§ 2.1.90 - L.R. 28 maggio 2021, n. 8.
Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:28/05/2021
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7/2000)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000)
Art. 6.  (Abrogazioni)


§ 2.1.90 - L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

(B.U. 3 giugno 2021, n. 22)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), detta disposizioni attinenti la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.

2. In adempimento alle previsioni della legge regionale 1/2020, il Comitato permanente alla semplificazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2020 condivide con le organizzazioni esponenziali dei portatori degli interessi regolati e con le associazioni degli ordini professionali e dei consulenti d'impresa maggiormente rappresentativi il contenuto di specifiche direttive finalizzate ad assicurare l'adozione omogenea della modulistica attinente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1 con la presente legge la Regione apporta le opportune modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario, dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla legislazione statale.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:

a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;

c) lo snellimento della documentazione amministrativa;

d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;

e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Nella legge di semplificazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.

5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990 .».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 14 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole «della comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «di avvio del procedimento»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) dopo la parola «competente,» sono inserite le seguenti: «il domicilio digitale dell'Amministrazione,»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il responsabile dell'istruttoria;»;

3) alla lettera d bis) dopo la parola «procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione»;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;»;

5) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis).».

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 22 bis 1 nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 22 bis 1 (Rappresentante unico regionale)

1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «che» è sostituita dalle seguenti: «in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.».

 

     Art. 6. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

a) l'articolo 4, il comma 5 dell'articolo 5, gli articoli 7, 12, 13, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 23 e 25 della legge regionale 7/2000;

b) gli articoli 5, 9 e 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;

c) gli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), modificativi, rispettivamente, dell'articolo 7, dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000;

d) il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali).