§ 1.1.299 - Regolamento 28 marzo 2003, n. 571.
Regolamento (CE) n. 571/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/03/2003
Numero:571


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.299 - Regolamento 28 marzo 2003, n. 571.

Regolamento (CE) n. 571/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 29 marzo 2003, n. L 82).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare l'articolo 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di risolvere uno specifico problema pratico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle diverse disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 luglio 2003.

     (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/2003.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1227/2000 è sostituito dal testo seguente:

     «1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 luglio 2003.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.