§ 5.1.48 - L.R. 2 agosto 2002, n. 19.
Progetti di sanità transfrontaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/08/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Progetti transfrontalieri).


§ 5.1.48 - L.R. 2 agosto 2002, n. 19.

Progetti di sanità transfrontaliera.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1.In armonia con i programmi di sviluppo dell’Unione europea, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e incentiva forme di collaborazione transfrontaliera in materia sanitaria e socio-assistenziale.

 

     Art. 2. (Progetti transfrontalieri).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, conformemente alle previsioni di bilancio, delibera entro il 30 giugno, sentita la Commissione consiliare competente, il sostegno finanziario a uno o più progetti di integrazione sanitaria e socio-assistenziale transfrontaliera, sulla base della rilevanza socio-economica e della fattibilità degli stessi.