§ 6.1.3 – L.R. 10 agosto 1970, n. 33.
Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:10/08/1970
Numero:33


Sommario
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia contributi straordinari fino al complessivo ammontare di lire 600 milioni, a fronte degli oneri compresi quelli [...]
Art. 6.      Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali di cui all'articolo precedente devono essere presentati all'Assessorato dell'urbanistica, assieme ad una relazione illustrativa ed [...]
Art. 7.      La concessione dei contributi è disposta con decreto- dell'Assessore all'urbanistica in base ai programmi approvati dalla Giunta regionale, come previsto dall'articolo precedente
Art. 8.      Nel procedere alla concessione delle aree acquisite con i contributi della Regione, per i fini indicati nell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il Comune di Aquileia è tenuto a dare [...]
Art. 9.      Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi della Regione dovranno dal Comune di Aquileia essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per l'esecuzione [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 200 milioni
Art. 11.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 563 con la [...]


§ 6.1.3 – L.R. 10 agosto 1970, n. 33. [1]

Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche. [2]

(B.U. 27 agosto 1970, n. 30).

 

CAPO I

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [3].

 

CAPO II

 

Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia contributi straordinari fino al complessivo ammontare di lire 600 milioni, a fronte degli oneri compresi quelli relativi ad appalti in aumento e revisione prezzi che - in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni - detto Comune andrà ad assumere per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione di aree e di esecuzione di opere di urbanizzazione [4].

 

     Art. 6.

     Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali di cui all'articolo precedente devono essere presentati all'Assessorato dell'urbanistica, assieme ad una relazione illustrativa ed al preventivo delle spese occorrenti per darvi esecuzione.

     I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica d'intesa con l'Assessore ai lavori pubblici.

 

     Art. 7.

     La concessione dei contributi è disposta con decreto- dell'Assessore all'urbanistica in base ai programmi approvati dalla Giunta regionale, come previsto dall'articolo precedente.

     All'impegno definitivo della spesa ed all'erogazione dei contributi si provvede:

     a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del Comune, del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell'ordinanza di deposito dell'indennità di esproprio o dell'autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;

     b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

     Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, può anche disporsi l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.

     Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

 

     Art. 8.

     Nel procedere alla concessione delle aree acquisite con i contributi della Regione, per i fini indicati nell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, il Comune di Aquileia è tenuto a dare preferenza a quei richiedenti che, in esecuzione dei piani annuali di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1967, n. 121, abbiano dovuto sgomberare le realità immobiliari di loro proprietà.

     A carico di detti richiedenti può non essere posta alcuna spesa per opere di urbanizzazione, qualora non proprietari di aree edificabili nell'ambito del Comune di Aquileia [5].

 

     Art. 9.

     Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi della Regione dovranno dal Comune di Aquileia essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

     L'accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 200 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 565 con la denominazione: «Concorso nelle spese per l'indennità di espropriazione e per il prezzo di compravendita dei terreni e degli immobili compresi nei piani annuali apprestati dalla Soprintendenza alle Antichità competente per territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1967, n. 121» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 565.

 

     Art. 11.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 563 con la denominazione: «Contributi straordinari al Comune di Aquileia per la realizzazione di programmi di acquisizione ed utilizzazione, in attuazione di un piano di zona, formato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     La spesa di lire 600 milioni prevista dall'art. 5 della presente legge fa carico al precitato capitolo 563 [6].


[1] Legge abrogata dall’art. 8 della L.R. 25 agosto 2006, n. 18.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Capo abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1977, n. 25.

[4] Articolo così integrato dall'art. 5 della L.R. 12 maggio 1977, n. 25.

[5] Comma così integrato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 1977, n. 25.

[6] Vedi anche gli artt. 8 e 9 della L.R. 12 maggio 1977, n. 25, nonché l'art. 1 della L.R. 25 giugno 1981, n. 38.