§ 4.5.125 - L.R. 18 giugno 2007, n. 16.
Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:18/06/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Competenze delle Province)
Art. 4.  (Competenze dei Comuni)
Art. 5.  (Competenze dell’ARPA)
Art. 6.  (Disposizioni attuative)
Art. 7.  (Informazioni sulla qualità dell’aria)
Art. 8.  (Piano di azione regionale)
Art. 9.  (Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria)
Art. 10.  (Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria)
Art. 11.  (Sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria)
Art. 12.  (Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
Art. 13.  (Piano di azione comunale)
Art. 14.  (Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
Art. 15.  (Provvedimenti per la mobilità veicolare)
Art. 16.  (Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)
Art. 17.  (Obiettivi)
Art. 18.  (Competenze della Regione)
Art. 19.  (Competenze delle Province)
Art. 20.  (Competenze dei Comuni)
Art. 21.  (Comitati misti paritetici)
Art. 22.  (Informazione sul rumore ambientale)
Art. 23.  (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
Art. 24.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici)
Art. 25.  (Divieto di contatto di aree)
Art. 26.  (Contenuti e finalità)
Art. 27.  (Predisposizione e approvazione)
Art. 28.  (Disposizioni in materia di impatto acustico)
Art. 29.  (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)
Art. 30.  (Piano comunale di risanamento acustico)
Art. 31.  (Piano aziendale di risanamento acustico)
Art. 32.  (Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico)
Art. 33.  (Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)
Art. 34.  (Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
Art. 35.  (Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)
Art. 36.  (Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)
Art. 37.  (Contributi per l’isolamento acustico degli edifici)
Art. 38.  (Copertura)
Art. 39.  (Poteri sostitutivi)
Art. 40.  (Sanzioni)
Art. 41.  (Norme transitorie)
Art. 42.  (Rinvio dinamico)


§ 4.5.125 - L.R. 18 giugno 2007, n. 16.

Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

(B.U. 27 giugno 2007, n. 26)

 

TITOLO I

TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

Capo I

Principi e disciplina generale

 

Art. 1. (Obiettivi)

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell’aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

     1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:

     a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente;

     b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;

     c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:

     1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;

     2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

     3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;

     4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;

     d) all’individuazione dell’autorità competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;

     e) all’elaborazione e all’adozione del:

     1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);

     2) Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);

     3) Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);

     f) all’indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, di cui all’articolo 11;

     g) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:

     1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;

     2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell’entità della diluizione delle emissioni;

     h) alla fissazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria;

     i) l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;

     j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;

     k) all’orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;

     l) all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA);

     m) alla promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico previste nella presente legge.

     2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.

 

     Art. 3. (Competenze delle Province)

     1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

     a) all’elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui agli articoli 9 e 10;

     b) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria;

     c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonchè alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

     d) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

     e) alla gestione dell’elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell’articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

     f) all’organizzazione dell’inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

     2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonchè di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

     2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2 [1].

 

     Art. 4. (Competenze dei Comuni)

     1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).

     2. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

     a) all’elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;

     b) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria.

 

     Art. 5. (Competenze dell’ARPA)

     1. Sono di competenza dell’ARPA le funzioni relative:

     a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 11 e alla gestione dell’interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;

     b) al supporto tecnico nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonchè nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 3, comma 1, lettera f) [2];

     c) al supporto tecnico ai Comuni nell’adozione dei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13;

     d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).

     2. Nel caso in cui l’esercizio delle attività di supporto tecnico dell’ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l’ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.

     3. L’ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.

     4. L’ARPA, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall’articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l’ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l’individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell’aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall’atmosfera degli inquinanti.

     6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.

 

     Art. 6. (Disposizioni attuative)

     1. Entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

     a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente;

     b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente;

     c) l’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

     d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all’articolo 13, nonchè le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;

     e) i criteri per l’elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 11;

     f) i criteri per l’elaborazione e la gestione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);

     g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 7;

     h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3.

 

     Art. 7. (Informazioni sulla qualità dell’aria)

     1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.

     2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell’aria di cui al comma 1, nonchè il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).

 

Capo II

Pianificazione regionale della gestione della qualità dell’aria

 

     Art. 8. (Piano di azione regionale)

     1. Il Piano di azione regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

     2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

     3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.

     4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

 

     Art. 9. (Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria)

     1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l’adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.

     2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è individuata, d’intesa con la Regione Veneto, l’estensione delle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell’aria.

     3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.

     4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria stabilisce, ai sensi dell’articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria.

     5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.

     6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria recepisce i contenuti delle intese di cui all’articolo 2, comma 2.

     7. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.

     8. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria contiene almeno le informazioni di cui all’allegato V del decreto legislativo 351/1999.

     9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

 

     Art. 10. (Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria)

     1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonchè a mantenere, attraverso l’adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.

     2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).

     3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.

     4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

 

     Art. 11. (Sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria)

     1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria è finalizzato all’indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

     2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell’attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13.

     3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.

     4. Nell’ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, la Regione sostiene l’ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.

 

     Art. 12. (Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

     1. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell’aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell’aria e ai sistemi di modelizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell’articolo 5, comma 5.

     2. L’inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l’evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all’atmosfera, nonchè rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.

     3. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).

     4. I gestori degli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all’ARPA tutte le informazioni necessarie all’implementazione e all’aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.

 

Capo III

Piano di azione comunale

 

     Art. 13. (Piano di azione comunale)

     1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonchè le azioni di emergenza da attivare in tali zone.

     2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.

     3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:

     a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all’articolo 14;

     b) alla mobilità veicolare di cui all’articolo 15;

     c) agli impianti termici civili di cui all’articolo 16.

     4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.

     5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.

     6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all’ARPA, all’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.

     6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8 [3].

 

     Art. 14. (Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)

     1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all’abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

     2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).

 

     Art. 15. (Provvedimenti per la mobilità veicolare)

     1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.

     1 bis. [I provvedimenti comunali che dispongono limitazioni alla mobilità veicolare non possono avere durata superiore a tre giorni, decorsi i quali l'eventuale reiterazione del provvedimento è subordinata alla verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'emanazione] [4].

     2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell’ozono.

 

     Art. 16. (Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)

     1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonchè incentivando l’utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.

 

TITOLO II

TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

 

Capo I

Principi e disciplina generale

 

     Art. 17. (Obiettivi)

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:

     a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

     b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

     c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

     d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.

 

     Art. 18. (Competenze della Regione)

     1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

     a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

     b) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

     c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;

     d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all’articolo 30 e i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

     e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1;

     f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all’articolo 37, comma 2.

     2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all’articolo 37, comma 1.

     3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonchè delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

     4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, esercita il controllo sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

 

     Art. 19. (Competenze delle Province)

     1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

     2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.

     3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

     4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

 

     Art. 20. (Competenze dei Comuni)

     1. I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 23 [5].

     2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.

     3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5.

     4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’articolo 30.

     5. I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

     a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

     b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;

     c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;

     d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all’articolo 28, commi  2, 3 e 4.

     6. I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

 

     Art. 21. (Comitati misti paritetici)

     1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all’interno dei comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).

     2. La Regione, i Comuni limitrofi all’insediamento militare, le Province interessate e l’ARPA stipulano protocolli d’intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all’individuazione di misure di mitigazione nell’ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l’adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.

     3. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d’intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonchè le misure di contenimento dell’inquinamento acustico da attuare mediante l’adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.

 

     Art. 22. (Informazione sul rumore ambientale)

     1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.

     2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonchè il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

 

Capo II

Piano comunale di classificazione acustica

 

     Art. 23. (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

     1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, è adottato dal Comune.

     2. L’atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L’avviso del deposito è divulgato mediante l’affissione all’Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:

     a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;

     b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;

     c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

     4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 24. (Adeguamento degli strumenti urbanistici)

     1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).

     2. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.

 

     Art. 25. (Divieto di contatto di aree)

     1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

 

Capo III

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico

 

     Art. 26. (Contenuti e finalità)

     1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell’articolo 19, comma 1.

     2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:

     a) l’entità del superamento dei valori limite di immissione;

     b) l’entità della popolazione esposta al rumore;

     c) i ricettori sensibili.

     3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

 

     Art. 27. (Predisposizione e approvazione)

     1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.

 

Capo IV

Requisiti acustici

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di impatto acustico)

     1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonchè a valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

     2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

     a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

     b) strade;

     c) discoteche;

     d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

     e) impianti sportivi e ricreativi;

     f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

     3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

     a) scuole e asili nido;

     b) ospedali;

     c) case di cura e di riposo;

     d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

     e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

     4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell’ARPA:

     a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

     b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

     c) licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.

     5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

     6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 29. (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

     1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

     2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 [6].

     3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

 

Capo V

Piani di risanamento

 

     Art. 30. (Piano comunale di risanamento acustico)

     1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

     a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d’uso;

     b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

     2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

     3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).

     4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 23.

     5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

     6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

     7. L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 36.

 

     Art. 31. (Piano aziendale di risanamento acustico)

     1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

     2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

     3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l’impresa si adegua a tali limiti.

     4. Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 2.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 32. (Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico)

     1. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera m), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Interventi per la promozione e l’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario".

 

     Art. 33. (Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)

     1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)".

 

     Art. 34. (Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

     1. Per le finalità previste dall’articolo 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico" con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Spese per l’elaborazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera".

 

     Art. 35. (Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la realizzazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale".

 

     Art. 36. (Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 30.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Contributi ai Comuni per l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario".

 

     Art. 37. (Contributi per l’isolamento acustico degli edifici)

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

     2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonchè il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-

2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione "Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all’isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario".

 

     Art. 38. (Copertura)

     1. All’onere complessivo di 800.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

     2. All’onere complessivo di 600.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 – 300.000 euro per l’anno 2008; capitolo 1455 – 300.000 euro per l’anno 2008.

     3. All’onere di 100.000 euro per l’anno 2008 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

Capo II

Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie

 

     Art. 39. (Poteri sostitutivi)

     1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

     2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all’articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l’autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.

     3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall’articolo 23 e dall’articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all’articolo 19, comma 4, e all’articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 1/2006.

     4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all’articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l’Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.

     5. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.

 

     Art. 40. (Sanzioni)

     1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall’articolo 279 del decreto legislativo 152/2006.

     2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall’articolo 10 della legge 447/1995.

     3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 41. (Norme transitorie)

     1. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

     1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani [7].

     1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) [8].

     2. Ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell’1 gennaio 2007, sono conclusi dall’Amministrazione regionale.

     3. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

 

     Art. 42. (Rinvio dinamico)

     1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.


[1] Comma aggiunto dall'art. 180 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[3] Comma aggiunto dall'art. 181 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma inserito dall'art. 182 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[7] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[8] Comma inserito dall'art. 133 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.