§ 2.1.33 - Legge Regionale 27 agosto 1990, n. 37.
Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:27/08/1990
Numero:37


Sommario
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 2.1.33 - Legge Regionale 27 agosto 1990, n. 37.

Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

(B.U. 28 agosto 1990, n. 104).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5.

     1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di due unità nella qualifica di Dirigente.

 

     Art. 6. [2]

     1. L'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 è abrogato.

 

 


[1] Norme sostitutive dell'art. 227 ed introduttive degli artt. 227 bis, ter e quater della L.R. 1988, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.