§ 5.8.27 – L.R. 25 agosto 2006, n. 18.
Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:25/08/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di intervento).
Art. 2.  (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia).
Art. 3.  (Elementi statutari).
Art. 4.  (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali).
Art. 5.  (Accordi di programma e procedure accelerate).
Art. 6.  (Contributi regionali).
Art. 7.  (Approvazione preliminare).
Art. 8.  (Abrogazioni).
Art. 9.  (Norme finanziarie).


§ 5.8.27 – L.R. 25 agosto 2006, n. 18.

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area.

(B.U. 30 agosto 2006, n. 35).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di intervento).

     1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l’identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un’intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l’iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale [1].

     2. [Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l’iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.] [2]

 

     Art. 2. (Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia). [3]

     1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata Fondazione Aquileia.

     2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.

 

     Art. 3. (Elementi statutari). [4]

     1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

     a) la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

     b) lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

     c) il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

 

     Art. 4. (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali). [5]

     1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.

     1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonchè al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie [6].

     1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima [7].

 

     Art. 5. (Accordi di programma e procedure accelerate).

     1. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 3 che richiedono l’intervento coordinato di più enti che non partecipano alla gestione della Fondazione, la Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento [8].

     2. [Alla realizzazione delle opere, finanziate o progettate ai sensi dell’articolo 3, si applicano le disposizioni speciali di cui al Capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come inserito dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 3/2001] [9].

 

     Art. 6. (Contributi regionali).

     1. La Regione promuove la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, creando un circuito specificatamente turistico - culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come sostituito dall’articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005.

     3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel perseguire l'obiettivo di integrazione degli aspetti dello sviluppo turistico dei siti archeologici di cui al comma 1 e di favorire la valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni dell'area interessata contributi per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi [10].

     4. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 [11].

     5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche per gli interventi in aree sottoposte a tutela, può concedere contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche di Aquileia [12].

     6. Al fine di assicurare l’effettivo incremento dei servizi offerti all’utenza, la Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali e le condizioni per l’ammissione ai contributi di cui al comma 5.

     7. La Giunta regionale può modificare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione degli incentivi di settore al fine di stabilire criteri di priorità a favore degli interventi diretti alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) [13].

 

     Art. 7. (Approvazione preliminare).

     1. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 10 agosto 1970, n. 33 (Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d’ integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche);

     b) legge regionale 12 maggio 1977, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia);

     c) legge regionale 13 giugno 1988, n. 47 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia).

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 con riferimento al capitolo 5148 (2.1.242.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con la denominazione “Conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia” e con lo stanziamento complessivo di 1.770.000 euro, suddivisi in ragione di 770.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, lettera a) relativamente al finanziamento per il sostegno dell’attività istituzionale della Fondazione Aquileja è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5149 (2.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - con denominazione “Finanziamenti a sostegno dell’attività istituzionale della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia” e con lo stanziamento complessivo di 160.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9221 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione “Finanziamenti all’Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) per la creazione di un circuito turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali” e con lo stanziamento complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9223 (2.1.232.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione “Finanziamenti ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici, e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi” e con lo stanziamento complessivo di 320.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per l’anno 2006 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9227 (2.1.243.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo del sistema turistico regionale - con denominazione “Contributi per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione ed il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture turistiche finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche” e con lo stanziamento complessivo di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008.

     6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelevamento di  complessivi 2.700.000 euro suddivisi in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’apposito fondo globale iscritto sull’unità revisionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[5] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[7] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[10] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[12] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4, modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 4.