. Per consentire il corretto adempimento di detti oneri amministrativi occorre pertanto prorogare definitivamente il termine suddetto al 31 luglio 2005.

     (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000, il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

     «1 bis. Il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è prorogato al 31 luglio 2005.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.