§ 3.3.35 - L.R. 13 agosto 2002, n. 22.
Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:13/08/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura)
Art. 1 bis.  Emergenze nel settore forestale.
Art. 1 bis.1  Misure urgenti per contrastare la diffusione del bostrico
Art. 1 ter.  (Altre emergenze)
Art. 2.  (Interventi straordinari per la B.S.E.).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 3.3.35 - L.R. 13 agosto 2002, n. 22.

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura. [1]

(B.U. 16 agosto 2002, n. 33 – S.S. n. 16).

 

Art. 1. (Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura) [2].

     1. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 bis, è istituito il “Fondo regionale per le emergenze in agricoltura”, di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro [3].

     2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie purchè rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L’intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l’eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l’infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l’abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell’abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonchè la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche [4].

     3. Gli interventi possono:

     a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

     b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l’eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

     c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all’abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

     3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

a) perdite da epizoozie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;

b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;

c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;

d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali [5].

     3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;

b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;

c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale [6].

     4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

     4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori [7].

     4 ter. Dall’importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonchè i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti [8].

     5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. La documentazione della spesa deve permettere l’individuazione dell’oggetto della spesa e dimostrare l’avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi [9].

     6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al “Fondo regionale per le emergenze in agricoltura”, presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole [10].

     7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l’emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole, o suo delegato, è l’amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento [11].

     8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.

     9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, in adempimento all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE n. 1857/2006), sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili [12].

     Nei casi di assoluta urgenza e necessità l’amministratore del Fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

     10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il “rendiconto finanziario” è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.

     11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con la denominazione “Fondo regionale per le emergenze in agricoltura” alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d’investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura” e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l’anno 2002 [13].

     12. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

 

     Art. 1 bis. Emergenze nel settore forestale. [14]

     1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali [15].

     2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell’eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l’infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale [16].

     2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e degli aiuti per l'attivazione degli interventi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento [17].

     2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato [18].

     2-quater. È ammessa l'erogazione parziale degli incentivi previa presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, purché sia rendicontato almeno il 50 per cento dell'intervento e purché l'importo da liquidare sia pari ad almeno 10.000 euro [19].

     3. [Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto] [20].

     4. [Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all’istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell’amministratore del Fondo] [21].

 

     Art. 1 bis.1 Misure urgenti per contrastare la diffusione del bostrico [22]

     1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.

     2. Le imprese forestali che operano come soggetti delegati dai proprietari devono essere iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

     3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.

     4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.

     5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.

 

     Art. 1 ter. (Altre emergenze) [23]

     1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purchè i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.

     1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni [24].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo o del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura [25].

     2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati [26].

 

     Art. 2. (Interventi straordinari per la B.S.E.).

     1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza del settore zootecnico causata dall’encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell’articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.

     2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni. Dai benefici sono escluse le imprese che esercitano solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli [27].

     3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l’attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell’attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell’Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall’Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell’Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell’ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell’indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l’impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell’Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.

     3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni  atmosferiche, calamità naturali [28].

     4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l’intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.

     5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l’intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.

     6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell’agricoltura, cui compete l’attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:

     a) fotocopia dell’Ordinanza di abbattimento dei capi;

     b) fotocopia dell’attestato di avvenuta distruzione dei capi;

     c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;

     d) ogni altro documento ritenuto utile per l’istruttoria.

     7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all’istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell’istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un’unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall’autorità sanitaria.

     8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.

     9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al “Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura” istituito con l’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, la presente legge è inviata alla Commissione europea per l’esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, successivamente all’approvazione da parte della competente Commissione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[3] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[4] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14, sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[8] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[10] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[11] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[13] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[14] Articolo inserito dall'art. 99 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[17] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[18] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[20] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[21] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[22] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[23] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[27] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[28] Comma inserito dall’art. 22 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.