§ 2.5.15 - L.R. 25 giugno 2002, n. 15.
Norme urgenti in materia di Comunità montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:25/06/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Differimento della soppressione delle Comunità montane).
Art. 2.  (Integrazione del finanziamento delle Comunità montane per l’anno 2002).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 2.5.15 - L.R. 25 giugno 2002, n. 15. [1]

Norme urgenti in materia di Comunità montane.

(B.U. 26 giugno 2002, n. 26).

 

Art. 1. (Differimento della soppressione delle Comunità montane).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2001, le parole “con decorrenza dall’1 luglio 2002” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Integrazione del finanziamento delle Comunità montane per l’anno 2002).

     1. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18/2001, come da ultimo modificato dall’articolo 1, e nell’ambito del disposto di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, i fondi a favore delle Comunità montane di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 7, della medesima legge regionale 3/2002, sono incrementati, rispettivamente, di 4.153.977 euro e di 40.431 euro per l’anno 2002.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 4.194.408 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del citato documento tecnico (partita n. 93 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico medesimo).

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.