§ 3.9.13 – L.R. 9 giugno 1988, n. 43.
Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:09/06/1988
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne.
Art. 2.  Licenze di pesca sportiva.
Art. 3.  (Esercizio della pesca sportiva per i minori di anni quattordici e per i disabili)
Art. 3 bis.  Licenza speciale di pesca per portatori di handicap.
Art. 4.  Pesca per i non residenti.
Art. 5.  Pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero.
Art. 5 bis.  (Pagamento dei canoni)
Art. 6.  (Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva)
Art. 7.  Sanzioni amministrative.
Art. 8.  Pesca di mestiere.
Art. 9.  (Ambito di applicazione)
Art. 10.  Integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Obblighi ittiogenici e derivazioni di acque pubbliche.
Art. 11.  Modifiche all'articolo ó della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Compiti dell'Ente tutela pesca.
Art. 12.  Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.
Art. 13.  Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Validità delle riunioni del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.
Art. 14.  Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Validità delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente tutela pesca.
Art. 16.  Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente tutela pesca.
Art. 17.  Modifica all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Collegio dei revisori dei conti.
Art. 18.  Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Servizi dell'Ente tutela pesca.
Art. 19.  Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Composizione del Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne.
Art. 20.  Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Regimi particolari di pesca.
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 3.9.13 – L.R. 9 giugno 1988, n. 43. [1]

Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia).

(B.U. 10 giugno 1988, n. 73).

 

CAPO I

Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne

 

Art. 1. Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne. [2]

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l'esercizio della pesca nelle medesime.

     2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca e ittica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente possono essere date direttive alle Amministrazioni provinciali e all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attività e per la vigilanza.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere affidati all'Ente tutela pesca particolari compiti e incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica.

     4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ente tutela pesca trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 2. Licenze di pesca sportiva.

     1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale [3].

     1 bis. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:

a) spetta il diritto di voto attivo;

b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni [4].

     2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:

     a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;

     b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.

     3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonchè residenza del titolare.

     4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell’uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattenuti, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante [5].

     5. La licenza è predisposta e stampata a cura dell'Ente tutela pesca [6].

     6. La licenza di pesca sportiva ha durata illimitata ed è valida con il pagamento di un canone annuale [7].

     7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca [8].

     8. [9].

     9. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.

     10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.

     11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare [10].

     12. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

     a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli impianti stessi;

     b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

     13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.

     14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenerne il duplicato da parte dell'Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza [11].

 

     Art. 3. (Esercizio della pesca sportiva per i minori di anni quattordici e per i disabili) [12]

     1. I minori di età inferiore ai quattordici anni possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia a condizione di essere accompagnati da un maggiorenne in possesso di valida licenza o autorizzazione di pesca sportiva. Il pescato rientra nella quota spettante all'accompagnatore.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, senza limiti di età, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'Autorità competente.

 

     Art. 3 bis. Licenza speciale di pesca per portatori di handicap. [13]

     I Per i cittadini residenti nel Friuli-Venezia Giulia portatori di handicap accertato da parte del Servizio sanitario nazionale e documento in conformità alla normativa vigente in materia di invalidità civile, inclusi i ciechi ed i sordomuti, nonchè di invalidità del lavoro e di guerra, la licenza speciale di pesca di cui all'articolo 3 rimane valida e può essere rilasciata anche dopo il compimento del quattordicesimo anno di età.

     2. L'esercizio della pesca da parte dei cittadini indicati al comma 1 in possesso della licenza speciale di pesca deve svolgersi nel rispetto delle modalità previste per i titolari di detta licenza dall'articolo 3.

 

     Art. 4. Pesca per i non residenti.

     1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo [14].

     1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza [15].

     2. L'autorizzazione consiste in un documento rilasciato dall'Ente tutela pesca riportante la generalità del pescatore e gli estremi della licenza posseduta, oltre ad appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore medesimo delle zone di pesca e delle catture effettuate.

     3. La validità dell'autorizzazione, che può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera, è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca [16].

     4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell'ente tutela pesca [17].

     5. [Il canone di cui al presente articolo è ridotto del 50% per i militari residenti fuori regione in servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia] [18].

     5 bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca [19].

 

     Art. 5. Pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero. [20]

     1. Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, per poter esercitare la pesca sportiva nel Friuli-Venezia Giulia, devono essere muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela pesca riportante le generalità del titolare e gli appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore delle zone di pesca e delle catture effettuate.

     2. La validità dell'autorizzazione per stranieri e per cittadini italiani residenti all'estero può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera ed è subordinata al pagamento di un canone diversificato per tipo di autorizzazione, per tipologie di soggetti richiedenti e per zone di pesca [21].

     3. Le autorizzazioni di pesca sportiva di cui al presente articolo ed all'articolo 4 sono stampate a cura dell'Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto [22].

     3. bis. Le autorizzazioni di cui al comma 3 devono contenere anche lo spazio per l'indicazione da parte dell'Ente tutela pesca della zona dove la pesca può essere esercitata dall'interessato [23].

     4. Il canone per i singoli tipi di autorizzazione è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca [24].

     5. In caso di deterioramento o smarrimento dell'autorizzazione di pesca, valgono le norme previste per il deterioramento o lo smarrimento della licenza di pesca [25].

     6. (Omissis) [26].

 

          Art. 5 bis. (Pagamento dei canoni) [27]

     1. Il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di pesca di cui agli articoli 2, 4 e 5 è effettuato secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

 

     Art. 6. (Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva) [28]

     1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 2 è necessario il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne previa frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca [29].

 

     Art. 7. Sanzioni amministrative. [30]

     1.  Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 euro a 1.500 euro, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell'articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

b) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 1.050 euro per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutela pesca;

c) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 525 euro per chi esercita la pesca senza aver conseguito la licenza, con licenza revocata o senza aver pagato il canone annuale; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata;

d) la sanzione pecuniaria amministrativa da 60 euro a 300 euro per chi viola qualsiasi altra norma concernente l' esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca.

     2. Nel caso di revoca della licenza è ammesso il rilascio di nuova licenza al compimento del terzo anno dalla revoca, previo conseguimento di nuova abilitazione.

     3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4.

     4. L' entità delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.

     5. Ove nel presente articolo si fa riferimento alla licenza di pesca tale menzione si intende riferita alla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, alla licenza di pesca di cui all' articolo 2.

 

     Art. 8. Pesca di mestiere. [31]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sarà costituita una Commissione regionale, composta di sette esperti qualificati, con l'incarico di elaborare una specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

     2. La Commissione di cui al comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Sino a quando non sarà diversamente regolamentato con apposita legge regionale, continua a trovare applicazione nel settore della pesca di mestiere in acque interne la normativa vigente e le attribuzioni relative continuano ad essere esercita dagli Organi preposti al settore.

 

     Art. 9. (Ambito di applicazione) [32]

     1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).

 

CAPO II

Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19

 

     Art. 10. Integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Obblighi ittiogenici e derivazioni di acque pubbliche.

     1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, sono inseriti i seguenti tre articoli:

     (Omissis) [33].

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo ó della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Compiti dell'Ente tutela pesca.

     1. All'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera h) viene sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [34].

     2. All'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera i) viene sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [35].

     3. All'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, la lettera n) viene sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [36].

     4. All'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis) [37].

     5. All'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [38].

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

     1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [39].

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Validità delle riunioni del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

     1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [40].

 

     Art. 14. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [41].

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Validità delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente tutela pesca.

     1. Il III comma dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dai seguenti due commi:

     (Omissis) [42].

 

     Art. 16. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Competenze dell'Ufficio di Presidenza dell'Ente tutela pesca.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [43].

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Collegio dei revisori dei conti.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [44].

 

     Art. 18. Integrazione alla legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Servizi dell'Ente tutela pesca.

     1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è inserito il seguente:

     (Omissis) [45].

 

     Art. 19. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Composizione del Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne.

     1. L'articolo 23 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [46].

 

     Art. 20. Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Regimi particolari di pesca.

     1. L'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [47].

 

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 21.

     1. A decorrere dalla data di cui al successivo articolo 23, comma 3, il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, è sostituito dal seguente:

     «Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri Enti;

     c) con i canoni relativi alle licenze di pesca ed alle autorizzazioni;

     d) con le liberalità ed oblazioni disposte da enti pubblici e da privati;

     e) con i proventi di attività e servizi.».

     2. A partire dalla data di cui al precedente comma 1 è abrogato l'articolo 32 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

 

     Art. 22.

     1. [E' fatto divieto alle Amministrazioni provinciali di rilasciare licenze di pesca a cittadini di età inferiore ad anni quattordici] [48].

     2. [I minori di anni quattordici, ai quali non sia stata già rilasciata la licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, potranno esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato e sempre che la quota del pescato rientri in quella spettante all'accompagnatore] [49].

     3. Le licenze di pesca sportiva rilasciate dalle Amministrazioni provinciali prima della data di cui all'articolo 23, comma 3, durano fino alla scadenza del quinquennio e la loro validità, a decorrere dal 1° gennaio 1991, è subordinata al versamento a favore dell'Ente tutela pesca del solo canone annuale di cui all'articolo 2 previsto per il tipo di licenza posseduta e determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca medesimo [50].

     4. Per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia l'esercizio della pesca in regione a decorrere dal 1° gennaio 1991 è subordinato al rilascio da parte dell'Ente tutela pesca, previo il versamento del canone di cui al comma 3, di una apposita appendice della licenza, valevole per l'intera durata della licenza stessa, contenente gli spazi per le annotazioni di cui all'articolo 2, comma 4 [51].

     5. L'appendice della licenza di cui al comma 4 è stampata a cura dell'Ente tutela pesca su un modello dal medesimo predisposto [52].

     6. A decorrere dal 1° gennaio 1291 sono soppressi la tassa di concessione regionale sulla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433 e, per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 ed il relativo canone [53].

 

     Art. 23.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

     2. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva da parte dell'Ente tutela pesca  [54].

     3. Le norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della presente legge troveranno applicazione a partire dalla data che verrà stabilita dal regolamento previsto al comma 1.


[1] Abrogata dall'art 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 70 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[5] Comma già sostituito dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[6] Comma così sostituito dall'art. 71 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[7] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 231 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[8] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 1990 n. 45. Vedi il Regolamento approvato con D.P.G.R. 18 dicembre 1990, n. 0712/Pres.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 232 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1993, n. 7 e abrogato dall'art. 233 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[17] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 62, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[18] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[23] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[24] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 62, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[25] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[26] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[27] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 234 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[28] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[29] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[30] Articolo già modificato dalla L.R. 45/1990, dalla L.R. 26/2012, dall'art. 73 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

[31] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 75 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[33] Articoli inseriti nel testo della legge originaria.

[34] Lettera inserita nel testo della legge originaria.

[35] Lettera inserita nel testo della legge originaria.

[36] Lettera inserita nel testo della legge originaria.

[37] Lettera inserita nel testo della legge originaria.

[38] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[39] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[40] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[41] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[42] Commi inseriti nel testo della legge originaria.

[43] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[44] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[45] Articolo ora abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37. Trattasi dell'usuale errato sistema di abrogare la norma modificativa anzichè ii testo originario con notevole possibilità di confusione.

[46] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[47] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[48] Comma abrogato dall'art. 236 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[49] Comma abrogato dall'art. 236 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[50] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[51] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[52] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[53] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45.

[54] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 7 settembre 1990, n. 45 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.