§ 14.4.21 - L. 9 marzo 1967, n. 121.
Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:09/03/1967
Numero:121


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero [...]
Art. 2.      Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, [...]
Art. 3.      All'apposito capitolo, indicato dall'art. 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purché afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci già [...]
Art. 4.      La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti [...]
Art. 5.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità dalle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di [...]
Art. 6.      All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad [...]


§ 14.4.21 - L. 9 marzo 1967, n. 121.

Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea.

(G.U. 25 marzo 1967, n. 76).

 

Art. 1.

     Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

     Anno 1967 L. 200.000.000

     Anno 1968 L. 200.000.000

     Anno 1969 L. 200.000.000

     Anno 1970 L. 200.000.000

     Anno 1971 L. 200.000.000

 

     Art. 2.

     Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro per la pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.

     Alle predette Soprintendenze è affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:

     a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;

     b) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonché di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni;

     c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;

     d) il restauro e l'ampliamento di musei già esistenti e la sistemazione dei nuovi.

     Alle medesime Soprintendenze è altresì applicata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonché l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna località limitatamente alle zone archeologiche determinate.

 

     Art. 3.

     All'apposito capitolo, indicato dall'art. 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purché afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci già contenute in altri capitoli.

     Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

 

     Art. 4.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilità, i mezzi tecnici richiesti, nonché a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

 

     Art. 5.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità dalle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

     La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonché alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col Comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

     Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'art. 1 per l'esercizio 1967.

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.