§ 2.5.13 – L.R. 28 agosto 2001, n. 18.
Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:28/08/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali).
Art. 2.  (Soppressione delle Comunità montane).
Art. 3.  (Modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative previste dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).


§ 2.5.13 – L.R. 28 agosto 2001, n. 18.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

Art. 1. (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali). [1]

 

     Art. 2. (Soppressione delle Comunità montane).

     1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 gennaio 2003. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale [2].

     1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse [3].

     2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane [4].

     3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta [5].

 

     Art. 3. (Modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative previste dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna). [6]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 25 giugno 2002, n. 15.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19. Aggiungeva il comma 7 bis all'art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.