§ 4.8.126 - L.R. 1 luglio 2022, n. 9.
Disposizioni in materia di intermodalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:01/07/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Trasporto intermodale)
Art. 2.  (Abrogazioni)
Art. 3.  (Norme finanziarie)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.8.126 - L.R. 1 luglio 2022, n. 9.

Disposizioni in materia di intermodalità.

(B.U. 6 luglio 2022, n. 27 - S.O. n. 14)

 

Art. 1. (Trasporto intermodale)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le parole «nel Libro Bianco (La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte)» sono sostituite dalle seguenti: «nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15/2004 è inserita la seguente:

«a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15/2004 dopo la parola «servizi» è inserita la seguente: «intermodali».

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 15/2004 è aggiunta la seguente:

«b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.».

 

     Art. 2. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);

b) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

c) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

 

     Art. 3. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 15/2004 , come inserita dall'articolo 1, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 15/2004 , come aggiunta dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.