§ 1.2.64 - Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 13.
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:10/05/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati).
Art. 2.  (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali).
Art. 3.  (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali).
Art. 4.  (Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale).
Art. 5.  (Disciplina degli adempimenti in materia elettorale).
Art. 6.  (Norme applicabili).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 1.2.64 - Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 13. [1]

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

(B.U. 10 maggio 1999, n. 18 - S.S. n. 5).

 

Art. 1. (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati).

     1. [In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è fissata in 5 anni la durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999 e del 2000] [2].

     2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

     2 bis. Nei Comuni non capoluogo di provincia sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49) [3].

 

     Art. 2. (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali). [4]

     1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno [5].

     2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

     a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;

     b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

     c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.

 

     Art. 3. (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali). [6]

     1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi comunali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta [7]:

     a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

     b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

     c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

     d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

     e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

     f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

     g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

     2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

     Art. 4. (Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale). [8]

     1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia [9].

 

     Art. 5. (Disciplina degli adempimenti in materia elettorale).

     1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli adempimenti relativi al procedimento per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono disciplinati dalla legge statale, salvo quanto diversamente stabilito con legge regionale.

 

     Art. 6. (Norme applicabili).

     1. Rimangono applicabili tutte le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale che non risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, con esclusione di eventuali sbarramenti per l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[2] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2000, n. 5 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e così sostituito dall'art. 39 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2000, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2000, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2000, n. 5.