§ 5.7.54 – L.R. 13 giugno 1988, n. 47.
Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:13/06/1988
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e finalità della legge.
Art. 2.  Tipologia e priorità degli interventi.
Art. 3.  Ruolo della Provincia di Udine.
Art. 4.  Ruolo del Comune di Aquileia.
Art. 5.  Istituzione del Comitato per la programmazione e per il coordinamento degli interventi per Aquileia.
Art. 6.  Provvidenze previste da leggi regionali vigenti.
Art. 7.  Ulteriori competenze della Regione.
Art. 8.  Fondazione per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di Aquileia.
Art. 9.  Assegnazioni finanziarie alla Provincia di Udine e al Comune di Aquileia.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 5.7.54 – L.R. 13 giugno 1988, n. 47. [1]

Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia.

(B.U. 14 giugno 1988, n. 75).

 

Art. 1. Obiettivi e finalità della legge.

     1. In attesa di una legge speciale dello Stato che disciplini in modo organico la ricerca archeologica, la salvaguardia, il recupero e l'organizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico, culturale ed ambientale della città di Aquileia, la Regione promuove, d'intesa con la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, sentita l'Amministrazione provinciale di Udine ed il Comune di Aquileia, iniziative ed interventi volti alla valorizzazione del predetto patrimonio, garantendone l'integrazione con i normali processi di sviluppo socio-economico nel Comune di Aquileia.

 

     Art. 2. Tipologia e priorità degli interventi.

     1. Le iniziative e gli interventi previsti dall'articolo 1 riguardano prioritariamente lo studio e la progettazione della viabilità interna ed esterna della città di Aquileia - che possono essere preceduti da un concorso internazionale di idee -, i connessi interventi relativi alla realizzazione di parcheggi, la sistemazione della piazza Capitolo e delle vie circostanti, la creazione di percorsi pedonali, in funzione della creazione di un «Parco archeologico e monumentale.»

     2. Altre iniziative riguardano la valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale ed ambientale della città di Aquileia anche in funzione del suo sviluppo economico-turistico e culturale.

 

     Art. 3. Ruolo della Provincia di Udine.

     1. In armonia con i principi informativi della programmazione regionale e con la normativa di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la Regione riconosce alla Provincia di Udine la funzione di programmazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2, da attuarsi, d'intesa con il Comune di Aquileia, con lo studio e la progettazione del «Parco archeologico e monumentale di Aquileia» quale quadro urbanistico di riferimento e programma per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari.

 

     Art. 4. Ruolo del Comune di Aquileia.

     1. Il Comune di Aquileia predispone, per la realizzazione del progetto del Parco archeologico e monumentale e degli interventi che saranno definiti dalla Provincia di Udine su proposta del Comitato previsto dall'articolo 5, l'aggiornamento del Piano regolatore generale comunale.

     2. Spetta inoltre al Comune di Aquileia, nell'ambito delle proprie competenze, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni necessarie all'attuazione del piano medesimo e del Parco archeologico monumentale.

 

     Art. 5. Istituzione del Comitato per la programmazione e per il coordinamento degli interventi per Aquileia.

     1. Al fine di consentire l'approfondimento delle problematiche connesse con l'attuazione della presente legge, è istituito, con sede presso il Comune di Aquileia, il «Comitato per la programmazione e per il coordinamento delle iniziative e degli interventi per Aquileia» nel quale sono rappresentati: la Regione, la Provincia di Udine, il Comune di Aquileia, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, l'Arcidiocesi di Gorizia.

     2. Il Comitato è così composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'Assessore regionale all'istruzione. alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, che lo presiede;

     b) dal Presidente della Provincia di Udine o da un suo delegato; c) dal Sindaco del Comune di Aquileia o da un suo delegato;

     d) dal Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o da un suo delegato;

     e) dall'Arcivescovo di Gorizia o da un suo delegato;

     f) dall'Assessore alla cultura della Provincia di Udine;

     g) dall'Assessore alla gestione del territorio, trasporti e tutela ambientale della Provincia di Udine;

     h) dall'Assessore ai lavori pubblici ed all'urbanistica del Comune di Aquileia;

     i) dall'Assessore al turismo ed ai beni culturali del Comune di Aquileia;

     l) da tre consiglieri comunali del Comune di Aquileia, di cui uno di minoranza;

     m) dal Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali o da un suo delegato;

     n) dal Direttore regionale della programmazione e del bilancio o da un suo delegato;

     o) dal Direttore regionale della pianificazione territoriale o da un suo delegato;

     p) da un archeologo e da un urbanista di chiara fama nominati dalla Giunta regionale su proposta del Ministero per i beni culturali e ambientali.

     3. Il predetto Comitato svolge funzioni propositive e consultive in merito a tutte le iniziative che saranno attuate ai sensi della presente legge ed in particolare ha il compito di favorire l'uniformità di indirizzo tra le predette iniziative e gli interventi attuati dallo Stato e da altri enti ed istituzioni, pubbliche o private.

     4. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può far partecipare ai lavori del Comitato studiosi ed esperti sugli argomenti in esame, senza diritto di voto.

 

     Art. 6. Provvidenze previste da leggi regionali vigenti.

     1. La Regione provvede ad inserire in un quadro di priorità gli interventi in favore del Comune di Aquileia concernenti le provvidenze previste dalle leggi regionali vigenti in materia di recupero urbanistico e di tutela ambientale.

 

     Art. 7. Ulteriori competenze della Regione.

     1. La Regione esercita le ulteriori competenze assegnate dallo Stato per il recupero e lo sviluppo del patrimonio archeologico di Aquileia adeguandosi ai principi informatori della presente legge.

 

     Art. 8. Fondazione per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di Aquileia.

     1. La Regione, in conformità alla normativa statale in materia, si propone di attivare la creazione di una fondazione che abbia lo scopo di favorire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico, culturale ed ambientale di Aquileia.

 

     Art. 9. Assegnazioni finanziarie alla Provincia di Udine e al Comune di Aquileia.

     1. La Regione assegna alla Provincia di Udine i fondi necessari per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ed al Comune di Aquileia i finanziamenti per l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1988.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, sono istituiti, alla Rubrica n. 18, il programma 2.3.9. «Progetto per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali di Aquileia» e, nelle spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6260 [2.1.233.3.08.27] con la denominazione «Assegnazione di fondi all'Amministrazione provinciale di Udine per la programmazione di iniziative ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, storico, culturale ed ambientale della città di Aquileia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.

     3. Sul predetto capitolo 6260 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     4. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà con le procedure e le modalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     5. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1988 e lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, - alla Rubrica n. 18 - programma 2.3.9. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6261 [2.1.232.5.08.27] con la denominazione «Finanziamenti al Comune di Aquileia per l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle acquisizioni necessarie all'attuazione del progetto del Parco archeologico e monumentale di Aquileia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1988 e lire 1.000 milioni per l'anno 1989.

     7. Sul predetto capitolo 6261 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     8. All'eventuale rifinanziamento degli interventi relativi ai lavori, alle opere ed alle acquisizioni previsti dall'articolo 9 si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, da approvarsi per gli anni 1989 e successivi.

     9. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 7, Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); di tale importo la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1988 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988.


[1] Legge abrogata dall’art. 8 della L.R. 25 agosto 2006, n. 18.