§ 1.2.74 – L.R. 24 maggio 2004, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:24/05/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7/2000).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7/2000).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7/2000).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 7/2000).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7/2000).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7/2000).
Art. 7.  (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 7/2000).
Art. 8.  (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 7/2000).
Art. 9.  (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7/2000).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 7/2000).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 7/2000).
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 7/2000).
Art. 13.  (Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 7/2000).
Art. 14.  (Inserimento dell’articolo 22 ter nella legge regionale 7/2000).
Art. 15.  (Inserimento dell’articolo 22 quater nella legge regionale 7/2000).
Art. 16.  (Inserimento dell’articolo 22 quinquies nella legge regionale 7/2000).
Art. 17.  (Inserimento dell’articolo 22 sexies nella legge regionale 7/2000).
Art. 18.  (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 7/2000).
Art. 19.  (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/2000).
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000).
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 7/2000).
Art. 22.  (Modifica all’articolo 55 della legge regionale 7/2000).
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 7/2000).
Art. 24.  (Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 7/2000).
Art. 25.  (Pubblicazione).


§ 1.2.74 – L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(B.U. 26 maggio 2004, n. 21).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7/2000).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. L’azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell’attività amministrativa la Regione incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.”;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     “2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.”;

     d) alla lettera a) del comma 3 le parole “di esecuzione delle leggi di settore” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7/2000).

     1. All’articolo 2 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all’Agenzia regionale della sanità, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.”;

     b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

     “2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7/2000).

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7/2000 le parole “Con decreto del Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 7/2000).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali”;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all’attività contrattuale.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7/2000). [1]

     1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:

     “a bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c);”.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7/2000).

     1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7/2000 le parole “Il Direttore regionale o di Ente regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale”.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 7/2000).

     1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 7/2000 le parole “il Direttore regionale o di Ente regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 7/2000).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000 è sostituita dalla seguente:

     “c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’articolo 24;”.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7/2000). [2]

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 7/2000 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 7/2000).

     1. All’articolo 19 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6 dopo le parole “di cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “o Assessori loro delegati”;

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     “7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).”.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 7/2000). [3]

     1. L’articolo 21 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 21. (Esame di interessi pubblici nell’ambito dell’Amministrazione regionale).

     1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni centrali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 7/2000).

     1. L’articolo 22 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 22. (Conferenza di servizi).

     1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

     2. Quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

     3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

     4. Quando l’attività’ del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.

     5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.”.

 

     Art. 13. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 7/2000). [4]

     1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 7/2000, come sostituito dall’articolo 12, è inserito il seguente:

     “Art. 22 bis. (Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari).

     1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell’opera, su motivata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

     2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

     3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l’articolo 22 ter, comma 5.

     4. Nel caso in cui l’intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell’incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

     5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

     6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.”.

 

     Art. 14. (Inserimento dell’articolo 22 ter nella legge regionale 7/2000). [5]

     1. Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall’articolo 13, è inserito il seguente:

     “Art. 22 ter. (Funzionamento).

     1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.

     2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

     3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

     4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.

     5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

     6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell’articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

     7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

     8. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l’adozione della decisione conclusiva, l’amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

     9. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell’articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

     10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all’esame del provvedimento.

     11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

     12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell’amministrazione proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.”.

 

     Art. 15. (Inserimento dell’articolo 22 quater nella legge regionale 7/2000). [6]

     1. Dopo l’articolo 22 ter della legge regionale 7/2000, come inserito dall’articolo 14, è inserito il seguente:

     “Art. 22 quater. (Dissenso).

     1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell’assenso. 2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori stabiliti per l’adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell’articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell’articolo 22 ter.

     3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell’organo collegiale esecutivo dell’ente territoriale procedente, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione statale, si applica l’articolo 14 quater della legge 241/1990.”.

 

     Art. 16. (Inserimento dell’articolo 22 quinquies nella legge regionale 7/2000). [7]

     1. Dopo l’articolo 22 quater della legge regionale 7/2000, come inserito dall’articolo 15, è inserito il seguente:

     “Art. 22 quinquies. (Concessionari).

     1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 9 della medesima legge.”.

 

     Art. 17. (Inserimento dell’articolo 22 sexies nella legge regionale 7/2000).

     1. Dopo l’articolo 22 quinquies della legge regionale 7/2000, come inserito dall’articolo 16, è inserito il seguente:

     “Art. 22 sexies. (Partecipazione dell’Amministrazione regionale).

     1. Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all’articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 7/2000). [8]

     1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7/2000 le parole “dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’ulteriore normativa statale vigente in materia” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000”.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 7/2000).

     1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000 dopo la parola “società,” sono inserite le seguenti: “persone giuridiche, amministratori,”.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000).

     1. L’articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

     “Art. 43. (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati).

     1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l’elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall’ufficio regionale che ha concesso l’incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.”.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 7/2000).

     1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 52 della legge regionale 7/2000 le parole “dell’Ufficio legislativo e legale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Avvocatura della Regione”.

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 55 della legge regionale 7/2000).

     1. Al comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale 7/2000 le parole “dell’Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie”.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 7/2000). [9]

     1. All’articolo 64 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole “dall’Ufficio legislativo e legale” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Avvocatura della Regione”;

     b) al comma 4 le parole “del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente” sono sostituite dalle seguenti: “del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale”.

 

     Art. 24. (Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 7/2000).

     1. All’articolo 67 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.”;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.”;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.”;

     d) al comma 5 le parole “di cui ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2”.

 

     Art. 25. (Pubblicazione).

     1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo aggiornato della legge regionale 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.